VISTA legge del 17.07.2006 n.233 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca;
VISTA la legge 113/91 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;
VISTA la legge 10/1/2000 n. 6,contenente modifiche alla citata legge 28/3/1991 n.113 intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;
VISTO in particolare l'art. 1 commi 1, 2, 3, della predetta legge che, per la realizzazione delle suddette finalità prevede il finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi;
VISTO altresì l'art. 3 della medesima legge che determina lo stanziamento annuale da destinare alle iniziative previste dalla legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento della tabella triennale;
CONSIDERATO che l'art.1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;
CONSIDERATO che il 31.12.2008 scade la Tabella Triennale degli enti che usufruiscono del contributo per il funzionamento istituita con DM 823/Ric del 03.05.2006;
CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2009-2011, con la medesima procedura utilizzata per la sua istituzione, così come previsto dall'art. 1, comma 3 legge 6/2000;
VISTO l'art.3 della legge 127/97 contenente norme sulla autocertificazione;
D E C R E T A
ART. 1 – Ambito Operativo
I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.
ART. 2 – Soggetti beneficiari
Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art.1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice Civile e del DPR 10.2.2000 n. 361;
ART. 3 – Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce “Domande finanziamento”. Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale.
Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1) e della scheda recante notizie sull'ente (All.2) – che fanno parte integrante del presente decreto - che, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere inviate entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato, al Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) – Direzione Generale della Ricerca - Ufficio V – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA, recante sulla busta “inserimento in tabella ex lege 6/2000”; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Alla domanda devono essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti ulteriori documenti:
a) relazione analitica sull'attività del triennio 2006-2008;
b) Programma di attività e impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il triennio 2009-2011;
c) bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2006, 2007 e 2008;
d) Statuto;
e) Fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97.
Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.
ART. 4 – Criteri per l'inserimento in tabella
Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull'ente e delle relazioni analitiche aggiuntive attestanti l'attività continuativamente svolta. E' altresì presa in considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.
- Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attività svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.
- L'attività di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico.
- Viene altresì considerata la disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.
- La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attività svolta.
- La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacità operativa dell'ente a breve e medio termine.
- I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacità di spesa dei soggetti per le attività istituzionali.
Sono valutati prioritariamente:
- gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attività siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione allo loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione anche di centri di servizio.
- la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l'obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale.
ART. 5 – Modalità di emanazione della tabella
Con Decreto Ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il Comitato previsto dall'art. 5 della Legge 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualità delle attività già svolte e la loro efficacia rispetto alle finalità della legge.
Il citato D.M. è pubblicato sulla G.U.
ART. 6 – Validità della tabella
La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.
L'erogazione del finanziamento è disposta su base annuale, sentito il predetto Comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.
Il Servizio per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell'Attività di Ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al Comitato ai fini della quantificazione del contributo che, comunque, non può eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.
ART. 7- Divieto di cumulo
Gli Enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal MUR.