VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 sottoscritto il 16 febbraio 2005;
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il biennio economico 2004/2005 sottoscritto l'11 aprile 2006;
VISTO il C.C.N.D., siglato il 31 maggio 2002, tra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale con il quale sono stati concordati criteri e principi della mobilità territoriale del personale docente e non docente delle Accademie e dei Conservatori e del personale non docente degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche;
VISTO l'accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12 luglio 2005, relativo alla mobilità del personale tecnico e amministrativo;
VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 9 agosto 2007 con la quale sono state impartite disposizioni organizzatorie, intese a disciplinare le operazioni relativamente alla mobilità del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie, dei Conservatori di musica e del personale tecnico amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie, in particolare l'articolo 7 comma 2 ai sensi del quale è consentita la rinuncia al trasferimento già conseguito esclusivamente per gravi motivi sopravvenuti e a condizione che sia rimasto vacante il posto nella sede di provenienza del rinunciatario;
VISTO il D.D. 19 ottobre 2007, n. 236 con il quale sono stati disposti i trasferimenti del suddetto personale per l'anno accademico 2007/08;
VISTO il D.D. 24 ottobre 2007, n. 239 con il quale sono stati disposti i trasferimenti definitivi per "scambio di sede";
VISTA la nota del 24 ottobre 2007 con la quale la sig.ra Marianna MISTRETTA, assistente amministrativo presso il Conservatorio di musica "Licinio Refice" di Frosinone per sopravvenuti gravi motivi ha rinunciato al trasferimento ottenuto presso il Conservatorio di musica "Vincenzo Bellini" di Palermo;
ACCERTATO che nessuno dei partecipanti alla procedura di mobilità per l'a.a. 2007/08 ha espresso preferenza per il Conservatorio di Frosinone e, conseguentemente, il posto non è stato assegnato ad altro assistente amministrativo;
VISTA la nota del 24 ottobre 2007 con la quale il sig. Salvatore ROMANO, assistente amministrativo presso il Conservatorio di musica "Luca Marenzio" di Brescia, trasferito all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria a decorrere dall'1.11.2007, venuto a conoscenza della rinuncia della sig.ra Mistretta, ha richiesto di poter conseguire il trasferimento presso il Conservatorio di Palermo, atteso che nell'ordine di gradimento delle sedi, espresso nella domanda di trasferimento, il Conservatorio di Palermo costituiva la seconda preferenza e l'Accademia di Reggio Calabria la quarta.
ACCERTATO che nelle graduatorie d'Istituto relative alla mobilità per l'a.a. 2007/08 non risultano altri aspiranti ai posti del Conservatorio di Palermo e dell'Accademia di Reggio Calabria;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta del sig. Salvatore Romanto atteso che nella procedura di mobilità per la sede del Conservatorio di Palermo non vi sono controinteressati, che non è ancora avvenuta la presa di servizio del personale trasferito nelle nuove sedi e che il movimento in questione non influisce sui trasferimenti già disposti nei confronti di altri assistenti amministrativi, né lede la posizione degli altri partecipanti alla procedura;
D E C R E T A:
Per quanto specificato in premessa, i trasferimenti del personale amministrativo e tecnico di cui al D.D. 19 ottobre 2007, n. 236 sono rettificati come riportato nell'allegato elenco, che è parte integrate del presente provvedimento.
Il presente provvedimento è affisso all'Albo di questo Ministero, a quello dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, delle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche e pubblicato sul sito internet www.miur.it.
Il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.