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Direzione Generale per l'Universitā - UFFICIO V

 

Protocollo: n. 13 Roma, 16 gennaio 2008
   
  Ai Rettori LORO SEDI
Ai Direttori Amministrativi LORO SEDI

 

OGGETTO: D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 - art. 11 (requisiti qualificanti)

In relazione alle diverse richieste di chiarimento pervenute con riferimento all'art. 11 (requisiti qualificanti) del D.M. n. 544/2007 in oggetto e al relativo allegato D, si ritiene opportuno evidenziare quanto appresso indicato.

1) Come è noto, in attuazione dell'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono stati adottati:
• il D.M. 3 luglio 2007, n. 362, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009;
• il  D.M. 18 ottobre 2007, n. 506, con il quale sono stati definiti gli Indicatori per la valutazione dei risultati dell'attuazione della programmazione.
In particolare, nel predetto D.M. n. 506/2007 sono stati riportati, sulla base del documento predisposto al riguardo dal CNVSU, ventuno Indicatori di risultato, distribuiti fra le 5 aree di attività individuate dallo stesso art. 1-ter della legge n. 43/2005. Fra i predetti Indicatori è compreso anche quello a.1 relativo alla "proporzione di corsi di laurea e di laurea magistrale in regola con i requisiti qualificanti", da definire con successivo "decreto del Ministro". Si precisa che – per economia dei mezzi giuridici e seppure impropriamente – con il D.M. n. 544/2007 sono stati definiti, oltre ai requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio anche, all'art. 11, i predetti requisiti qualificanti.

2) I requisiti qualificanti non costituiscono pertanto un requisito necessario per l'attivazione dei corsi di studio; le Università possono  cioè attivare i loro corsi di studio subordinatamente al possesso dei soli requisiti necessari, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti qualificanti. Questi costituiscono infatti uno fra i ventuno Indicatori per la valutazione dei risultati della programmazione triennale delle Università, di cui si terrà conto ai fini della ripartizione delle risorse per la programmazione, secondo i criteri e le modalità indicate dai predetti DD.M.M.  n. 362/2007 e n. 506/2007.

3) E' opportuno in ogni caso sottolineare che, dal momento che  la progettazione dell'offerta formativa costituisce parte integrante dell'intero processo di programmazione, gli Atenei sono chiamati a valutare al proprio interno se tale progettazione possa contribuire al miglioramento dei propri risultati. Il Ministero (avvalendosi del CNVSU) valuterà  ex post i risultati effettivamente conseguiti utilizzando tutti i predetti Indicatori, ivi compreso quello a.1 relativo alla proporzione dei corsi in possesso dei requisiti qualificanti.

4) L'Indicatore relativo ai requisiti qualificanti costituisce un indice composto da un insieme di sotto-Indicatori, uno dei quali è dato dal "rapporto tra docenti equivalenti e il totale dei docenti di ruolo" che deve essere "non inferiore a 0,8".
Nell'evidenziare che tale sotto-Indicatore trova applicazione per i soli corsi di laurea e non per i corsi di laurea magistrale, si sottolinea che scopo dello stesso  non è quello di attribuire certificati di qualità ai corsi di laurea che impieghino professori ordinari (cui, a fini algebrici, viene assegnato peso 1) piuttosto che associati o ricercatori (cui viene assegnato peso, rispettivamente, 0,7 e 0,5) né tantomeno incentivare il reclutamento dei primi a scapito dei secondi.
Si è ritenuto piuttosto qualificante una organizzazione della didattica che preveda una partecipazione tendenzialmente equilibrata alle attività dei corsi di laurea da parte di tutte e tre le qualifiche della docenza di ruolo; l'applicazione di tale Indicatore "penalizza" infatti le situazioni squilibrate, come, ad esempio, quella nella quale i professori ordinari risultano impegnati prevalentemente negli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale, lasciando ad associati e ricercatori l'impegno didattico negli insegnamenti, più "affollati", dei corsi di laurea.
A titolo esemplificativo si osserva che, affinché un corso di laurea consegua un rapporto tra docenti equivalenti e docenti di ruolo almeno pari a 0,8 (il rapporto effettivo va in questo caso arrotondato al decimale superiore), è sufficiente che il numero dei docenti di ruolo impegnati negli insegnamenti attivati nei corsi di laurea (ai fini del calcolo, non vengono presi in considerazione gli insegnamenti tenuti da docenti non di ruolo) sia egualmente ripartito tra ordinari, associati e ricercatori *.
Va peraltro sottolineato che:
• la valutazione dei risultati della programmazione viene compiuta sulla media complessiva dei risultati, valutati attraverso tutti gli Indicatori; si fa pertanto presente, sempre a titolo esemplificativo, che le Università potrebbero  conseguire comunque un risultato positivo complessivo anche prescindendo dal sotto-Indicatore relativo alla proporzione dei docenti equivalenti e concentrandosi sugli altri Indicatori;
• ai fini dell'attribuzione delle risorse verranno presi in considerazione non i livelli assoluti ma le variazioni di risultato, cosicché, per tali fini, non è di per sé rilevante, ad esempio, avere una percentuale elevata di corsi in possesso di requisiti qualificanti, quanto conseguire un aumento di tale percentuale rispetto "alla media dei risultati relativi al triennio 2004-2006…";
• qualora una Università intendesse migliorare il predetto sotto-Indicatore, non attraverso una riallocazione della propria docenza tra insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, ma incrementando il reclutamento dei docenti delle fasce più alte, incorrerebbe, ceteris paribus, in un risultato complessivo negativo. In tal caso, infatti, la stessa peggiorerebbe i risultati conseguiti in altri Indicatori, quali quello e.1 (proporzione dei costi del personale rispetto alle entrate di bilancio) e, soprattutto, quello e.4 (proporzione dei punti organico utilizzati per l'assunzione di nuovi ricercatori).


*  A titolo di pura esemplificazione, se n è  il numero dei docenti di ruolo  impegnati negli insegnamenti attivati nel corso di laurea, nel caso di eguale ripartizione fra le tre qualifiche (ordinario, associato, ricercatore), il rapporto tra docenti equivalenti e docenti di ruolo sarà pari a: asd 

  IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)
f.to Masia



 
   

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