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Allegati


Decreto Ministeriale 12 aprile 2006 

Definizione modalitā e contenurti della prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica per le professioni sanitarie per l'a.a. 2006/07


Emblema Repubblica Italiana
logo miur il ministro


VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, così come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n.1;
VISTO il decreto  22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,n.509";
VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;
VISTO  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare, l’articolo 39, comma 5, così come sostituito dall’art.26 della legge 30 luglio 2002, n.189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;       
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;
RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea  specialistica delle professioni sanitarie;

D E C R E T A:

Art.1

1. Per l’anno accademico 2006/2007 l’ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie di cui al D.M. 2 aprile 2001 avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art.2

1. Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea specialistica, prescindendo dall’espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

- coloro ai quali sia stato conferito l’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della legge 10 agosto 2000, n.251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

- coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalla Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell’assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell’incarico  di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

- coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell’incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse.

Art. 3

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;
- diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea di laurea specialistica di interesse;
- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n.42/1999.

2. La prova di ammissione  consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:
 
- teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse ;
- logica e cultura generale;
- regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;
- scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 26 ottobre 2006. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.
 
4. Sulla base dei programmi di cui all’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentadue quesiti per l’argomento di teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse; diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art.4

1. Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova  si  tiene conto dei seguenti criteri:
 
a)         1           punto per ogni risposta esatta;
            -  0,25   punti per ogni risposta sbagliata;
            0           punti per ogni risposta non data.


3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti  relativi ai seguenti argomenti:
- teoria/pratica pertinente all’esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse;
- logica e cultura generale; regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;
- cultura scientifico-matematica, statistica e informatica; scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato:
- diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse:         punti 7;
- diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse:                  punti 6;
- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse, di cui alla legge n.42/1999:           punti 5

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

-diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica ( DAI ) di cui al  D.P.R. n. 162/82        punti 3
-altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi                                                               punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 2
-attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese
 nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate                              punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
-attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese                                           
 nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate                              punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

5. La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e per le classi di laurea specialistica delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l’accesso così individuato:
- diploma di laurea triennale abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse:   punti 7;
- diploma universitario, abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse:   punti 6;
- titoli abilitanti all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica di interesse di cui alla legge n.42/1999:  punti 5

con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

- titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi                                                                punti 0,50 per ciascun titolo fino ad massimo di punti 5;
- attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese
  nella classe di laurea specialistica di interesse idoneamente documentate e certificate:                          punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4
- attività professionali nell’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese
  nella classe di laurea specialistica di interesse, idoneamente documentate e certificate:                         punti  0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4

Art.5

1. I bandi di concorso  prevedono disposizioni  atte a  garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure  per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.
I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Roma, 12 aprile 2006

Allegati:

Programmi relativi alla prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica per le professioni sanitarie

 
   

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