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  Entra in D.M. n. 137/07-Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale (A 77) Divisore Grafico
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Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Ufficio II

 

Protocollo: n. 7797 Roma, 24 ottobre 2007
   
 

Ai Direttori Conservatori di Musica
Ai Direttori Istituti Musicali Pareggiati
LORO SEDI

 

OGGETTO: D.M. n. 137/07-Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale (A 77)

    Come è noto, il D.M. n. 137  del 28 settembre 2007 prevede l'attivazione, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Musicali Pareggiati, di corsi biennali di secondo livello per la formazione di docenti di Educazione Musicale e di Strumento.
    Con la presente nota si ravvisa l'opportunità di fornire indicazioni operative al fine di garantire uniformità di comportamento e omogeneità di criteri e modalità per l'attivazione dei suddetti corsi, sulla base, anche, di quanto suggerito dalla Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica.  

 Attivazione dei Corsi
    L'attivazione dei corsi deve essere autorizzata dal Ministero a seguito di richiesta formalizzata dal Direttore dell'Istituzione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione e su proposta del Consiglio Accademico.
    Le Istituzioni, che non hanno all'interno del loro ordinamento la Scuola di Didattica della musica, dovranno stipulare apposita convenzione con le altre Istituzioni nella quale è presente detta Scuola; la convenzione deve regolamentare i rapporti reciproci e le modalità di funzionamento dei corsi, considerato il necessario coinvolgimento dei docenti di didattica.
    Le prove di ammissione avranno inizio, in tutte le Istituzioni, il 10 dicembre 2007 con lo svolgimento della prova scritta.
    Pertanto, ciascuna Istituzione curerà la pubblicazione dei bandi in tempo utile per consentire la massima diffusione e conoscenza tra gli interessati e comunque almeno 20 giorni prima delle suddette prove.

 Programmazione degli accessi
    Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, determina il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi, tenuto conto della disponibilità di risorse finanziarie, di strutture, di personale e di adeguate dotazioni didattico-strumentali.
    Detto numero, che non potrà essere superiore a 35 unità di nuovi iscritti, può essere integrato, limitatamente all'anno accademico 2007-2008, per la classe di concorso A 77, con un numero massimo di 15 unità di docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3 del D.M. n. 137/07.
    Gli stessi organi stabiliscono, inoltre, la ripartizione numerica dei posti disponibili per ciascuna classe di concorso. In particolare per la classe di concorso A 77, essendo finalizzata alle esigenze di funzionalità del sistema scolastico, l'articolazione delle sottoclassi deve essere limitata alle sottoclassi di concorso attualmente esistenti.

 Durata e organizzazione dei corsi
    Le Istituzioni curano l'organizzazione dei corsi in modo da garantire, sulla base delle tabelle A e B, allegate al D.M. 137/07, il pieno assolvimento degli impegni didattici prescritti, da articolare nei due anni accademici, secondo il progetto formativo elaborato per ciascun anno dal Consiglio di corso.
    Il Consiglio, in prima applicazione, è composto dai cinque docenti della scuola di didattica e, successivamente all'avvio dei corsi e fino al riordino delle strutture didattiche, conseguente ai nuovi ordinamenti, è integrato da rappresentanti dei docenti delle discipline di base e caratterizzanti previste nel  D.M. 137/07 .
    Le discipline relative alle attività formative di base (area comune e area musicale) ed alle attività formative caratterizzanti vanno tutte attivate.
    La frequenza dei corsi è obbligatoria ed è necessario, per l'ammissione all'esame finale, aver frequentato l'80% delle attività formative previste da ciascuna tipologia dei corsi e aver conseguito tutti i crediti prescritti dal piano di studi.


 Contributo di  frequenza
    Si suggerisce che vengano attuate tutte le iniziative possibili per contenere il contributo di frequenza entro un limite annuo che oscilli, come suggerito dalla Conferenza dei Direttori,  da € 1.200 ad € 1.800, escluse le tasse regionali per il diritto allo studio.
 
 Ammissione ai corsi
A) A  norma dell'articolo 3, comma 1, del citato D.M. 137/07, possono iscriversi ai corsi biennali coloro che sono in possesso di:
  - Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto a Diploma di Istruzione di secondo grado;
  - Diploma Accademico di primo livello conseguito nei Conservatori di Musica o negli Istituti Musicali Pareggiati, a conclusione dei   corsi sperimentali di cui al D.M. 8 ottobre 2003 Prot. n. 629 ed al D.M. 8 ottobre 2003 n. 632;
  - Laura in Musicologia e Discipline Musicali,  con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare –L -Art/07, limitatamente alla classe di concorso A 31 e A 32.
B) Ai sensi dello stesso articolo 3, comma 2, inoltre possono iscriversi coloro che hanno conseguito il:
   - Diploma Accademico di secondo livello in Discipline Musicali autorizzato con D.M.
     8 gennaio 2004, n. 1;
  -  Diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con
     D.M. n. 88 del 20 maggio 2007;
  -  Diploma conseguito a conclusione del corso del precedente ordinamento di Didattica della Musica.

    A coloro che sono in possesso dei diplomi elencati al punto B) vanno riconosciuti crediti formativi, rapportati al corso di studi svolto in relazione al percorso formativo prescritto. Con apposito Decreto ministeriale saranno determinate le modalità di riconoscimento dei predetti crediti.

Modalità per lo svolgimento degli esami di ammissione
    L'esame per l'accesso consiste in una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, sulla base di programmi differenziati per ciascuno dei corsi, pubblicizzati nei bandi di accesso pubblicati dalle Istituzioni. A ciascuna delle tre prove vengono attribuiti 20 punti.
    E' ammesso al colloquio chi ha riportato un giudizio complessivo nella prova scritta e in quella pratica non inferiore a 24 su 40, ma ,comunque, non inferiore a 10 su 20, per ciascuna delle due prove.
    La prova scritta, da espletarsi entro il termine massimo di due ore, è articolata in cinque risposte brevi su argomenti di carattere storico e teorico-musicali.
    La prova pratica, per la classe di concorso A 77, consiste nell'esecuzione di un programma libero della durata massima di 20 minuti, mentre per la classe di concorso A31 e A32, il contenuto della prova è individuato dal Consiglio di corso.
    Il colloquio è volto ad accertare le competenze di natura attitudinale, culturale e motivazionale.

Commissioni giudicatrici per gli esami finali
    Allo scopo di semplificare e agevolare il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 5 del succitato decreto n. 137, si ravvisa la necessità di delegare le SS.LL. per la nomina del rappresentante ministeriale in seno alla commissione stessa. Detto rappresentante, deve essere individuato, ovviamente, tra i docenti che non abbiano fatto parte del corpo insegnante dei corsi medesimi e per i quali non ricorrano gli elementi di incompatibilità previsti dal decreto legislativo n. 487/94.
    Le SS.LL. avranno cura di comunicare a questo Ufficio il nominativo del suddetto rappresentante.

Docenti con servizio di insegnamento nella classe di concorso A 77
    I docenti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3, saranno ammessi direttamente ai corsi, previa presentazione della certificazione, rilasciata dalle Direzioni Generali Scolastiche, del possesso dei requisiti prescritti.
    Nel caso in cui il numero delle richieste di ammissione sia superiore rispetto al tetto massimo possibile (50), le Istituzioni interessate concorderanno con le altre Istituzioni, presenti nell'ambito regionale, le opportune intese per consentire la frequenza del corso.
    Tale situazione dovrà essere comunicata a questo ufficio per il monitoraggio degli accessi su scala nazionale.

 Norme transitorie
    Essendo il primo anno di attivazione dei corsi biennali di strumento, non è ammissibile il passaggio di studenti iscritti ad altri bienni attivati in via sperimentale.
    Tale preclusione si applica anche agli studenti già iscritti alla scuola di Didattica della Musica o ai corsi sperimentali di Didattica della musica, autorizzati dal Ministero, i quali possono chiedere il passaggio ai corsi biennali esclusivamente per la classe di concorso A 31 e A 32, a prescindere dal limite massimo di candidati che, come precisato nel Decreto, è riferito solo ai nuovi iscritti. In tal caso, il passaggio avverrà senza esami di ammissione, soltanto previo riconoscimento dei crediti da parte del Consiglio di corso, relativamente al percorso già svolto.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giorgio Bruno Civello)



 
   

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