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DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'
UFFICIO V

LA NUOVA NORMATIVA SULLA PROGRAMMAZIONE

La nuova normativa sulla programmazione delle Università, prevista dall'art. 1-ter, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, innova sensibilmente quella previgente (dettata dal D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25), sia nel metodo  che nella procedura da attuare.

La precedente normativa prevedeva, per ciascun triennio:
- la determinazione, con decreto del Ministro, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU e le competenti Commissioni parlamentari, di specifici "obiettivi del sistema universitario";
- la formulazione, da parte delle Università, di proposte mirate a tali obiettivi;
- l'adozione di un decreto ministeriale di programmazione, nel quale venivano definite le regole concernenti le iniziative da realizzare e, per quanto riguarda i finanziamenti, i criteri per la destinazione degli stessi.
Tale procedura, nella quale la programmazione del sistema era direttamente definita dal Ministero con specifiche azioni:
• non consentiva di tenere conto, in maniera appropriata, delle peculiari caratteristiche, delle vocazioni e della particolarità del contesto di riferimento delle Università. Queste potevano, infatti,  intervenire solo nella fase di formulazione delle proposte, relative ad attività predeterminate;
• le Università non erano orientate a una programmazione organica delle loro attività e, conseguentemente, a una efficiente ed efficace gestione delle risorse;
• peraltro, i risultati della attuazione della programmazione, a causa degli sfasamenti temporali previsti dalla normativa stessa, non potevano essere tenuti presenti nella fissazione degli obiettivi del successivo triennio.

La nuova normativa sulla programmazione delle Università prevede, per ciascun triennio (quello attuale è relativo al 2007-2009):
1) la definizione, con decreto del Ministro, sentiti CRUI, CUN e CNSU, di "linee generali d'indirizzo" per il sistema;
2) l'adozione, da parte delle Università, di un programma triennale (in prima attuazione, relativo al 2007-2009, rimodulabile al 30 giugno di ciascuno dei predetti anni), coerente con le predette linee generali d'indirizzo, in relazione, non ad attività specifiche, ma al complesso delle stesse, in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonchè quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità;
3) il periodico monitoraggio e la valutazione ex post dei programmi delle Università, prendendo cioè in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, sulla base di "parametri e criteri" (indicatori quali-quantitativi) individuati con successivo decreto del Ministro, sentita la CRUI, e avvalendosi del CNVSU;
4) l'utilizzo dei predetti indicatori per la ripartizione delle risorse a valere prioritariamente sul fondo per la programmazione (secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25);
5) la presentazione, da parte del Ministero, di relazioni periodiche al Parlamento relativamente al precedente punto. 

Per quanto riguarda il punto 1), le "linee generali di indirizzo" sono state definite con il D.M. 3 luglio 2007 n. 362 (pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17 settembre 2007). Queste individuano gli obiettivi specifici da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative.

 In relazione a tale punto 3), è stato adottato il D.M. 18 ottobre 2007, n. 506 (registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2007, reg. 7, fgl. 40), con il quale:
- vengono definiti i parametri e criteri (indicatori) per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università;
- viene stabilito (a parziale rettifica di quanto già previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 362/2007) che i programi relativi al triennio 2007-2009, sono adottati dalle Università entro 90 gg. dalla data di registrazione di tale decreto da parte della Corte dei conti.

Sempre relativamente a tale punto 3), si ritiene opportuno evidenziare che, come indicato nelle premesse del D.M. n. 362/2007, "la legge 9 maggio 1989, n. 168… prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero dell'Università e della Ricerca ‘dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università… nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione', e…,  pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi, e non ex ante (ai fini della approvazione degli stessi)".
E' necessario a tale riguardo altresì osservare che:
a) dal punto di vista gestionale:
• la valutazione ex post (se sono correttamente identificati gli obiettivi e gli indicatori di risultato) comporta una onerosità molto ridotta delle procedure; queste infatti sono connesse in gran parte alle attività di gestione del sistema informativo (di cui il Ministero si è dotato in questi anni) per l'acquisizione dei dati e i calcolo degli indicatori. D'altro canto, tale approccio favorisce l'utilizzo responsabile delle risorse da parte degli Atenei, dal momento che la ripartizione delle stesse è basata su un meccanismo competitivo legato alla valutazione dei risultati (in particolare, al miglioramento/peggioramento degli stessi, facendo riferimento agli esiti delle attività di ciascuna Università), e consente altresì una maggiore flessibilità rispetto alla evoluzione del contesto e alle differenti peculiarità degli Atenei (a tal fine è previsto che, per i risultati ottenuti in ciascuna delle 5 aree di attività cui si riferiscono le linee generali d'indirizzo, ogni Università possa richiedere una diversa ponderazione degli stessi, in linea generale, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, mentre gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale [Scuole superiori, Scuole di dottorato ed Università per stranieri] possono effetturare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50%);
• la valutazione ex ante richiederebbe invece necessariamente una procedura molto onerosa (in termini di tempo e di risorse umane e materiali da impiegare) al fine di potere apprezzare la qualità dei programmi e di monitorare il loro puntuale svolgimento; programmi che rischierebbero di fatto di essere portati ad attuazione quando le esigenze del contesto sono mutate, bloccando, inoltre, nel frattempo le attività delle Università. Ne conseguirebbe una procedura praticamente inattuabile e, comunque, con un utilizzo delle risorse, non solo inefficiente, ma anche inefficace;
b) dal punto di vista dell'imparzialità dell'azione amministrativa:
• la valutazione ex post utilizza come criteri e parametri indicatori di risultato, che sono intrinsecamente parametri oggettivi;
• la valutazione ex ante invece si affiderebbe a criteri e parametri che, comunque, non potrebbero eliminare le discrezionalità relative al giudizio soggettivo sui programmi presentati.

 
   

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