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Allegati


Decreto Ministeriale 12 aprile 2006 

Determinazione modalitā e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica programmati a livello nazionale


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni;
            
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341;
           
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";

VISTI i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre  2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree  e delle lauree  specialistiche universitarie;

VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree  universitarie delle professioni sanitarie;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” ed in particolare l’art.26;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n.17;       

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
 
VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" ed in particolare l'articolo 154;

VISTO il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 6 aprile 2006;

RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2006-2007, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della predetta legge n.264/1999;


D E C R E T A:

Art.1

(Disposizioni generali)

1. Per l’anno accademico 2006/2007 l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n.264 avviene previo superamento di apposita prova  sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.


Art.2

(Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e  chirurgia e in medicina veterinaria )

1. Per l’accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  (M.I.U.R.) avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con  decreto ministeriale che opera in conformità dei successivi commi 2, 3 e 4.

2. La prova di ammissione per l’accesso a ciascun corso di laurea specialistica, di cui al comma precedente, consiste nella soluzione di ottanta  quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

 - logica e cultura generale
 - biologia
 - chimica
 - fisica e matematica

3. Sulla base dei programmi di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l’argomento di logica e cultura generale, ventuno per l’argomento di biologia, tredici per l’argomento di chimica e tredici per gli argomenti di fisica e matematica.

4. La commissione richiamata al comma 1 predispone altrettanti quesiti per la prova di riserva.

5. La prova  di ammissione ai corsi per gli studenti comunitari e studenti non comunitari di cui alla legge n.189/2002, art.26, nonché per gli studenti non comunitari residenti all'estero si svolge  presso le sedi universitarie nei giorni  di seguito indicati:

 - medicina e chirurgia   5  settembre  2006
 - medicina veterinaria   7  settembre 2006
 
6. La prova di ammissione ai predetti corsi ha inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della stessa è assegnato un tempo di due ore.

Art.3

(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)

1. Per l’accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università  ed è identica per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun ateneo.
2. Ai fini dell’utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.
3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art.2, comma 2, sulla base dei programmi di cui all’allegato A e si svolge presso le sedi universitarie il giorno 8 settembre 2006. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art.4

(Prova di ammissione ai corsi  direttamente finalizzati alla formazione di architetto)

1. Per l’accesso ai corsi di laurea e di laurea specialistica direttamente finalizzati alla formazione di architetto la prova di ammissione  è predisposta da  ciascuna  università.

2. La  prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta  quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

 - logica e cultura generale
 - storia
 - disegno e rappresentazione
 - matematica e fisica

3. Sulla base dei programmi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l’argomento di logica e cultura generale, diciotto per l’argomento di storia, diciotto per disegno e rappresentazione e undici per matematica e fisica.

4. La prova di ammissione si svolge  presso  ciascuna  sede universitaria il giorno 4  settembre 2006. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.

Art.5

(Prova di ammissione in scienze della formazione primaria)

1. Per l’accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria la prova di ammissione è  predisposta da  ciascuna  università.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta  quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:

 - logica e cultura generale
 - cultura pedagogica e didattica
 - cultura storico-letteraria
 - cultura scientifico-matematica
 
3. Sulla base dei programmi di cui all’allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti trentatre quesiti per l’argomento di logica e cultura generale, sedici per l’argomento di cultura pedagogica e didattica e quindici per ciascuno dei restanti  argomenti.

4. La prova di ammissione si svolge  presso  ciascuna  sede universitaria il giorno 11  settembre 2006. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

Art.6

(Valutazione delle prove)

1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si  tiene conto dei seguenti criteri:
 
a) 1 punto per ogni risposta esatta;
 - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
 0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti  relativi ai seguenti argomenti:

 1)per i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica,  fisica e matematica.
 2)per i corsi direttamente finalizzati alla formazione di  architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;
 3)per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale,  cultura pedagogica e didattica, cultura storico-letteraria e cultura scientifico-matematica..

Art.7

(Studenti in situazione di handicap)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n.104/1992, così come modificata dalla legge n.17/1999.

Art.8

(Trasparenza delle fasi del procedimento)

1. I bandi di concorso  prevedono disposizioni  atte a  garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure  per la nomina delle commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli adempimenti per il  riconoscimento dell’identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli  5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art.9

(Procedure per la prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica di cui all'art.2)

1. Il M.I.U.R. si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell’Italia nord orientale, C.I.N.E.C.A., in base ad apposita convenzione già stipulata tra il Direttore della Direzione generale per lo studente e il diritto allo studio e il Direttore dello stesso Consorzio, per la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonché per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni modulo di risposte.
2. Il MIUR, tramite il CINECA, pubblica sul proprio sito (accessoprogrammato.miur.it) per ogni Università, e nel rispetto dell’anonimato degli studenti di cui alla vigente normativa richiamata dall’Autorità per il Garante per la protezione dei dati personali, la sola determinazione del punteggio riferito ai singoli argomenti d’esame, nonché del totale complessivo. Consente poi agli studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un’area riservata dello stesso sito di visualizzare, unitamente ai predetti dati l’immagine del proprio elaborato contraddistinto dal codice identificativo.

3. Le Note tecniche connesse alle predette prove di ammissione sono contenute nell'allegato n.1 che costituisce  parte integrante del presente decreto.

 

Art.10

(Informativa ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali)

1. Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” viene predisposta l’informativa, di cui allegato n.2, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Roma, 12 aprile 2006

f.to Il Ministro
Letizia Moratti


Allegati:

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato 1

Allegato 2

 
   

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