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  Entra in D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il D.M. 24 aprile 2002 – attuazione art. 19 (Relazioni delle Università). Divisore Grafico
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Emblema Repubblica Italiana
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DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA’
UFFICIO V

 

Protocollo: n. 992 Roma, 21 settembre 2004
   
 

Ai
Rettori delle Università e delle Istituzioni universitarie
LORO SEDI

Ai
Presidenti dei Consorzi per l’insegnamento a distanza
LORO SEDI

e, p.c. : Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE

 

OGGETTO: D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il D.M. 24 aprile 2002 – attuazione art. 19 (Relazioni delle Università).

Facendo seguito alle ministeriali n. 552 del 26 aprile c.a. e 852 del 16 luglio c.a., di pari oggetto e, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 4 dell’art. 4 (innovazione didattica) del predetto D.M., si precisa quanto segue.

L’innovazione didattica degli Atenei è stata puntualmente monitorata per l’intero triennio di programmazione attraverso la Banca dati dell’offerta formativa e le rilevazioni dell’Ufficio di Statistica di questo Ministero. Inoltre, per la valutazione della stessa, secondo i criteri indicati nell’allegato 1 al predetto decreto, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha già acquisito le informazioni necessarie in occasione delle “Rilevazioni Nuclei” relative agli anni 2001,2002 e 2003.

Pertanto, su indicazione dello stesso Comitato, si ritiene che non sia necessaria una ulteriore rilevazione di informazioni relative alle caratteristiche delle iniziative realizzate. Conseguentemente, con riguardo alle iniziative di innovazione didattica previste dal predetto art. 4, in attuazione del comma 4 dello stesso, dell’art. 19 del D.M. in oggetto e per le finalità di cui all’art. 2, comma 8, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, si farà riferimento alle informazioni contenute nella Banca dati dell’offerta formativa e nelle Banche dati dell’Ufficio di statistica, corredate dagli elementi di valutazione forniti dalle Rilevazioni Nuclei negli anni di interesse.

Limitatamente a tale articolo, quindi, la procedura di compilazione della relazione di “previsione” è conseguentemente disattivata.

Per quanto attiene invece la compilazione della relazione di “attuazione”, la stessa riguarderà la sola gestione finanziaria dei fondi disponibili per la realizzazione di tali iniziative, ad eccezione dei Consorzi per l’insegnamento universitario a distanza cui la presente è diretta, i quali dovranno relazionare anche in merito ai contenuti di quanto realizzato.

Per tutti gli altri articoli, sono confermati gli adempimenti richiesti.

* * *

Si comunica infine che:
- il termine per la chiusura della procedura di compilazione delle relazioni di “previsione” è fissato al 15 ottobre c.a.
- la procedura di compilazione delle relazioni di attuazione sarà attiva dal 20 ottobre al 15 dicembre c.a. .

 

Il Direttore Generale
(f.to Antonello Masia)



 
   

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