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Allegati


Decreto Ministeriale 22 novembre 2007 

Scuole di specializzazione mediche, assegnazione contratti relativi all'a.a. 2007/2008


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 e, in particolare, l'art.35, comma 2, il quale prevede che il   Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute,  determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione in medicina e chirurgia;
VISTO il citato Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368, che ai commi 1 e 2 dell'art. 34, individua le specializzazioni mediche, peraltro già individuate dal  decreto, in data 31 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute;
VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta dell'1 agosto 2007 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione  e sui contingenti delle contratti di formazione specialistica da assegnare alle scuole di specializzazione  mediche per l'a.a. 2007/2008 di cui all'art. 35, I comma del Decreto Legislativo  n. 368/1999;
VISTO il decreto del Ministero della Salute, in data 22 settembre  2007, in corso di perfezionamento, adottato  di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente   il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2007/2008, pari a 7.460 unità e  la determinazione del  numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione;
RITENUTO che l'offerta formativa delle università si rivolge all'intero territorio nazionale;
RAVVISATA la opportunità di adottare, quale criterio base, per l'assegnazione dei contratti di formazione specialistica quello di assicurare la continuità formativa delle scuole  tenendo conto delle capacità ricettive, nonché del volume assistenziale  delle strutture inserite nella rete formativa della scuola stessa ed, in mancanza di una propria rete formativa, sulla base del volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina  delle strutture sanitarie presenti nell'ambito  territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.;
VISTO il decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanità, con il quale sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture universitarie della  formazione specialistica;
VISTA la nota dell'8 novembre 2007, prot. n. 20588,  con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Militare  ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato D.Lgs. n. 368/99, art. 35, comma 3°,   per l'a.a. 2007/2008;
VISTE le note  prott. 850/A A.6/13-5812 e 850/A A.6/13-5813,  rispettivamente, del 31 ottobre e   5 novembre uu.ss,    con le quali il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità  ha  rappresentato   le  esigenze ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 334/2000,per l'a.a. 2007/2008;
VISTA la nota  prot. 339/IX/407679,   in data 8 novembre 2007,  del Ministero degli Affari Esteri,  con la quale è stato comunicato l'elenco dei posti da riservare ai medici provenienti da Paesi in via di sviluppo, per l'a.a. 2007/2008, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;
VISTO l'art. 46, comma 2 del predetto  decreto legislativo n.  368/1999, come modificato dal comma  300, della legge n. 266, del 23/12/2005;
VISTA la legge del 12/11/2004, n. 271, art. 1, comma 6-bis, che  integra il comma 5 dell'art. 39, del D.Lgs. n. 286/1998, prevedendo l'accesso, a parità di condizioni con gli studenti italiani, anche alle scuole di specializzazione  per gli stranieri titolari di  carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente;
RITENUTO necessario, nell'assegnazione dei posti, come previsto nell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome dell'1 agosto 2007, di tenere conto, per quanto possibile, delle priorità espresse nei fabbisogni regionali;
RITENUTO necessario ottemperare alla decisione del Consiglio di Stato n. 4483/2007, di conferma della sentenza del TAR Lazio n. 4780/2006, che ha annullato il D.M. 1 agosto 2005 nella parte in cui inserisce la tipologia di Psicologia clinica, tra gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area medica e pertanto non assegnare posti alla citata  tipologia; 
RILEVATA  l'opportunità  di differire all'a.a. 2008/2009 le procedure di riordinamento delle Scuole di specializzazione mediche, di cui al D.M. 1 agosto 2005, in attesa del completamento della valutazione delle stesse da parte dell'Osservatorio Nazionale per la formazione specialistica dei medici ai sensi del D.M. 26 marzo 2006;
RITENUTO pertanto, in attesa del perfezionamento di tali adempimenti da parte del predetto Osservatorio, di non poter procedere all'attivazione delle Scuole di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza e delle altre tipologie di scuole previste dal precitato D.M. 1/08/2005;
VISTO il D.M. n. 172, del 6/3/2006, relativo al “Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina”;
SENTITO il Ministero della Salute,

D E C R E T A:

Art. 1 - Per l'anno accademico 2007/2008  il numero di medici da ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica di cui all'art. 35, comma 2, del D. L.gs. n. 368/99, alle scuole di specializzazione individuate nel D.M. 31.10.91 e successive modificazioni  ed integrazioni, citato nelle premesse, è di n. 5.000  così come indicato nella tabella  allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alla III colonna . 
rt. 2 - Il numero dei posti complessivamente riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo è di 15 unità,  ai medici militari è  di 28 unità  e alla Polizia di Stato è di  22 unità,  come indicato  nella medesima  tabella allegata, rispettivamente alle colonne IV, V e VI. 
Art. 3 – Possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni, da Enti pubblici, nonché  quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università che si aggiungono ai contratti statali, così come deliberato nella Conferenza Stato/Regioni, nell'incontro dell'1/8/2007,   al fine di colmare, ove possibile il divario tra fabbisogni e numero dei contratti statali.  
I contratti aggiuntivi  finanziati dalle Regioni ed altresì quelli derivanti da finanziamenti comunque acquisiti dalle Università, verranno assegnati, con successivo provvedimento. 
Art. 4 - La  specifica  categoria  destinataria della norma  di  cui al comma 4, dell'art. 35 del citato D.Lgs. n. 368/1999, è espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti e istituti contemplati nell'art. 15 undecies del D. Lgs. n. 229/1999. Come previsto per le altre categorie riservatarie, alla colonna VII vengono indicati i posti riservati, messi a concorso, per i medici  appartenenti alla  categoria in esame, nel rispetto delle maggiori esigenze espresse dalle singole Regioni  e Province autonome.
Art. 5 - Per usufruire dei posti riservati di cui all'art.  2 e dei posti in soprannumero di cui all'art. 4,  i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dal Regolamento per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione citato nella premessa.
Art. 6 - Con successivo provvedimento, valutate le richieste delle Università,  si provvederà all'assegnazione dei posti  di cui all'art. 3  del presente decreto.
Art. 7 -   La data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2007/2008, in conformità a quanto disposto  dal c. 4, dell'art. 5, del D.M.  n. 172, del 6 marzo 2006, è  il 10 marzo 2008.
Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana.



Roma, 22 novembre 2007

IL  MINISTRO
FIRMATO: F. Mussi


Allegati:

Tabella


 
   

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