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Allegati


Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2008 n.119

Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalitā procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01


Emblema Repubblica Italiana
Logo Ministero Universitā e Ricerca
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITĀ E DELLA RICERCA


VISTO il Decreto-Legge del 18 maggio 2006 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" (istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2006, n. 233 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006);
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", ed istituente il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR);
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297", approvato con la nota della Commissione Europea del 26 luglio 2000, n. D 430165, registrato alla Corte dei Conti il 12 dicembre 2000, Reg. n. 1 URST, foglio n. 1661 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale. n. 14 del 18 gennaio 2001.
VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003, emanato d'intesa con il Ministro dell'Università e della Ricerca, recante "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (FAR)", registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003 n. 274;
VISTA la Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione n. 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 dicembre 2006, n. C323/1;
VISTA la Disciplina Comunitaria degli Aiuti di Stato alla Formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 11 novembre 1998 n. C 343/10;
VISTO il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13 gennaio 2001, n. L10/20;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28 dicembre 2006, n. L379/5;
VISTO il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2005, recante: "Modifica al decreto 8 agosto 2000. Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa", registrato alla Corte dei Conti in data 20 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2007; 
RAVVISATA la necessità di conformare, ai sensi del punto 10.2 della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione 2006/C 323/01, le disposizioni del D.M. n. 593/00 alla intervenuta predetta Disciplina Comunitaria;
RITENUTA, altresì, l'opportunità di apportare specifiche modificazioni alle disposizioni di cui all'art. 14 del richiamato D.M. 593/00 così come modificato dal D.M. 25 marzo 2004, pubblicato nella G.U. n. 83 dell'8 aprile 2004, con particolare riferimento ai termini di presentazione delle domande al fine di migliorare l'efficacia dei relativi interventi agevolativi.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;


DECRETA


Art. 1
Ambito di applicazione
1. Con il  presente decreto si adeguano le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (di seguito denominato: D.M. n. 593/00), attuativo del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, alla Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006.


Art. 2
Modifiche al TITOLO I
1. Il comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 593/00 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 297 del 1999, il MUR interviene a sostegno dell'attività di ricerca industriale definita come ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche".
2. Il comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 593/00 è sostituito dal seguente:
"2. L'intervento di sostegno può estendersi anche a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, consistenti nell'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale ed altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Tale attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Possono, altresì, ricomprendersi attività di produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si ricomprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee  di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti."
3. Il comma 3 dell'art. 5 del D.M. n. 593/00 è sostituito dal seguente:
3. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con Università, Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi ed altri organismi di ricerca, ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilità della domanda. Per organismi di ricerca, ai sensi della normativa Comunitaria in materia di Aiuti di Stato, si intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento e che rispondono a tutti i seguenti requisiti:
- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
- le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.
4. Il comma 21 dell'art. 5 del D.M. n. 593/00 è sostituito dal seguente:
"21.Per ciascuna delle tipologie delle attività di cui al precedente comma 19, possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
a) per i progetti presentati da PMI, l'intensità è aumentata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da più imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette;
b) a concorrenza di un'intensità massima dell'80% in ESL, è aumentata del 15%
- se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere da a) a d) indipendenti l'una dall'altra. Sussiste tale collaborazione quando:
- nessuno dei soggetti indicati sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto;
- il progetto prevede la collaborazione di almeno una PMI, ovvero le attività di ricerca sono effettuate in almeno due Stati membri diversi
oppure
- se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra uno dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, e uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, e sussistano le seguenti condizioni:
- l'università, l'ente, o l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili al progetto e
- l'università, l'ente o l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati della attività di ricerca da esso svolta.
Ai fini di cui alla lettera b) del presente comma , il subappalto non è considerato come collaborazione effettiva."
5. Il comma 24 dell'art. 5 del D.M. n. 593/00 è sostituito dal seguente:
" 24. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
a. Spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato e/o lavoratore parasubordinato, e/o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto).
b. Costi degli strumenti  e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
c. Costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute.
d. Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.
e. Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, anche nella misura forfettizzata del 60% delle spese di personale.
f. Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca."
6. Dopo il comma 24 dell'art. 5 è inserito il seguente comma 24 bis:
"24 bis. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa sono al netto di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile."
7. Al comma 31 dell'art. 5 del D.M. n. 593/00, dopo la parola "Asi" sono aggiunte le seguenti parole: "organismi di ricerca".


Art. 3
Modifiche al TITOLO IV
1. A decorrere dall'anno 2008 le domande per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. 593/00 dovranno essere presentate dalle ore 10:00 del 15 settembre alle ore 24:00 del 30 settembre di ciascun anno. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel D.M. 25 marzo 2004, pubblicato nella G.U. n. 83 dell'8 aprile 2004.
2. Per tutti gli aiuti di importanza minore ("de minimis") disciplinati dal D.M. 593/00 si applicano già a decorrere dal 1 gennaio 2007 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006.


Art. 4
Modalità di valutazione dell'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico
1. Con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni del D.M. 593/00, per tutte le tipologie di progetti in cui, tra i soggetti proponenti, sia presente un soggetto non rientrante nei parametri dimensionali di PMI ai sensi del D.M. 6 dicembre 2005, la concessione delle agevolazioni è subordinata all'accertamento della sussistenza dell'effetto di incentivazione ai sensi del punto 6 della nuova Disciplina Comunitaria in tema di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione n. 2006/C 323/01. 
2. In particolare, l'accertamento è svolto nell'ambito delle fasi di preselezione delle proposte progettuali ed è finalizzato a verificare che l'aiuto di Stato sia idoneo a determinare un cambiamento di comportamento da parte del soggetto beneficiario, inducendolo ad accrescere il suo livello di attività di Ricerca e Sviluppo. 
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, saranno utilizzati i seguenti elementi di valutazione:
a) aumento delle dimensioni del progetto: aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto ad una situazione senza aiuti); aumento del numero di persone impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo;
b) aumento della portata: aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi dal progetto; un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato (in particolare a causa del rischio più elevato inerente al progetto di ricerca, alla lunga durata del progetto e all'incertezza dei risultati);
c) aumento del ritmo: tempi più ridotti per il completamento del progetto rispetto alla realizzazione del medesimo senza aiuti;
d) aumento dell'importo totale della spesa in Ricerca e Sviluppo: aumento della spesa totale in Ricerca e Sviluppo da parte del beneficiario dell'aiuto; modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondete diminuzione degli stanziamenti per altri progetti); aumento delle spese di Ricerca e Sviluppo del beneficiario dell'aiuto in rapporto al fatturato totale.
4. Qualora si possa dimostrare un effetto significativo su almeno uno degli elementi di cui al precedente comma 3, tenuto conto del comportamento normale di un'impresa nel settore interessato, si può concludere che l'aiuto ha un effetto incentivante.
5. Per tutti i progetti proposti nei quali tutte le imprese proponenti rientrino nei parametri dimensionali di PMI, ai sensi del successivo articolo 21 del presente decreto, e l'importo previsto dell'agevolazione sia inferiore ai 7,5 milioni di euro, l'effetto di incentivazione si ritiene automaticamente presente.
6. Il MUR fornisce alla Commissione Europea relazioni annuali sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. 
7. Ai sensi della richiamata Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato in favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione n. 2006/C 323/01, i progetti per i quali l'importo previsto della agevolazione supera i seguenti limiti sono notificati, prima dell'avvio delle previste attività di valutazione, alla Commissione Europea per gli adempimenti previsti al punto 7 della Disciplina stessa:
- per i progetti di ricerca fondamentale: 20 milioni di euro per impresa;
- per i progetti di prevalente ricerca industriale: 10 milioni di euro per impresa.
8. I massimali di cui al precedente comma 7 sono stabiliti in una misura pari al doppio nei casi di progetti rientranti nell'iniziativa Eureka.


Art. 5
Decorrenza dei termini di presentazione e abrogazione di disposizioni precedenti
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal 1° gennaio 2008.
2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma, 2 gennaio 2008
IL MINISTRO

(Registrato alla Corte del Conti il 16/04/2008 - Registro n.1- Foglio n.388)



Allegati:

Nota esplicativa del 15 maggio 2008, relativa al Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 n. prot. Gab./4. (documento formato .pdf)

 
   

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