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Decreto Ministeriale 28 marzo 2006 prot. n. 207/2006

Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Universitā per l'anno 2006


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2006;
VISTO il D.M. n. 139 del 24.5.2005 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno 2005;
VISTO l’art. 5 della legge 24.12.1993, n. 537;  
VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) predisposto dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (Doc 1/04), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario,
VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27.5.2004 dall’Assemblea Generale della CRUI;
SENTITI il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza Permanente dei Rettori ed il Consiglio Nazionale Studenti Universitari;
RITENUTO di non poter accogliere la proposta della CRUI relativamente all’intervento di riequilibrio operato sulla quota consolidabile al 31.12.2005, attesa la tassatività della prescrizione di cui all’art. 5 della predetta legge n. 537/93;
RAVVISATA  peraltro la opportunità di confermare, come richiesto dalla CRUI, anche per il corrente anno l’intervento di incentivazione relativamente al rapporto tra Assegni fissi / Fondo di finanziamento ordinario, mediante correlata verifica di quanto realizzato da ciascun Ateneo nel corso dell’esercizio 2005;
CONSIDERATO che la consistenza dello stanziamento del predetto capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero registra, rispetto all’anno 2005, una diminuzione di € 52.190.390;
VERIFICATE le obbligazioni pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2005, ivi comprese quelle di legge;
RITENUTO altresì che  il modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario consente di modulare la quantificazione delle risorse per ciascun ateneo anche in relazione alle pecularietà oggettive di ciascuna università nel contesto generale del sistema universitario nazionale;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università statali del predetto Fondo, al fine di consentire agli Atenei il sollecito avvio delle procedure di definizione dei programmi triennali ai sensi dell’art. 1-ter del d.l. n. 7/05 convertito nella legge n. 43/05;

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, di cui all’art.8, sono attribuite  secondo i seguenti criteri:

Art. 1 – Interventi a copertura di assegnazioni consolidabili
Sulla base delle risorse complessivamente disponibili, sarà disposta l’attribuzione, a ciascuna Università, di una quota pari al 99,5% del Fondo di finanziamento ordinario assegnato al 31.12.2005, al netto di quanto assegnato nel 2005 per interventi una tantum per gli incentivi disposti dall’art.3 lettera c) del DM 139/2005 nonché degli interventi straordinari cui all’art.7 per il reclutamento di professori e ricercatori universitari. Ad integrazione di tale assegnazione saranno disposti gli interventi finanziari di cui agli articoli successivi.

Art.2  Assegnazioni per obbligazioni precedentemente assunte
Sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei precedenti esercizi ed in particolare:

  • 26.907.313 € per il complemento degli oneri a regime degli interventi di cofinanziamento della mobilità dei docenti disposti dalle Università dal 1.1.2005 al 1.12.2005 in applicazione di quanto previsto dall’art. 3 del DM n. 139/2005 ;
  • 25.227.943 €. per compensare, nel 2006, i maggiori oneri derivanti dall’applicazione di quanto previsto, in materia di trattamento economico dei ricercatori non confermati, dall’art. 1, comma 2, del DL n.7/2005 convertito, con modificazioni, nella legge n.43/2005;
  • 10.000.000 € salvo eventuale conguaglio attivo o passivo per il sostegno alla gestione ed al potenziamento della rete scientifica di telecomunicazione a larga banda GARR a favore del sistema delle università statali;
  • 8.200.000 € per impegni assunti nel 2005, anche sulla base di accordi di programma, e destinati alle sedi Universitarie di Salerno, Perugia - Terni, Lecce e IUSS-Pavia (di cui 5.700.000 consolidabili per gli esercizi successivi e 2.500.000 una tantum) 
  • 500.000 € per le assunzioni in deroga dell’Università di Palermo disposte dall’art. 1-ter della Legge 257/2004;
  • 177.683 € quale quota da versare, per il corrente esercizio, all’ARAN

Art. 3 – Interventi per  il riequilibrio delle Università statali e per incentivare le minori spese per assegni fissi al personale di ruolo rispetto al FFO
Per l’applicazione del “Modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università” di cui alle premesse, viene utilizzato l’importo di 250.000.000 € della quota di FFO nella misura indicata all’art.1. Tale quota verrà ridistribuita tra le Università (con l’esclusione delle Istituzioni ad ordinamento speciale, in quanto non parametrabili sulla base del Modello stesso) in proporzione al “peso” di ciascun Ateneo sul Sistema universitario, utilizzando i dati disponibili più recenti. Relativamente ai criteri utilizzabili per la valutazione della ricerca scientifica, si terrà anche conto dei risultati del Rapporto del CIVR (VTR 2001-03).
Nei casi in cui, a seguito della riassegnazione di cui al punto precedente, la somma risultasse, per ciascun ateneo, inferiore al 99,5% della quota base del 2005, si procederà ad una assegnazione integrativa fino al raggiungimento di tale valore percentuale. Per tale integrazione verrà prioritariamente utilizzata la somma di 26.636.000 €  e per la restante disponibilità verranno disposte, quale incentivo una tantum,  assegnazioni fra tutti gli Atenei in proporzione alla distanza, accertata per il 2005, del rapporto del 90% tra spese per assegni fissi al personale di ruolo e FFO consolidabile assegnato.

Art. 4 -  Interventi di cofinanziamento della mobilità del personale docente
3.000.000 € vengono destinati per incentivare, a titolo di cofinanziamento nella misura del 70% dei costi medi nazionali di ciascuna qualifica e per la quota relativa al corrente esercizio, la mobilità del personale docente tra le istituzioni universitarie e per assunzioni di professori (I^ e II^ fascia) idonei in valutazioni comparative e non ancora chiamati. Gli interventi di cofinanziamento avranno effetto, per il corrente esercizio, dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e saranno integrati nei  successivi fino alla concorrenza dei valori indicati.
Gli interventi sono riservati a favore di quelle istituzioni che, nel periodo 2.12.2005 - 1.11.2006, abbiano assunto in servizio il predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • trasferimenti di professori ordinari, di professori associati confermati e di ricercatori confermati che non abbiano prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante  e che non provengano dai ruoli di università della stessa regione.
  • chiamate di professori (I^ e II^ fascia) idonei in valutazioni comparative, che non abbiano prestato servizio, negli ultimi 7 anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell’istituzione chiamante e che non provengano dai ruoli di università della stessa regione. Sono escluse dal presente intervento le chiamate del primo idoneo su concorsi banditi dall’Ateneo stesso.

L’incentivo potrà essere disposto soltanto nei casi in cui le chiamate di idonei ed i trasferimenti  vengano disposti da facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi) e docenti di ruolo, sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo. Il limite di cui sopra non si applica per  le assunzioni di idonei, precedentemente estranei ai ruoli del personale universitario e per tali assunzioni gli incentivi annui a regime saranno pari al 95 % del costo iniziale di ciascuna qualifica.
Nei casi di cessazione nell’arco di tre anni dalla data della assunzione in servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 5 – Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati  all’estero 
3.000.000 €
  vengono destinati per la copertura, in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente esercizio, di chiamate dirette, con esclusione di quelle per “chiara fama”, di cui all’art.1 comma 9 della Legge 230/2005. Gli interventi di cofinanziamento avranno effetto per il corrente esercizio dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e saranno integrati nei successivi fino alla concorrenza  del 95 % dei costi iniziali delle qualifiche corrispondenti.
Nei casi di cessazione nell’arco di tre anni dalla data della assunzione in servizio, per trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.
Per il 2006, le disposizioni di cui al DM 26.1.2001 n.13 e successive modificazioni, sono differite al 2007 ed in tale anno verranno valutate anche le proposte pervenute a questo Ministero entro il 31.1.2006.

Art 6 – Interventi di cooperazione interuniversitaria strutturata
5.000.000 €
vengono destinati per consolidare e incentivare interventi di cooperazione interuniversitaria strutturata preordinati a sostenere la presenza, nelle università italiane, di studenti, laureati e dottorandi provenienti da Paesi extra europei in linea con le politiche ministeriali di cooperazione internazionale.

Art.7– Interventi per Legge a favore delle Istituzioni ad ordinamento speciale ( Legge finanziaria 2006 comma n.135)
3.000.000 €
vengono destinati, in parti uguali, per interventi consolidabili per l’avvio delle seguenti Istituzioni:

  • Istituto Italiano di Scienze Umane – Firenze;
  • Scuola IMT-Istituzioni,Mercati,Tecnologie-Alti Studi - Lucca;

Art. 8 – Consorzi interuniversitari
51.500.000 €
, saranno destinati per assicurare un adeguato sostegno finanziario in regime di cofinanziamento ai Consorzi interuniversitari che svolgano attività di rilevante interesse per lo sviluppo del Sistema universitario e della ricerca scientifica, secondo criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro.

Art. 9 – Interventi per studenti diversamente abili
6.500.000 €
vengono destinati per interventi di sostegno agli studenti di cui alla legge n. 17/99;

Art. 10-  Ulteriori interventi
La somma di 3.000.000 € viene riservata per interventi straordinari a favore di Atenei e per le Istituzioni ad ordinamento speciale.

 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.



Roma, 28 marzo 2006
Prot. n. 207/2006

IL MINISTRO
(f.to Letizia Moratti)


(registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2006, Reg. 3 Foglio 240)



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