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Decreto Ministeriale 10 dicembre 2004 prot. n. 40/2004
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2005 n.77 - Supplemento Ordinario n.57

Decreto di piano – Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari – Legge numero 338/2000


Emblema Repubblica Italiana
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VISTA  la legge 14.11.2000 n. 338, la quale prevede “disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, ed in particolare le norme sulle procedure nonchè gli stanziamenti relativi;

VISTO l’art. 144, comma 18, della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001), il quale autorizza per il cofinanziamento dei suddetti interventi limiti di impegno quindicennali di euro 12.911.422,00 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO che per l’attuazione di quanto previsto dalle predette leggi n. 338/2000  e n. 388/2000 sono stati  adottati i seguenti provvedimenti:

•D.M. del 9.5.2001 n. 116 – registrato alla Corte dei Conti in data 13.8.2001 reg. 6 foglio156 - con il quale sono state disciplinate procedure e modalità per la presentazione dei progetti  e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, nonché indicazioni in ordine alla copertura finanziaria relativa;

•D.M. del  9.5.2001 n. 117 con il quale è stata istituita la Commissione di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000;

•D.M. del  9.5.2001 n. 118 – registrato alla Corte dei Conti in data 13.8.2001 reg.6 foglio155, con il quale sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla già citata legge n. 338/2000;

•D.M. del 22.4.2002  n. 65, con il quale è stato adottato il modello informatizzato, con le relative informazioni operative, per la formulazione delle richieste di cofinanziamento per gli interventi afferenti alloggi e residenze per studenti universitari;

•D.M. del 26.7.2002  n. 131, con il quale sono state apportate modifiche all’art. 3 c. 3 del D.M. del 9.5.2001 n. 116 ed è stato, altresì, prorogato il termine di presentazione delle richieste di cofinanziamento;

•D.M. del 30.7.2002 n. 132, recante modifiche al modello informatizzato da utilizzare per la formulazione delle richieste di cofinanziamento, a seguito dell’adozione del D. M. del 26.7.2002 n. 131;

•D.D. del 22.11.2002 n. 209, con il quale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7 -comma 2- del D.L. 25.9.2002 n. 212, convertito nella legge 22.11.2002 n. 268,  sono stati sostituiti gli artt. 3 –funzionamento della Commissione- e 4 – oneri per il funzionamento della Commissione - del decreto ministeriale del 9.5.2001 n. 117;

•D.M. del 15.4.2003 n. 78 - registrato alla Corte dei Conti in data 8.5.2003 reg.  3 foglio 6 recante integrazioni all’art. 7, comma 4, del D.M. del 9.5.2001, n. 116,  relativamente alla destinazione delle risorse finanziarie disponibili;
    
TENUTO CONTO che a termini di quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del D.M. del 9.5.2001 n. 116, come integrato dall’art. 1 del D.M. 15.4.2003 n. 78, ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari,  a valere sul cap. 8967 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno 2000 e per gli anni successivi fino al 2004 compreso, sono stati destinati i seguenti importi:

es. 2000 24.789.931 euro
es. 2001 24.789.931 “
es. 2002 30.987.414 “
es. 2003 30.987.000 “
es. 2004 30.987.000 “      
per un totale di euro 142.541.276
oltre ad una previsione di euro 30.987.000 per l’anno 2005;
                          
TENUTO CONTO che a fronte dei limiti di impegno quindicennali per gli anni 2002 e 2003, previsti dalla già citata legge finanziaria per l’anno 2001 (L. 23.12.2000 n. 388), la Cassa Depositi e Prestiti –ora Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP S.p.a.)-  ha concesso n. 2 mutui dell’importo di euro 143.595.934,08 ciascuno, per un ammontare complessivo di euro 287.191.868,16;

CONSIDERATO che gli  stanziamenti iscritti in bilancio a tutto l’esercizio finanziario 2004, nonché i limiti di impegno quindicennali sono stati impegnati per le finalità previste dalla normativa di cui in premessa;

ATTESO che, comunque, la gestione dell’insieme delle risorse disponibili per la realizzazione del presente piano sarà affidata alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - art. 17;

TENUTO CONTO che a tal fine il M.I.U.R., secondo quanto previsto dalla medesima norma, deve procedere, come ha proceduto, alla predisposizione di un progetto di convenzione tipo con il suddetto Istituto, attualmente sottoposto al parere consultivo del Consiglio di Stato, convenzione che è condizione presupposta per l’attuazione del presente piano;

TENUTO altresì presente che degli oneri ivi previsti viene tenuto fin d’ora conto nella predisposizione del piano stesso, nella misura già convenuta con la Cassa Depositi e Prestiti; 

VISTO l’art. 3 del D.M. 9.5.01 n. 116, con il quale sono state stabilite le tipologie degli interventi ammissibili al cofinanziamento;

VISTO l’art. 7, comma 4, del già citato D.M. 9.5.01 n. 116, con il quale le risorse disponibili per il cofinanziamento di alloggi e residenze per studenti universitari sono state destinate alle varie tipologie di intervento per come individuate dall’art. 3 dello stesso D.M.;

TENUTO CONTO che in relazione a quanto previsto dal già citato art. 7 del D.M. 9.5.01 n. 116, come integrato dal D.M. 15.4.2003 n. 78,  le risorse accantonate sul capitolo di bilancio 8967 del Ministero relativamente agli anni 2000-2001-2002, pari ad euro 80.567.276, sono destinate al cofinanziamento degli interventi classificati nelle categorie A1, A2 ed A3 mentre quelle eventualmente eccedenti rispetto alle esigenze per il cofinanziamento di tali interventi, unitamente alle risorse finanziarie relative agli anni 2003 e 2004  pari ad euro 61.974.000, e quelle derivanti dalla concessione dei mutui dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., pari ad euro 287.191.868,16 sono destinate al cofinanziamento degli interventi  di cui ai punti A4,  B e C del già citato D.M. 9.5.01 n. 116 – art. 7;

TENUTO CONTO, altresì, che al cofinanziamento degli interventi di cui alle tipologie A4, B e C sono destinate anche le risorse relative all’anno 2005, già previste dalla legge finanziaria 2003, così come disposto dal già citato D.M. 9.5.2001 n. 116 art. 7, come integrato dal D.M. 14.4.2003 n. 78;

VISTA la legge n. 338/2000 ed in particolare l’art. 1, comma 5, secondo e terzo periodo, come modificato dall’art. 7, comma 2, del decreto legge 25.9.2002 n. 212 convertito dalla legge 22.11.2002 n. 268, la quale prevede che “All’istruttoria dei progetti provvede una Commissione istituita presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nominata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni”;

VISTO il D.M. del 9.5.2001 n. 117 in forza del quale è stata costituita la Commissione prevista dall’art. 1 c. 5 della legge n. 338/2000, ed in particolare l’art. 2 del citato decreto con il quale sono stabiliti i compiti della Commissione stessa;

VISTA la legge 16.1.2003 n. 3 la quale, all’art. 17, prevede che ”il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze”;

VISTO il D.L.  30.9.2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326, il quale all’art. 5, commi 1 e 3,  dispone la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, con la denominazione di “Cassa Depositi e Prestiti Società per azioni” (CDP S.p.a.);
 
VISTO il progetto di convenzione tipo definito con la Cassa Depositi e prestiti, attualmente sottoposto al parere consultivo del Consiglio di Stato;

TENUTO CONTO che in virtù di tale progetto di convenzione il compenso dovuto alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ammonta all’1,80%, più IVA, sulle somme erogate, a valere sugli stanziamenti già indicati in premessa;

TENUTO CONTO, altresì,   che a termini di quanto previsto dall’art. 7 comma 2  del D.L. 25 settembre 2002 n. 212, convertito in legge 22 novembre 2002 n. 268, la spesa per il funzionamento della Commissione  è determinata per un importo massimo non superiore all’1% dei fondi di cui all’art. 1 della legge 338/2000;

RITENUTO di dover accantonare, per i fini sopraindicati, i relativi importi;

CONSIDERATO che, effettuati gli accantonamenti di cui sopra, le risorse finanziarie disponibili per il cofinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 338/00 risultano essere le seguenti:


Disponibilità per interventi A1, A2, A3  
Esercizio 2000 € 24.789.931,00 
Esercizio 2001 € 24.789.931,00 
Esercizio 2002 € 30.987.414,00 
Totale stanziamento € 80.567.276,00 
A detrarre accantonamento spese funzionamento Commissione ex art. 4 DM 117/2001 come modificato dal DM 22.11.2002 n. 209 in attuazione art. 7 comma 2 D.L. 25.9. 02 n. 212 convertito con L. 22.11.2002 n. 268 (1% stanziamento)
€ 805.672,76 
Disponibilità al netto 1% € 79.761.603,24 
A detrarre accantonamento commissione spettante alla Cassa DDPP ex art. 17 L. 16.1.2003 n. 3
(2,16% di e. 78.075.179,37) € 1.686.423,87 
Disponibilità per interventi  A1, A2, A3 € 78.075.179,37 

  
Disponibilità per interventi  A4, B, C
  
1) Stanziamenti previsti ex art. 7 comma 4 lettera b) DM 116/2001
Limite impegno quindecennale 12.911.422 a decorrere dall’esercizio 2002;
Limite impegno quindecennale 12.911.422 a decorrere dall’esercizio 2003;
Tasso 4,10% fisso - Rata semestrale

Mutui concessi (A) 

€ 287.191.868,16
 
2) Stanziamenti ex DM 15 aprile 2003 n. 78  
Esercizio 2003 € 30.987.000,00 
Esercizio 2004 € 30.987.000,00 
Risorse di bilancio  (B) € 61.974.000,00 
  
Totale stanziamenti (A+B) € 349.165.868,16 
A detrarre accantonamento per spese funzionamento commissione ex art. 4 DM 117/2001 come modificato dal DM 22.11.2002 n. 209 in attuazione art. 7 comma 2 D.L. 25.9.2002 n. 212 convertito con L. 22.11.2002 n. 268
(1%  degli stanziamenti per gli anni 2003 e 2004)
 € 619.740,00 
Disponibilità al netto 1% € 348.546.128,16 
A detrarre accantonamento commissione spettante alla Cassa DDPP ex art. 17 L. 16.1.2003 n. 3
(2,16% di e. 341.176.711,20) € 7.369.416,97 
Disponibilità per interventi A4, B, C € 341.176.711,19 

Disponibilità per interventi A4, B, C a valere sull’esercizio 2005
 
Stanziamento ex DM 15 aprile 2003 n. 78  
Esercizio 2005 € 30.987.000,00 
Accantonamento per spese funzionamento Commissione ex art. 4 D.M.. 117/2001 come modificato dal DM 22.11.2002  n. 209 in attuazione art. 7. comma 2 D.L. 25.9.2002 n. 212 convertito con L. 22.11.2002 n. 268
(1% stanziamento DM 15.4.2003 n. 78)
 € 309.870,00 
Disponibilità al netto 1% € 30.677.130,00 
Accantonamento commissione spettante alla Cassa DDPP ex art. 17 L. 16.1.2003 n. 3 (2,16% dell'importo di e. 30.028.514,1)
 € 648.615,90 
Disponibilità per interventi A4, B, C
 € 30.028.514,10 


 
VISTA la proposta di piano definitiva formulata dalla Commissione, articolata in  due graduatorie delle quali una relativa alla valutazione dei progetti A1, A2,A3 e  l’altra dei progetti A4 ,B ,C, ambedue formulate nella “fase 1” che prevede la ripartizione su base regionale delle quote pari al trenta per cento delle risorse  e nella “fase 2”  con la quale vengono attribuite le restanti risorse  come previsto dal D.M. n 116/2001 art. 6 c. 2 ed art 7 c. 5 e 6;

PRESO ATTO che la graduatoria relativa ai progetti A4, B, C è a sua volta articolata in una ulteriore “fase 3” relativamente agli interventi ammessi a cofinanziamento con i fondi relativi all’anno 2005, subordinatamente alla conferma dello stanziamento stesso dalla relativa legge finanziaria;
 
VISTO che con la suddetta proposta definitiva di piano la Commissione ha individuato i progetti non ammissibili al cofinanziamento;

VISTE le proposte formulate dalla Commissione ai sensi dell’art. 2 del D.M. 117/2001, ai fini della revoca dei finanziamenti concessi e della riassegnazione degli stessi e di quelli derivanti dalle economie, ad interventi ammessi con riserva, secondo l’ordine risultante dalla relativa graduatoria;
 
VISTE le note in data 30 luglio 2004 nn. 245 e 246 e dell’8 settembre 2004 nn. 250 e 251 inviate ai soggetti proponenti, con le quali è stata data informazione dettagliata in merito allo stato del progetto (formulazione o meno di prescrizioni da parte della Commissione ed elementi sulla copertura finanziaria) e sulla possibilità di effettuare spese in anticipazione;
 
RITENUTO di utilizzare per il finanziamento del presente piano oltre alle risorse afferenti gli anni 2000, 2001 e 2002, anche quelle maturate nel frattempo  negli anni 2003, 2004 e previste per il 2005, al fine di poter assicurare  il cofinanziamento al maggior numero possibile dei progetti presentati;

RITENUTO  che la ripartizione dei fondi dovrà essere effettuata mediante la predisposizione di due distinte graduatorie degli interventi, come previsto dal D.M. 9.5.2001 n. 116, art. 6 comma 2, in relazione alle tipologie previste dall’art. 7 comma 4 dello stesso D. M.;

RITENUTO inoltre, nella fase di assegnazione delle risorse, di dover assicurare la ripartizione prioritaria  su base regionale delle quote pari al trenta per cento delle risorse stesse disponibili, come previsto dal D.M. 9.5.2001 n. 116  art. 7 comma 5;


DECRETA

Art. 1
(Progetti ammessi)

Sono ammessi al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, per l’importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti progetti:
1. quelli contrassegnati dal n. 1 al n.  44(compreso) nella graduatoria relativa alle tipologie di  interventi A1, A2, A3 (D.M. 116/2001 art. 7 c. 4 lett. a, integrato dal D.M. n. 78/2003) per come riportati nella tabella (all. 1) che forma parte integrante del presente Decreto.
I progetti contrassegnati dal n. 1 al n. 35 (compreso) sono ammessi a cofinanziamento nell’ambito della quota regionale –fase 1-, mentre quelli  contrassegnati dal n. 36 al n. 44 (compreso) sono ammessi a cofinanziamento con le restanti risorse disponibili –fase 2-.

2. quelli contrassegnati  dal n. 1 al n.  91 (compreso) nella graduatoria  relativa alla tipologia di intervento  A4, B, C (D.M. 116/2001 art.7 c. 4 lett. b) integrato dal D.M. n. 78/2003),  per come riportati nella tabella (all. 2) che forma parte integrante del presente Decreto.
I progetti contrassegnati dal n. 1 al n. 29 (compreso) sono ammessi a cofinanziamento nell’ambito della quota regionale –fase 1-, mentre quelli  contrassegnati dal n. 30al n. 91 (compreso) sono ammessi a cofinanziamento con le restanti risorse disponibili –fase 2-.


Art. 2

(Progetti ammessi con finanziamenti anno 2005)

Sono ammessi al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 , per l’importo a fianco di ciascuno indicato, i progetti contrassegnati nella relativa graduatorie dal n. 1 al n.  4
(compreso), afferenti le tipologie di interventi A4, B, C, (D.M. 116/2001 art.7 c. 4 lett. b), di cui alla tabella (all. 2) che forma parte integrante del presente decreto, subordinatamente allo stanziamento delle relative risorse finanziarie nella legge finanziaria per l’anno 2005 –fase 3-.

Art. 3

(Progetti non ammessi)

Non sono ammessi al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338  i progetti  indicati nella tabella (all. 3) che forma parte integrante del presente Decreto.


Art. 4
(Ripartizione delle risorse)

Le risorse destinate al cofinanziamento degli interventi per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari (a valere sul cap. 8967 dello stato di previsione della spesa del Ministero relativo al 2000 e per gli anni successivi), sono:
a)
es. 2000 24.789.931 euro
es. 2001 24.789.931 “
es. 2002 30.987.414 “
es. 2003 30.987.000 “
es. 2004 30.987.000 “     
per un totale di euro 142.541.276, che al netto dell’accantonamento relativo alle spese per il funzionamento della Commissione ed alla misura della  commissione spettante alla CDP s.p.a. residuano ad euro 138.132.207,56 dei quali euro 78.075.179,37 relativi agli anni 2000, 2001, 2002 ed euro 60.057.028,19 relativi agli anni 2003 e 2004.

b)
limiti di impegno quindicennali per gli anni 2002 e 2003 ai fini della contrazione di mutui con la CDP S.p.a., già concessi dalla stessa:
limite con decorrenza 2002 (euro 12.911.422):
mutuo concesso euro 143.595.934,08
limite con decorrenza 2003 (euro 12.911.422):
mutuo concesso euro 143.595.934,08    
per un  totale  di  euro  287.191.868.16, che al netto dell’accantonamento relativo alla  commissione spettante alla CDP s.p.a. residuano ad euro 281.119.683.

Come previsto dall’art. 7, comma 4, del DM n. 116/2001, integrato dall’art. 1 del DM n. 78/2003:
•Dei fondi  relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 l’importo di euro  22.868.833  è destinato alla copertura del fabbisogno necessario per il cofinanziamento di tutti gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere A1, A2, A3, del DM n. 116/2001, ammessi al cofinanziamento medesimo.
•Le risorse finanziarie residue rispetto alle esigenze per il cofinanziamento dei suddetti interventi, pari ad euro 55.206.346,37 (e. 78.075.179,37 – 22.868.833), unitamente  a quelle derivanti dai mutui contratti con la C.D.P. s.p.a. e pari ad euro 281.119.683 ed a quelle relative agli anni 2003 e 2004 pari ad euro 60.057.028,19, sono destinate al cofinanziamento  degli interventi di cui alle lettere A4, B, C del D.M. n. 116/2001.
•Le  previste risorse finanziarie  relative all’anno 2005, subordinatamente alla conferma delle stesse con la legge finanziaria dell’anno 2005, pari ad euro 30.028.514,10 (detratti gli accantonamenti per il compenso da corrispondere alla C.D.P. S.p.A. e per il funzionamento della Commissione), sono assegnate al cofinanziamento degli interventi di cui alle lettere A4, B, C del D.M. n. 116/2001, di cui al precedente all. 2 –fase 3-,  non cofinanziati con le risorse maturate a tutto l’anno 2004.

 

Art. 6
(Documentazione)

Entro e non oltre centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, per gli interventi inseriti nel presente piano i soggetti proponenti devono inviare, pena l’esclusione, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Segreteria tecnica per la  gestione del Piano alloggi e residenze per studenti universitari-, Via Goito 4, 00185 Roma, la documentazione integrativa di cui all’art. 5 c. 2 del D.M. n. 116/01.

La documentazione di cui sopra dovrà essere spedita per raccomandata, unitamente alla versione cartacea del modello di cui al comma successivo, ed ai fini della scadenza del termine indicato in premessa si considera valida la data dell’ufficio postale accettante.

Il modello “Informativo di Supporto Tecnico” (IST) è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca  (www.miur.it), area Università, e dovrà essere altresì spedito, debitamente compilato, al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca per posta elettronica al seguente indirizzo comm.residuniv@miur.it entro il suddetto termine.

Art. 7
(Revoca del cofinanziamento)

Alla  eventuale revoca del cofinanziamento assegnato  si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:

a)per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere A e B del D.M. n. 116/2001, in caso di mancato inizio dei lavori entro il duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di assegnazione del cofinanziamento. Ai sensi dell’art. 5, comma 3, dello stesso DM, limitatamente agli interventi di cui alla lettera A ed in ragione di particolari circostanze, da motivare in sede di stipulazione della convenzione tra il Ministero ed il beneficiario di cui all’articolo 8, comma 2, il termine di inizio lavori, utile per non incorrere nella sanzione della revoca del cofinanziamento, potrà essere differito entro e non oltre il 30.09 successivo al termine prima definito;
b)per gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera C, del D.M. n, 116/2001, in caso di mancata stipulazione dell’atto di acquisto degli immobili entro il duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di assegnazione del cofinanziamento;
c)per tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli stessi già rappresentati nel cronogramma di cui all’art. 4, comma 3, lettera e) del D.M. n. 116/2001, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui sia fornita adeguata documentazione della non imputabilità al beneficiario dell’inadempimento;
d)per tutti gli interventi, qualora non venga rispettato quanto previsto nella convenzione di cui ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DM n. 116/2001 con il soggetto destinatario del cofinanziamento - che stabilisce gli obblighi dello stesso.


(Art. 8)
(Modalità di revoca del cofinanziamento)

La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità:

a)gli uffici competenti del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti cui sia affidato il supporto operativo, procedono alla verifica dei tempi e degli adempimenti previsti per l’attuazione dei procedimenti;
b)nel caso in cui gli uffici competenti del Ministero ravvisino la presenza di una delle condizioni di revoca previste, procedono a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti necessari, che devono essere presentati inderogabilmente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta;
c)la Commissione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 338/00 e successive modifiche ed integrazioni, esaminata la documentazione trasmessa dagli uffici ministeriali e le eventuali controdeduzioni del soggetto beneficiario del cofinanziamento, formula pareri e proposte ai fini della revoca;
d)il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, acquisito il parere e le proposte della Commissione, procede con proprio decreto alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità ed i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate. 

Art. 9
(Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti)

Le risorse non utilizzate per il presente piano unitamente a quelle rese disponibili per effetto delle revoche e delle economie conseguenti alla rideterminazione dei cofinanziamenti concessi a seguito dei ribassi derivanti dalle aggiudicazioni in sede di gara (art. 8, comma 3, del DM n. 116/2001) o determinatesi a qualsiasi altro titolo, saranno finalizzate, unitamente agli stanziamenti previsti dall’anno finanziario 2006 (L.  14.11.00, n. 338 art.1., c. 1) agli interventi previsti dalla medesima normativa.

Art. 10

Il presente Decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.



Roma, 10 dicembre 2004
Prot. n. 40/2004

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)


(Registrato alla Corte del Conti il 12/01/2005 - Registro n.1 - Foglio n.14)





Allegati:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3


 
   

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