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Decreto Ministeriale 31 luglio 2006 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2006 n.244

Rettifica del DM 1.8.2005 per le Scuole di specializzazione in Fisica medica e in Farmacia ospedaliera


Emblema Repubblica Italiana
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Il Ministro


VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.”
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.”
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;
VISTO il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente  l’ approvazione dell’ elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita’ economica europea e successive modificazioni e integrazioni ;
VISTO il decreto interministeriale 4 marzo 2002 , concernente l’ approvazione dell’ elenco delle specializzazioni in odontoiatria ;
VISTI i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
VISTO il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria;
RITENUTA la necessità di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le Università ;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n.242, “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto” ;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n.368 ed in particolare gli artt. 34 e seguenti ;
VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 401 , ed in particolare l’ art.8 ;
VISTA la legge 24 ottobre 2000, n.323, ed in particolare l’ art.7 ;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'articolo 6, comma 6;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 , n.270, "Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei" ;
VISTO il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
VISTO il D.M. 28 novembre 2000, "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
VISTO il D.M. 1.8.2005 concernente il Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ;
VISTO il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell’ adunanza dell’ 11 gennaio 2006 relativo alla riduzione della durata di alcune specializzazioni;
RITENUTO  opportuno ridurre la durata delle scuole di specializzazione in “Fisica medica” e in “ Farmacia ospedaliera” da 5 a 4 anni , anche in relazione al programma di studi da svolgere ;
SENTITO il Ministero della Salute ;
CONSIDERATA la necessita’ di rettificare il citato DM 1.8.2005 con riguardo alla durata delle Scuole di “ Fisica medica” e di “ Farmacia ospedaliera “;

DECRETA:

Il  decreto 1.8.2005 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176 del 5 novembre2005 e’ modificato come segue.

Alla fine dell’ articolo 2 del predetto decreto viene aggiunto il seguente comma:

 11 )Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie dei corsi di specializzazione compresi nelle classi in Farmaceutica e in Fisica sanitaria lo specialista in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi , articolati in 4 anni di corso e i cui crediti formativi sono attribuiti alle varie attivita’ formative con le modalita’ indicate nelle relative norme generali specifiche delle citate classi  .
 
La prima frase delle Norme generali specifiche delle classi delle specializzazioni in Farmaceutica di cui alla pagina n.163 della GU n. 176 del 5 novembre 2005 e’ rettificata come segue:

al posto dell’ indicazione di “ 300 CFU complessivi “, viene indicato “ 240 CFU  complessivi “;
viene eliminata la locuzione “ di cui 60 CFU in attivita’ caratterizzanti e professionalizzanti risultano gia’ acquisiti durante il corso di studio per il conseguimento della laurea specialistica nella classe 14 /S, che costituisce requisito indispensabile per l’ accesso .”
Dopo la frase “ Pertanto tenuto conto della specificita’ di accesso “,va aggiunta la locuzione ” della Laurea specialistica della classe 14/S “.
Va eliminata la dizione “ ulteriori “ prima di 240 CFU.

La scheda relativa alle attivita’ formative per la tipologia  in “ Farmacia Ospedaliera “ , di cui alla pagina n.167 della  citata Gazzetta Ufficiale, e’ modificata nel senso che e’ eliminata la parola “ parziale “ che affianca la parola “ totale “ nella quart’ ultima riga e sono eliminate le due righe sottostanti .

La prima frase delle Norme generali specifiche delle classi delle specializzazioni in Fisica sanitaria di cui alla pagina n.168 della GU n. 176 del 5 novembre 2005 e’ rettificata come segue:

al posto dell’ indicazione di “ 300 CFU complessivi “, viene indicato “ 240 CFU  complessivi “;
viene eliminata la locuzione “ di cui 60 CFU in attivita’ di base e caratterizzanti risultano gia’ acquisiti durante il corso di studio per il conseguimento della laurea specialistica nella classe 20 /S ( Fisica ) ,richiesta per l’ ammissione alla Scuola . La presenza o l’ assenza di tali CFU saranno conteggiati al fine dell’ eventuale debito/credito formativo del singolo studente . I laureati in Fisica secondo gli ordinamenti precedenti al DM 509/1999 potranno ottenere la conversione in CFU degli esami sostenuti . “
Dopo la frase “ Pertanto tenuto conto della specificita’ delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie per l’ accesso “,va aggiunta la locuzione ” per il quale e’ richiesta la laurea specialistica  della classe 20 /S ( Fisica )“.
Va eliminata la dizione “ ulteriori “ prima di 240 CFU.

La scheda relativa alle attivita’ formative per la tipologia  in “ Fisica medica “ , di cui alla pagina n.171 della  citata Gazzetta Ufficiale, e’ modificata nel senso che e’ eliminata la parola “ parziale “ che affianca la parola “ totale “ nella quart’ ultima riga e sono eliminate le due righe sottostanti .

Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Roma, 31 luglio 2006

Il Ministro 
dell'Università e della Ricerca
F.to MUSSI

 
   

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