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Emblema Repubblica Italiana
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DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Direzione generale per l’Università – COMOF

 

Protocollo: n. 30 Roma, 22 gennaio 2007
   
 

Ai Rettori delle Università     

Al CNVSU
SEDE

Al CUN
SEDE

Al CINECA
via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)
       

e p.c. :
    
Alla
CRUI
p.zza Rondanini, 48
00186 Roma

Al
CNSU
SEDE

 

OGGETTO: Banca dati dell'offerta formativa a.a. 2007/2008: indicazioni operative

Come è noto, in relazione a quanto previsto dall’art. 9, commi  2 e 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il DM  27 gennaio 2005 n. 15 (come modificato dal D.M. 23 marzo 2006, n. 203 e 28 aprile 2006, n. 252) al cui testo si fa rinvio1, sono stati stabiliti i requisiti minimi per l’attivazione dei corsi di studio e i criteri, ivi compresi i termini temporali,  per l’inserimento degli stessi nella Banca dati dell’offerta formativa.
Attesa la necessità che i tempi previsti dal predetto D.M. n. 15/2005 vengano rispettati, al fine di consentire sia al Ministero2 che alle Università l’organizzazione delle operazioni necessarie al corretto avvio del prossimo anno accademico 2007-2008, nonché agli studenti di avere, in tempo utile, tutte le informazioni per orientarsi nell’offerta formativa annuale degli Atenei, si ritiene opportuno precisare il quadro delle indicazioni operative al riguardo, come appresso indicato.

1.  Classi dei corsi
Si fa presente che i corsi di laurea e di laurea magistrale che verranno attivati dalle Università per l’a.a. 2007/2008 saranno disciplinati dalle classi definite, rispettivamente, con DD.M.M. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 (fatti salvi i corsi della classe LMG/01); infatti, considerati i tempi tecnici necessari per il completamento dell’iter procedurale per l’adozione, e la conseguente registrazione da parte della Corte dei Conti, dei decreti sulle nuove classi in attuazione del D.M. n. 270/2004, le stesse non potranno trovare applicazione per tale anno accademico.

2.  Indicazioni generali
Come è noto:
- l’art. 9 del D.M. n. 270/2004  prevede, al comma 1, che “i corsi di studio…sono istituiti nel rispetto delle procedure di cui all’art. 11 (regolamenti didattici d’Ateneo) e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario”;
- l’art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella L. 31 marzo 2005, n. 43, nell’abrogare (v. comma 3) parte della normativa prevista dal d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25, ha dettato nuove disposizioni in ordine alla programmazione, prevedendo, in particolare che “le Università… adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro…dell'università e della ricerca…. I predetti programmi delle Università individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane…”.
In relazione a quanto sopra, si fa presente che:
- le regole che hanno disciplinato l’offerta formativa delle Università nel triennio di programmazione 2004-2006 - definite dagli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 5 agosto 2004 n. 262 (adottato in attuazione del d.p.r. n. 25/1998) - a decorrere dal 1° gennaio 2007 non possono più trovare applicazione3;
- non essendo ancora stato adottato il decreto che definisce le linee generali d’indirizzo per il corrente triennio 2007-2009 - in coerenza delle quali, le Università programmano, come sopra detto, la loro offerta formativa - sono, allo stato, assenti i presupposti per l’istituzione di nuovi corsi di studio.
D’altro canto, sarebbe assolutamente inopportuno dar corso in questo momento all’istituzione di nuovi corsi secondo un ordinamento che dovrà, comunque, essere modificato non appena diverranno operative le classi previste dal D.M. n. 270/2004.
Si comunica pertanto che - nelle more dell’adozione del decreto sulle linee generali d’indirizzo per il triennio 2007-2009 e dei decreti sulle nuove classi - per l’a.a. 2007- 2008 non potrà essere dato corso all’istituzione di nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica, con l’eccezione di quelli:
- che hanno ottenuto l’approvazione del Senato accademico entro il 31 dicembre 2006;
- per i quali, alla data della presente nota, risultano stipulate convenzioni con Atenei stranieri ai sensi dell’art. 3, comma 10, del D.M. n. 270/2004, in considerazione della rilevanza internazionale degli impegni assunti.
Conseguentemente, entro il termine (definito dal D.M. n. 15/2005) del 31 gennaio c.a., il RAD potrà essere integrato, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 4 del D.M. n. 262/2004, solamente con le predette proposte, nonché con le proposte di modificazione di corsi già istituiti.

Si fa presente che analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda l’istituzione di nuove facoltà. Conseguentemente fino all’adozione del decreto sulle linee generali d’indirizzo per il triennio 2007-2009, non potrà essere dato corso all’istituzione di nuove facoltà (o di strutture didattiche assimilabili); sono fatte salve le proposte di istituzione che hanno ottenuto l’approvazione del senato accademico entro il 31 dicembre 2006, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 4 del D.M. n. 262/2004.

3.  Sedi
Come è noto, l’art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che “per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alla Università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l’Ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell’offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionale alle attività produttive della regione”.
Fermo restando quanto detto al punto 2 circa l’istituzione di nuovi corsi di studio e facoltà, si fa pertanto presente che i corsi di laurea e di laurea magistrale potranno essere attivati per l’a.a. 2007/2008:
a-i)  nella stessa sede didattica4 ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell’a.a. 2006/2007;
a-ii)  ovvero - in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica – esclusivamente nel comune ove l’Ateneo ha la sede legale e amministrativa5, o nei comuni alla stessa confinanti;
a-iii)  ovvero - per i corsi relativi alle professioni sanitarie - presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda i corsi di studio delle Università che hanno già provveduto a fornire nella Banca dati dell’offerta formativa dell’a.a. 2006/2007 le informazioni richieste dal Ministero con la ministeriale n. 89 del 30 marzo 2006 ai fini dell’attuazione della procedura prevista dall’art. 6, comma 1, del D.M. n. 262/20046, nelle more dell’adozione del predetto decreto sulle linee generali d’indirizzo, sarà ancora consentito, anche per l’a.a. 2007/2008, il loro eventuale reinserimento con riserva nella Off.F..

 


4.  Requisiti minimi
Si confermano le indicazioni operative fornite per l’a.a. 2005/2006 e 2006/2007 (v. ministeriali n. 58 del 17 febbraio 2005, n. 91 del 18 marzo 2005, n. 123 del 6 aprile 2005, n. 210 del 17 giugno 2005 e n. 89 del 30 marzo 2006), disponibili sul sito internet del Ministero www.miur.it/universita_programmazione.
         
***   ***
Si ritiene infine opportuno sottolineare che le predette indicazioni sono finalizzate esclusivamente  alla definizione dell’offerta formativa dell’a.a. 2007/2008.
Per gli anni accademici successivi, si procederà secondo le regole che verranno definite con le linee generali d’indirizzo per il triennio 2007-2009 e in relazione a quanto previsto dai decreti sulle classi in attuazione del D.M. n. 270/2004.


 

  1. Si ricorda che il testo dei predetti provvedimenti è disponibile sul sito internet del Ministero, www.miur.it/universita_programmazione.
  2. In relazione, in particolare, alle esigenze della programmazione nazionale degli accessi per i corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 e per gli  studenti stranieri di cui all'art. 39 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3. Allo stesso modo, essendo stato abrogato, non trova applicazione l'art. 2, comma 4, del d.p.r. n. 25/1998, in relazione al quale le Università potevano "istituire autonomamente facoltà e corsi" previa integrazione del regolamento didattico d'Ateneo.
  4. Come indicato nella ministeriale n. 58/SEGR/DGU/05, si ricorda che "per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella quale viene svolta, in prevalenza, l'attività didattica relativa allo stesso".
  5. Devono intendersi sedi amministrative delle Università, ai sensi della predetta legge n. 296/2006, quelle espressamente previste dagli Statuti alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nei decreti di istituzione dell'Ateneo, ovvero nei decreti di decongestionamento, sedi nelle quali, comunque, sono già legittimamente funzionanti facoltà dell'Ateneo.
  6. la cui attuazione, nella seconda parte del 2006, è stata sospesa, alla luce della iniziale formulazione del testo del d.d.l. finanziaria 2007.

 

IL DIRETTORE GENERALE
     (dott. Antonello Masia)
  f.to Masia



 
   

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