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Decreto Interministeriale 30 aprile 2008 

Piano programmatico art. 2, comma 429, Legge 244/2007


Emblema Repubblica Italiana
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di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze


VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1699 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2008;
VISTO l'art. 5 della legge del 24.12.1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge n. 449/97;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modificazioni predisposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;
VISTO l'art. 12, comma 1, del decreto legge 31.12.2007, n. 248, convertito nella legge 28.2.2008, n. 31;
VISTO l'art. 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della Ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università;
PRESO ATTO che la suddetta dotazione finanziaria di 550 milioni è destinata ad aumentare il Fondo di Finanziamento Ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei;
CONSIDERATO che l'art. 2, comma 429, della legge n. 244/07 dispone che l'assegnazione delle risorse, di cui al comma 428, è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);
PREMESSO che il piano previsto dall'art. 2, comma 429, della legge n. 244/07 è preordinato a:
a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;
b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
c)  accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90% della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano;
PRESO ATTO che l'art. 2, comma 431, della legge n. 244/07 dispone che nell'ambito del fondo di cui al comma 428 la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, è riservata alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge n. 388/2000, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005 (Scuole superiori); 
CONSIDERATO che l'art. 3, comma 140, della legge n. 244/07 dispone che per le università i  maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 205 milioni di euro per l'anno 2008  e che sono ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428;
VISTO l'art. 3, comma 146, della legge n. 244/07, il quale dispone che per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428; 
VERIFICATO che i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e incrementi stipendiali per il biennio 2008-2009 previsti dall'art. 3, comma 146, della legge n. 244/07 possono essere quantificati in circa 75 milioni di euro;
VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2008;
CONSIDERATO che la consistenza dello stanziamento del predetto capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, comprensivo delle assegnazioni,  di cui alla legge n. 247 del 24/12/2007 art. 1 comma 75, pari ad € 6.624.600  e alla legge n. 31 del 28.2.2008 art. 13 bis, comma 1, pari ad € 16.000.000 disposte con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze registra, rispetto all'anno 2007, una diminuzione di € 264.154.736;
RITENUTA  la necessità, in coerenza con le obiettive esigenze di assicurare la gestione della spesa corrente degli atenei, ai sensi del precitato art. 2 comma 428 della riferita legge n. 244/2007, di concorrere, con apposite risorse a ciò specificamente destinate, alla parziale copertura del predetto differenziale finanziario;
VISTO il documento "Misure per il risanamento finanziario e l'incentivazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema universitario" predisposto il 31 luglio 2007 dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTA la lettera congiunta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Università e della Ricerca del 2 agosto 2007;
ACQUISITI i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane(CRUI)  e del  Consiglio Universitario Nazionale (CUN);

DECRETA


Art. 1
Per l'esercizio finanziario 2008, il Fondo  di cui all'art. 2, comma 428, della legge n. 244/07, in premessa citato,  è così ripartito:

a) fino a un massimo di 280 milioni di euro per la copertura dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali 2006-2007 di cui all'art. 2, comma 140, della legge n. 244/2007, nonché per quelli derivanti ai sensi del successivo art. 3 comma 146 dai rinnovi contrattuali 2008-2009 e dagli incrementi stipendiali per il 2008 del personale docente, considerando come limite massimo per l'assegnazione al singolo ateneo un totale di spese fisse di personale pari al  90% del FFO secondo i dati accertati al 31.12.2007 dal Ministero;

b) in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 429, lettera b), e fermo restando il disposto di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 31/2008 in premessa citata, i maggiori oneri indicati sub a) vanno quantificati per ciascun Ateneo considerando solo la spesa di personale che rientra nel limite del 90% del FFO ed escludendo altresì i maggiori oneri che derivino da nuove assunzioni effettuate dopo il 31.12.2007. L'eventuale risparmio di risorse rispetto all'ammontare sub a) sarà utilizzato per le finalità sub g) punto 1;

c) un importo di 10 milioni di euro è assegnato alle università, quale incentivo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 537/93, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge  n. 449/97, da ricalcolare ogni anno, in proporzione alla distanza, accertata per il 2007 del rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO consolidabile assegnato. Le predette spese sono calcolate al netto delle quote di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legge n. 248/2007 convertito nella legge n. 31/2008;

d) un importo di 11 milioni di euro è assegnato  alle Istituzioni di cui all'art. 2, comma 431, della legge n. 244/2007  nella misura  di 3,2 milioni di euro per la Scuola Normale Superiore di Pisa, di 3,2 milioni di euro per la Scuola di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, di 2,6 milioni di euro per la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati di Trieste e di 2 milioni di euro per la Scuola IMT Alti Studi di Lucca;

e) un importo di 20 milioni di euro viene destinato alla copertura del rimborso delle quote previste dagli accordi di programma per l'edilizia stipulati con le università e gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale;

f) un importo di 30 milioni di euro è attribuito alle università al fine di assicurare la gestione della spesa corrente mediante la parziale copertura del differenziale finanziario tra le assegnazioni consolidabili al 31.12.2007 e il FFO disponibile per il corrente esercizio;

g) in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 429, lettere a), b) e c ) della legge n. 244/2007, l'importo residuo, non inferiore a  199 milioni di euro, è  così ripartito: 

1) nella misura dell' 80% alle università mediante l'applicazione del modello di cui in premessa (con l'esclusione delle istituzioni ad ordinamento speciale, in quanto non parametrabili sulla base del modello stesso), in proporzione al "peso" di ciascun ateneo sul sistema universitario, utilizzando i dati disponibili più recenti. Relativamente ai criteri utilizzabili per la valutazione della ricerca scientifica, si tiene conto anche dei risultati del Rapporto del CIVR (VTR 2001-2003). 

2) nella misura del restante 20% alle università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del FFO consolidabile del 2007 e di quello derivante dall'applicazione del modello, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 3%, nonché per assicurare ai predetti atenei il consolidamento delle assegnazioni trasferite ai sensi del decreto ministeriale dell' 8.5.2007, n. 246.

Art. 2
Per concorrere alla distribuzione delle risorse di cui all'art. 1 ciascun ateneo, in base alla legislazione vigente, deve dimostrare :
a) di avere adottato una  programmazione triennale degli oneri di personale;   

b) in caso di avvenuto superamento del limite del 90%  delle spese di personale rispetto al FFO, tenuto conto di quanto disposto dall'art 12, comma 1, della predetta legge n. 31/2008, di avere rispettato il vincolo di assunzioni limitate al 35% dell'importo liberato dalle cessazioni;

c) di avere prodotto, per l'anno 2007, un bilancio consolidato esteso a tutti gli enti e le società sottoposti alla propria vigilanza secondo coerenti principi e criteri contabili.

Art. 3
In coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 429, lettere d) e e) della legge n. 244/2007, entro 180 giorni dalla data di registrazione dalla Corte dei Conti del presente decreto, il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti la CRUI e il CUN, definisce nuovi limiti all'indebitamento degli atenei di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 168/1989, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge n. 430/1991, nonché idonei criteri preordinati ad assicurare l'osservanza da parte degli atenei dei parametri di bilancio stabiliti dalla legge e il graduale rientro degli atenei che li abbiano superati.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.



Roma, 30 aprile 2008

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
(f.to Tommaso Padoa Schioppa)

Il Ministro dell'Università e della Ricerca
(f.to Fabio Mussi)


(Registrato alla Corte del Conti il 05/06/2008 - Registro n.3 - Foglio n.343)



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