VISTO il Decreto Dirigenziale n.48 del 16 ottobre 2001 e successive modificazioni con il quale, per ogni tipologia di posto e insegnamento, è stata approvata la graduatoria nazionale ad esaurimento del personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle Accademie e dei Conservatori di Musica;
VISTO il Decreto Dirigenziale 30 luglio 2003 n.188 con il quale, in ottemperanza all’Ordinanza di esecuzione n. 113/02 del T.A.R. Calabria, il prof. MARRA è stato iscritto, con punti 29,674, nella graduatoria nazionale ad esaurimento di Pianoforte con riserva dell’esito nel merito del contenzioso in atto;
VISTA la sentenza n.491/2004, notificata in data 13.7.2004, con la quale il T.A.R. per la Calabria ha affermato il diritto del prof. Marra ad essere incluso a pieno titolo nella predetta graduatoria nazionale con il punteggio di 32,60;
ACCERTATO che la suddetta sentenza è passata in giudicato nonostante l’Amministrazione, con nota n. 3698 del 2 agosto 2004, ne abbia richiesto all’Avvocatura Generale dello Stato l’impugnativa in secondo grado con sospensione della sua esecuzione;
RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione alla definitiva pronuncia del T.A.R. della Calabria e di apportare, conseguentemente, le necessarie modifiche alla graduatoria nazionale ad esaurimento di Pianoforte
D E C R E T A :
Per i motivi di cui in premessa, il prof. Fortunato MARRA è inserito a peno titolo nella graduatoria nazionale ad esaurimento di Pianoforte, nella sezione “Iscrizione”, con 32,60 punti.
E’ conseguentemente approvata la modifica del Decreto Dirigenziale 16 ottobre 2001 n. 48 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alla graduatoria di Pianoforte.
La graduatoria modificata, che fa parte integrante del presente provvedimento, è pubblicata sul sito internet www.miur.it ed affissa all’albo di ciascuna istituzione e del Ministero.
Avverso il presente provvedimento, che è atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione all’albo del Ministero.