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Allegati


Decreto Ministeriale 4 luglio 2006 

Numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in Medicina Veterinaria afferente alla classe 47/S per l'anno a.a. 2006/2007


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera a) ;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTO il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e, in particolare quella relativa al corso di laurea in Medicina Veterinaria, classe 47/S;

VISTO il D.M. 12 aprile 2006 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l’anno accademico 2006-2007;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l’art.39, comma 5, così  come sostituito dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione”;

VISTE le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l’anno accademico 2006-2007 riferito alle predette disposizioni;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, in occasione della annuale programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea specialistica dell’area sanitaria, ha fatto presente la necessità di contenere il numero delle immatricolazioni per il corso in questione;

VISTE le considerazioni condivise dal Tavolo tecnico istituito con Decreto 23 novembre 2005 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell’Osservatorio delle Professioni sanitarie, i Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

RITENUTO di condividere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la opportunità di accogliere l’offerta formativa  deliberata dagli Atenei se in misura ridotta rispetto al precedente anno e, al contrario, non opportuno accogliere l’incremento del numero delle immatricolazioni  richiesto da altre Università, in linea con quanto evidenziato dal Ministero della Salute; 
  
RITENUTO di dover determinare per l'anno accademico 2006-2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria afferente alla classe 47/S e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

D E C R E T A:

Art. 1


1. Limitatamente all’anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica in Medicina Veterinaria afferente alla classe 47/S è determinato in  1.495.
In particolare agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all’art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono destinati n 1.405 posti ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce  parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all’estero sono destinati n 90 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art.2

1. Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l’ammissione degli studenti  non comunitari residenti all’estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Roma, 4 luglio 2006

f.to   IL MINISTRO
Fabio Mussi


Allegati:

Tabella


 
   

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