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Allegati


Decreto Direttoriale 10 aprile 2007 prot. n. 614/Ric./2007
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2007 n.86

Regole e modalitā per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.


Emblema Repubblica Italiana
Logo Ministero Universitā e Ricerca
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FROMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca


VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300;
VISTA la legge 10.01.2000 n.6, di modifica alla legge 28.03.1991 n.113 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art.4;
CONSIDERATO che l'art.1 comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
CONSIDERATO che lo stanziamento previsto per le finalità della legge 6/2000 è confluito nel Fondo unico per l'Università e la Ricerca, in attuazione dell'art.93, comma 7 della legge 27.12.2002 n.289;
CONSIDERATA l'opportunità di determinare le modalità per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto Fondo unico.

D E C R E T A

Art. 1


Sono ammessi ai contributi di cui all'art.1 della legge 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.
I progetti sono sostenuti finanziariamente esclusivamente da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.
Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e privati così da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

 

Art. 2

Non sono ammissibili al contributo:
a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;
b) progetti che non indichino con chiarezza le modalità per il raggiungimento degli obiettivi;
c) progetti che non indichino con chiarezza i destinatari;
d) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto
e) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti.
f) Proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali
g) Progetti che siano mera reiterazione di proposte già finanziate negli anni precedenti.

 

Art. 3


Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:
a) Progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere.
b) Progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado diretti anche  a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca;
c) Progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

 

Art. 4


I soggetti proponenti indicati nell'art.1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto.
Le Università e gli Enti pubblici e privati che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per  ciascuna delle strutture in cui si articolano.

 

Art. 5
Criteri di valutazione


Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento b), nel caso in cui le proposte siano presentate da associazioni di scuole o consorzi delle stesse, sono valutate con priorità quelle che abbiano almeno un impatto regionale.
Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche e che possano considerarsi come progetti “pilota” da utilizzare successivamente a livello nazionale.

 

Art. 6


Le richieste del contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentate o da un suo delegato entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce “Domande finanziamento”. Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Il servizio consentirà la stampa della domanda (All.1), del progetto esecutivo (All.2) e del piano finanziario (All.3) che fanno parte integrante del presente decreto, che debitamente sottoscritte dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) – Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica – Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio V – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA, recante sulla busta “bando ex art.4 legge 6/2000 diffusione della cultura scientifica”; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale. Alla domanda devono essere allegati, in cartaceo, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) progetto esecutivo redatto come da allegato 2 ;
b) piano finanziario del progetto redatto come da allegato 3;
c) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;
d) curriculum del responsabile scientifico del progetto;
e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97;
f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

 

Art. 7


Le istituzioni che ricevano il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico-scientifica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nonché la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.
Le predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresì tenute in considerazione dalla commissione di cui all'art. 8, nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una  successiva domanda da parte degli enti beneficiari.

Art. 8


L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5 della legge 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso Comitato Tecnico Scientifico.



Roma, 10 aprile 2007
Prot. n. 614/Ric./2007

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Luciano Criscuoli)


Allegati:
Allegato 1: Domanda progetti (documento in formato PDF)
Allegato 2: Progetto esecutivo (documento in formato PDF)
Allegato 3: Piano finanziario (documento in formato PDF)


 
   

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