VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1708 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2006;
VISTO il D.M. n. 338 dell’1.08.05, registrato alla Corte dei Conti il 3.10.05, reg. 5 fgl. 230, concernente i criteri per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di convegni universitari di livello nazionale ed internazionale;
CONSIDERATO che sulla base della sua applicazione viene ravvisata l’opportunità di individuare criteri più efficaci e tempestivi per l’erogazione dei contributi di cui sopra;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), che considera anche la valutazione delle attività di ricerca scientifica;
VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27.5.2004 dall’Assemblea Generale della CRUI;
DECRETA:
Art. 1 - Lo stanziamento previsto al Cap. 1708 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero (tabella 07), da destinare per le finalità di cui alle premesse, viene ripartito per il corrente esercizio finanziario in proporzione al “peso” di ciascun Ateneo sul sistema universitario con riferimento alla quota della ricerca scientifica, utilizzando i dati disponibili più recenti anche e tenendo conto per la ricerca dei risultati del Rapporto del CIVR (VTR 2001-03)
Art. 2 - Le assegnazioni disposte per ogni Ateneo debbono intendersi quale coofinanziamento ministeriale, nella misura massima del 20% per le singole iniziative da realizzarsi nel corso dell’anno da selezionare sulla base dei seguenti criteri:
-
rilevanza scientifica del programma del convegno;
-
rilievo scientifico delle Associazioni che partecipano alla sua organizzazione;
-
composizione internazionale dei partecipanti.
Art. 3 - Ogni Ateneo dovrà dare comunicazione al Ministero dell’utilizzo delle somme assegnate per le iniziative sopra indicate attraverso procedura informatizzata che sarà appositamente predisposta.
Art. 4 - L’erogazione dei contributi di cui alle premesse verrà disposta solo dopo l’avvenuto svolgimento delle manifestazioni in questione e previa acquisizione da parte del Ministero di sintetiche rendicontazioni delle spese, attestanti l’effettivo utilizzo o impegno dell’importo , entro e non oltre il 31 Dicembre.
Art. 5 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.