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Allegati


Decreto Ministeriale 3 luglio 2007 prot. n. 362/2007
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2007 n.216

Attuazione art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Universitā), comma 2,del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 - definizione delle linee generali di indirizzo della programmazione delle Universitā per il triennio 2007-2009


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 10 aprile 2006, n. 216;
VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,  istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca;
VISTE la nota n. GAB/3741.8.7 del 22 maggio 2006, con la quale è stata richiesta alla Corte dei Conti la restituzione del predetto decreto n. 216/2006;
VISTA la nota n. 257 del 13 giugno 2006, con la quale la Corte dei Conti ha provveduto alla restituzione del predetto decreto, che viene revocato;

VISTO l’art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
- il comma 1, il quale prevede che “le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d’indirizzo definite con decreto del Ministro… dell’Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari…”;
- il comma 2, il quale prevede che “i programmi delle Università di cui al comma 1, …sono valutati dal Ministero…. dell’Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro …..dell’Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane…”
- il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell’art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonché dell’articolo 3 e dell’articolo 4;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all’art. 1, comma 2, che il Ministero dell’Università e della Ricerca “dà attuazione all’indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università… nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’art. 33 della Costituzione”, e che,  pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’attuazione dei medesimi, e non ex ante (ai fini della approvazione degli stessi);
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all’art. 2, comma 148, il quale dispone che “fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non può essere autorizzata l’istituzione di nuove Università telematiche”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007);
VISTO il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81;
TENUTO CONTO dei pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU);


D E C R E T A


Art. 1
(Linee generali d’indirizzo)
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 riportate nell’allegato A) allo stesso decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 2
(Programmazione delle Università)
1. Le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e di qualità dei servizi offerti, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all’art. 1.

Art. 3
(Termini per l’adozione dei programmi)
1. I programmi relativi al triennio 2007-2009 sono adottati dalle Università, in coerenza con le linee generali d’indirizzo di cui all’art. 1, entro 90 giorni dalla data della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.
2. Entro il 30 giugno del 2008, le Università potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4
(Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse)
1. Il Ministero, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), monitora e valuta ex post i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell’attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università.
2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1 sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori,  e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005.
3. Al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Università, le stesse possono effettuare, nei termini di cui all’art. 3, comma 1, specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, fermo restando che la somma delle predette percentuali deve risultare pari a 100. In assenza delle predette opzioni, o qualora le stesse vengano effettuate in termini non coerenti con quanto sopra indicato, i risultati relativi alle predette aree vengono ponderati ciascuno nella misura del 20%. Gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole Superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attività,  fermo restando quanto sopra indicato.
4. Al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università, gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 sono ponderati, con le modalità indicate nello stesso, mediante l’utilizzazione del “modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario alle Università”, rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, per i quali il predetto Modello non è utilizzabile, tali Indicatori sono ponderati, con le stesse modalità, mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.
5. Per esigenze operative connesse all’attuazione del monitoraggio e della valutazione, gli Indicatori di cui al comma 2 del presente articolo, e la relativa utilizzazione, possono essere modificati con decreto del Ministro, d’intesa con la CRUI, da inviare alla Corte dei Conti.
6. Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell’attuazione  dei precedenti commi sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione…) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Università e della Ricerca, per l’anno 2007, pari a 116.892.000, e quelle che saranno iscritte nei corrispondenti capitoli per gli anni 2008 e 2009.  Al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri.
7. Tenuto conto che nel 2007 e 2008, anni di prima applicazione della nuova procedura di programmazione, non sarà ancora possibile apprezzare le variazioni che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Istituzione, le risorse di cui al comma 6 sono ripartite, all’inizio di ciascun anno,
    
    a. fra le Università:
       a.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base del Modello, allo scopo di sostenere l’attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte delle Università;
       a.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi  sulla base del Modello e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con il Modello, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2;

    b. fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale:
       b.1 relativamente agli anni 2007 e 2008, sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, allo scopo di sostenere l’attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte degli Istituti;
       b.2 relativamente al 2009, nella proporzione di due terzi sulla base delle percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi e per un terzo sulla base delle variazioni degli Indicatori, ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2.

8. Considerato che l’ammontare delle risorse complessivamente disponibili per l’anno 2007 sui fondi per il finanziamento ordinario delle Università statali e non statali non consente di far fronte alle esigenze assolutamente necessarie delle istituzioni universitarie, le risorse del fondo per la programmazione di cui al comma 6 relative a tale anno (pari a 116.892.000) devono essere destinate, in parte, per il rifinanziamento di quanto previsto dall’art. 3 (riduzione degli squilibri finanziari) del D.M. 5 agosto 2004, n. 262 (programmazione del sistema universitario 2004 - 2006) per la riduzione degli squilibri del sistema universitario, per gli importi appresso indicati:       

  Art. 3 (Riduzione degli squilibri finanziari) del D.M. n. 262/2004  Importi
 (comma 1, lettere a) e b)) - Università statali  43.121.145
 (comma 1, lettera c) - Università non statali  2.000.000

Il restante importo disponibile, pari a 71.770.855, è ripartito con i criteri di cui ai commi 6, ultimi due periodi, e 7, lettere a.1 e b.1.

Art. 5
(Istituzione di nuove Università non statali)
1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all’art. 2, comma 148, soggetti pubblici o privati possono presentare proposte concernenti l’istituzione di nuove Università non statali legalmente riconosciute autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale (art. 2, comma 5, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25), che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale, congiuntamente a significative attività di ricerca, in aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario relative a classi di corsi di studio appositamente individuate con successivo decreto del Ministro da inviare alla Corte dei Conti, il quale definisce anche le modalità e il termine di presentazione delle proposte stesse, nonché (avvalendosi del CNVSU) i parametri e i criteri per la loro valutazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma, 3 luglio 2007
Prot. n. 362/2007

(Registrato alla Corte del Conti il 02/08/2007 - Registro n.6 - Foglio n.78)



Allegati:

Allegato A
Suballegato A1
Suballegato A2


 
   

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