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Allegati


Ordinanza Ministeriale 26 luglio 2005 

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E DI ARTE DRAMMATICA, DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:


1.Termine ultimo di consegna della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 25 agosto 2005                                                                                 
2.Termine per la comunicazione agli interessati del punteggio attribuito 10 settembre 2005
3.Rinuncia, reclami, rettifiche 17 settembre 2005
4.Pubblicazione punteggi definitivi 20 settembre 2005
5.Pubblicazione dei trasferimenti 23 settembre 2005
6.Comunicazione dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 29 settembre 2005
7.Termine utile per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 6 ottobre 2005
8.Pubblicazione utilizzazioni effettuate 31 ottobre 2005


Emblema Repubblica Italiana
logo miur il ministro


IL MINISTRO

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;
VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;
VISTA la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 21.12.1999, n. 508 relativa alla riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO il T.U. 28.12.2000, n. 445 delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il contratto collettivo nazionale decentrato, sottoscritto il 31 maggio 2002, per l’a.a. 2002/2003;
VISTO l’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12.7.2005, relativo alla mobilità del personale tecnico e amministrativo per l’a.a. 2005/06;

O R D I N A

- ART. 1  -
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL’ORDINANZA E DURATA

1.La presente Ordinanza disciplina la mobilità del personale tecnico e amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica e degli Istituti Superiori per le industrie Artistiche per l’anno accademico 2005/2006.
2.Le norme contenute nella presente Ordinanza ministeriale disciplinano i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente la mobilità del suddetto personale, siglato il 31 maggio 2002.

- ART. 2  -
PUBBLICAZIONE

1.La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all’Albo del Ministero ed in quello delle singole Istituzioni nonché sul sito internet www.miur.it.


- ART. 3  -
                                COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1.I trasferimenti del personale di cui all’art. 1 comma 1 della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore Generale dell’Alta Formazione Artistica  Musicale e Coreutica.


- ART. 4  -
DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1.Può  essere presentata una sola domanda di trasferimento.
2.Le domande devono essere redatte secondo il modello Y2 – Allegato C2 - dal personale  tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni e presentate direttamente all’Istituto in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 25 agosto 2005. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a far pervenire copia della domanda, entro il medesimo termine, anche via fax. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.
3.Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano  cessate le cause di incompatibilità.
4.Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in forma diversa da quella stabilita dagli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

- ART. 5   -
SEZIONI STACCATE

1.Le sezioni staccate vanno considerate, ai fini dei trasferimenti, come Istituzioni autonome.

- ART. 6   -
INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1.Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per tutte le Accademie, i Conservatori e loro sezioni staccate e gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
2.Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.
3.Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

- ART. 7   -
RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1.L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 17 settembre 2005, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
2.Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.
- ART. 8   -
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità  alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1).
2.Tale documentazione deve essere presentata in carta semplice. Non è ammesso fare riferimento a documentazione prodotta in altra occasione.
3.Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado  totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale  della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.
Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado  deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.
Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.
L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado  può essere assistito soltanto nella provincia  nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).
L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale, redatta secondo le modalità indicate nei seguenti commi, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.
4.In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.
5.A norma del T.U. 28.12.2000, n. 445 l’interessato può comprovare con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).
_________________________________________________

(1)Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2)La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi di legge indicante la decorrenza dell’iscrizione anagrafica.
- ART. 9 –
ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI

1.Il direttore dell’Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it  nella sezione riservata alle Istituzioni.
2.Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul predetto sito INTERNET entro la data del 10 settembre 2005, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 17 settembre 2005, la presentazione di motivate richieste di rettifica al Direttore dell’Istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta  immettendo i relativi dati rettificati  sul sito INTERNET. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà  comunicazione all’interessato.
3.Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.
4.Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il Direttore dell’Istituzione, ai sensi dell’art. 24, 4° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l’accesso ai documenti.


- ART. 10 –
PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1.I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 23 settembre 2005, mediante l’affissione all’albo delle singole Istituzioni, nonché sul sito Internet http://afam.miur.it, del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.


                                                           -   ART. 11   -
 DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1.I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 29 settembre 2005 sul sito  http://afam.miur.it.
2.Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 6 ottobre 2005, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae  e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
3.In ciascuna domanda dovrà essere indicato  l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
4.L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’art. 4bis del C.C.N.D., con provvedimento del Direttore.
5.Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
6.Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 31 ottobre 2005. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni  sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – Ufficio III – Statuti e Personale docente e non docente.


- ART. 12   -
RICORSI

1.I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.
2.L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.



Roma, 26 luglio 2005

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)


Allegati:
Mod. Y2
Allegato C5
Accordo mobilità personale amministrativo e tecnico a.a. 2005-06
c.c.n.d. 31.5.2002

 
   

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