MIUR -  UniversitàHome MIUR
Ricerca nel sito
 
Vai alla Ricerca Avanzata
Mappa del sito
Guida al sito
_ Divisore Grafico
_  Entra inHome Università Entra inAtti Ministeriali  - Sezione corrente

  Entra in Banca dati dell'offerta formativa a.a. 2006-2007: indicazioni operative relative alla verifica del possesso dei requisiti minimi e alle sedi didattiche Divisore Grafico
_



Emblema Repubblica Italiana
logo miur
DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Direzione generale per l’Università – COMOF

 

Protocollo: n. 89/SEGR/DGU/06 Roma, 30 marzo 2006
   
 

Ai
Rettori delle Università
LORO SEDI

Al
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE

Al
CINECA
via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)

e p.c. :

Alla
CRUI
p.zza Rondanini, 48
00186 Roma

Al CUN
SEDE

Al
CNSU
SEDE

 

OGGETTO: Banca dati dell'offerta formativa a.a. 2006-2007: indicazioni operative relative alla verifica del possesso dei requisiti minimi e alle sedi didattiche

Le Tabelle A, B e C che compongono l’allegato di cui al § 2, i cui contenuti sono variabili, sono state inviate ad ognuna delle Università interessate

1. Requisiti minimi
Facendo seguito alla ministeriale n. 7 del 10 gennaio c.a., si comunica che - in relazione ai documenti (doc. 10/05 e doc. 19/05) del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario – è stato adottato il D.M. 23 marzo 2006, n. 203 (che si unisce in copia  ed al cui testo si fa rinvio) con il quale sono state apportate alcune integrazioni al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15, relativamente ai requisiti minimi dei corsi di studio a distanza, delle Università di nuova istituzione, delle Università non statali e delle lauree magistrali a ciclo unico (ivi compresi i corsi della classe LMG/011 ).
Il quadro complessivo dei requisiti minimi di docenza di ruolo è stato riportato nell’allegato 1-bis al predetto decreto, il quale integra e sostituisce l’allegato 1 al D.M. n. 15/2005.
Attesa la ristrettezza dei tempi operativi per l’inserimento dei corsi di studio nell’Off.F. 2006/2007, si ritiene opportuno confermare le indicazioni operative fornite lo scorso anno, con  riguardo sia agli adempimenti dei Nuclei di valutazione (v. § 2.1 e 2.2 della ministeriale n. 58 del 17 febbraio 2005) sia alle caratteristiche della procedura automatica di autovalutazione del possesso dei requisiti minimi di docenza di ruolo relative a2 :
 • le informazioni da inserire nella sezione Pre-Off.F. della Banca dati dell’offerta formativa (v. § 2 della ministeriale n. 58/2005);
 • le mutazioni di docenza (v. § 3 della ministeriale n. 91 del 18 marzo 2005);
 • le affinità fra settori scientifico disciplinari (v. § 4 della ministeriale n. 91/2005);
 • le modalità di svolgimento delle attività didattiche (v. § 2 della ministeriale n. 123 del 6 aprile 2005);
 • la “copertura” dei settori scientifico disciplinari (v. § 3 della ministeriale n. 123/2005);
 • i corsi interateneo (v. ministeriale n. 210 del 17 giugno 2005).
Si precisa che, circa le dotazioni di docenza di ruolo, da utilizzare ai fini della predetta verifica, verranno considerati anche i dati relativi alle procedure di trasferimento e concorsuali concluse e in atto – per le quali la pubblicazione dei relativi bandi nella Gazzetta Ufficiale, sia anteriore al 15 aprile c.a. - risultanti negli archivi del CINECA.
Rimane fermo anche quanto indicato nelle predette ministeriali con riguardo alla verifica ex post dei requisiti minimi (v. § 4 della ministeriale n. 58/2005 e § 5 della ministeriale n. 91/2005).
Si fa presente che il decreto n. 203/2006, all’art. 2, prevede che “le Università statali e non statali e le Università telematiche, di nuova istituzione, possono attivare i corsi di studio previsti nel provvedimento che le istituisce anche in carenza del possesso effettivo dei requisiti minimi iniziali, in presenza di un piano di raggiungimento degli stessi, per un numero di anni accademici non superiore a quello della durata normale dei corsi stessi; le predette Università non possono attivare ulteriori corsi di studio fintantoché non abbiano conseguito il possesso effettivo dei requisiti minimi per (tali) corsi”.
Per quanto riguarda le Università istituite antecedentemente al triennio di programmazione 2004-2006, si ricorda che per il corrente anno accademico 2005/2006 (v. § 2 della ministeriale n. 91/2005) è stato “consentito l’inserimento in Off.F di iniziative carenti inizialmente dei requisiti richiesti, purché le stesse siano accompagnate da un piano di raggiungimento dei requisiti minimi, in coerenza con l’attivazione degli anni di corso”. Al fine di permettere a tali Università la effettiva realizzazione di tale piano di raggiungimento, si fa presente che le stesse:
 • potranno attivare i predetti corsi anche per il prossimo anno accademico 2006/2007;
 • potranno attivare ulteriori corsi solamente nelle classi non precedentemente utilizzate, oppure a condizione che disattivino, in misura corrispondente, i corsi attivati nel corrente anno accademico.

2. Sedi didattiche
Le Università potranno attivare corsi di studio (vedi art, 4, comma 3 del D.M. 5 agosto 2004, n. 262, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006):
 a-1) nella stessa sede didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell’a.a. 2004/2005 (vedi Tabella A allegata);
 a-2) ovvero - in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica - nelle sedi amministrative delle facoltà dell’Ateneo legittimamente istituite (vedi Tabella B allegata);
 a-3) ovvero - per i corsi relativi alle professioni sanitarie - presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base dei protocolli di intesa fra Università e Regioni3 ;
 a-4) ovvero, se in altra sede, dopo l’acquisizione dell’autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del Comitato, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione. Per tali corsi almeno le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.
Le Università possono proporre l’attivazione di corsi di studio in sedi didattiche di cui al predetto punto a-4), con l’esclusione dei corsi di studio per le quali è prevista la programmazione nazionale degli accessi, inoltrando la relativa richiesta al Ministero e al Comitato tramite la Banca dati dell’offerta formativa. A tal fine, le Università interessate inseriranno le relative proposte nella Pre-Off.F. entro lo stesso termine indicato al successivo § 3.  Ciò è necessario al fine di valutare se la Facoltà di riferimento di tali iniziative dispone dei requisiti minimi per l’attivazione delle stesse.
Per ogni proposta, le Università dovranno:
 • indicare la data della relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione, con una breve sintesi della stessa, con riferimento, in particolare, all’adeguatezza delle risorse strutturali (aule, laboratori didattici, biblioteche, servizi di supporto) e di personale (docente e non docente) da dedicare all’iniziativa;
 • indicare la data del parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento della Regione dove si intende attivare l’iniziativa, con una breve sintesi di tale parere, con riferimento, in particolare, alle esigenze del territorio e del bacino d’utenza che la stessa intende soddisfare;
 • indicare gli estremi (data di stipula, soggetti coinvolti, data di scadenza4 ) delle convenzioni in virtù delle quali viene assicurata la disponibilità delle strutture edilizie  - con l’indicazione del titolo: proprietà, uso, altro da specificare - e strumentali da dedicare all’iniziativa, con la descrizione e la quantificazione delle medesime5 ;
 • per le lauree magistrali, fornire una breve relazione sulle attività di ricerca svolte o che si intende svolgere nella sede delle stesse.
In relazione alle predette iniziative, il Comitato potrà richiedere alle Università le ulteriori informazioni dallo stesso ritenute necessarie.
Le proposte non valutate favorevolmente dal Comitato, ovvero non valutate in tempo utile per l’avvio dell’anno accademico, non potranno essere inserite nell’Off.F. e, pertanto, non potranno essere attivate.
Per quanto riguarda i corsi di studio inseriti nell’Off.F. 2005/2006 in sedi didattiche diverse da quelle indicate nelle unite tabelle A e B (vedi tabella C allegata), sarà ancora consentito il loro eventuale reinserimento, con riserva, nell’Off.F. relativo all’a.a. 2006/2007; di ciò sarà data evidenza nell’Off.F. pubblica. Ai fini dell’attivazione della procedura prevista dall’art. 6, comma 1, del D.M. n. 262/2004, le Università, in relazione a ciascun corso, inseriranno nella Pre-Off.F, entro lo stesso termine indicato al successivo § 3,  informazioni analoghe a quelle sopra indicate per i corsi da attivare nelle sedi di cui all’art. 4, comma 3, lettera a-4), del D.M. n. 262/2004, fatto salvo quanto specificamente previsto al riguardo dall’art. 6, comma 1, del D.M. n. 262/20046.
In relazione alle predette iniziative, il Comitato, il quale potrà richiedere alle Università le ulteriori informazioni dallo stesso ritenute necessarie, procederà alla loro valutazione una volta conclusa quella relativa ai corsi di cui all’art. 4, comma 3, lettera a-4), del D.M. n. 262/2004.


3. Proroga dei termini
Per corrispondere alle molteplici richieste pervenute dagli Atenei, si informa che il termine per la chiusura della procedura di verifica del possesso dei requisiti minimi (Pre-Off.F.), con il conseguente inserimento dei corsi nella Off.F., già fissato per il 21 aprile c.a. (v. ministeriale n. 7/2006), viene prorogato al 3 maggio c.a..
Si fa presente che le Università potranno inserire nella Pre-Off.F anche le eventuali proposte di integrazione del RAD, pervenute nei i termini, per i quali il CUN non abbia ancora espresso il relativo parere. L’inserimento effettivo di tali proposte nella Off.F. sarà comunque subordinato, oltre che al possesso dei predetti requisiti minimi, all’acquisizione del parere favorevole del CUN7.
         
Note:

1 In relazione a quanto indicato dalla nota n. 281/Ufficio II del 25 gennaio 2006 n. 281, i corsi della classe LMG/01 potranno essere inseriti nella Off.F 2006/2007 parallelamente a quelli della classe 22/S (nella quale è consentita l’iscrizione solo a coloro che si sono immatricolati nei corsi di laurea triennale entro l’a.a. 2005/2006). In tale eventualità, si fa presente che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi, non verranno considerati i corsi della classe 22/S.

2 Al riguardo, si fa rinvio alle ministeriali n. 58 del 17 febbraio 2005, n. 91 del 18 marzo 2005, n. 123 del 6 aprile 2005 e n. 210 del 17 giugno 2005,  disponibili sul sito internet del Ministero www.miur.it/universita_programmazione.

3 Sono considerate le convenzioni stipulate sulla base dei protocolli di intesa fra Università e Regioni, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 24 maggio 2001, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

4 In relazione a quanto disposto dall’art. 4, comma 3, lettera a-4), del D.M. n. 262/2005, la convenzione non potrà avere una scadenza antecedente all’anno 2026.

5 Nel caso di strutture già disponibili per l’Università, occorrerà barrare la corrispondente casella nella Pre-Off.F, indicando la data di acquisizione delle stesse.

6 Al riguardo, si rammenta che, ai fini di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.M. n. 262/2004, la relazione tecnica del Nucleo di valutazione e il parere del Comitato regionale di coordinamento sono considerati elementi obbligatori ma i contenuti non sono vincolanti. Allo stesso modo non vengono previsti obblighi riguardo all’esistenza e alla durata di convenzioni con Enti pubblici e privati finalizzate ad assicurare all’Università la disponibilità delle strutture edilizie e strumentali. La sussistenza di tali elementi sarà comunque positivamente valutata dal Comitato e dal Ministero ai fini di quanto previsto dall’articolo stesso.

7 Qualora il parere del CUN non sia favorevole, si ritiene opportuno precisare che:
 • in relazione alle proposte di modifica di corsi già previsti nel RAD, le Università potranno inserire nell’Off.F. questi ultimi in sostituzione di quelli non approvati;
 • in relazione alle proposte di istituzione di nuovi corsi, non si potrà comunque procedere ad alcuna sostituzione con altri corsi già previsti nel RAD. 

  IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)
f.to Masia



 
   

Divisore Grafico

Home MIUR
HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università
Documenti - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione
Eventi - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni
Ministero - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi
Divisore Grafico