VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R.. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
CONSIDERATO che le istituzioni di cui alla citata legge n. 508/99 sono state autorizzate ad attivare corsi sperimentali per le innovazioni didattiche, in attesa della definizione dei nuovi ordinamenti;
CONSIDERATO, altresì, che non è stato ancora emanato il regolamento sulla riorganizzazione didattica previsto dalla stessa legge n. 508/99;
VISTO il D.M. 8 ottobre 2003, n. 626, con il quale è stato autorizzato, in via sperimentale, il biennio specialistico di secondo livello, in “Arti visive e discipline dello spettacolo”;
RITENUTO di dover consentire l’attivazione, in via sperimentale, di un percorso formativo di primo livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo”, finalizzato ad una formazione superiore nella preparazione tecnica e teorica per i nuovi linguaggi espressivi delle arti visive, in sintonia con gli obiettivi formativi della predetta legge 508/99;
CONSIDERATO che il predetto progetto sperimentale attiene ad innovazioni didattiche di particolare interesse per lo sviluppo delle competenze artistiche professionali, sia nel campo degli strumenti tradizionali che delle nuove tecnologie e dei nuovi linguaggi espressivi;
ATTESA la necessità di assicurare la coerenza del predetto percorso di studi con il biennio specialistico già autorizzato, al fine di garantire una omogenea articolazione complessiva dei due livelli formativi;
DECRETA
Art 1.
Le Accademie di Belle Arti possono attivare dall’anno accademico 2004 – 2005, il triennio sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di primo livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo”, articolato negli indirizzi: pittura, decorazione, scenografia, scultura e grafica.
Il programma didattico formativo è determinato nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
ART. 2
La proposta, deliberata dal Consiglio accademico o, qualora non costituito, dal Collegio dei docenti, deve indicare:
a) gli obiettivi del percorso formativo;
b) gli sbocchi professionali;
c) le discipline da attivare per ciascun indirizzo, individuando quelle obbligatorie per almeno il 60% dei crediti formativi nelle attività formative di base e caratterizzanti e le eventuali propedeuticità.
Il Consiglio di amministrazione delibera l’attivazione del percorso formativo, previa verifica delle risorse umane e finanziarie e ne certifica l’adeguatezza delle strutture e delle dotazioni strumentali disponibili, indicando anche le modalità di copertura degli insegnamenti.
La proposta di attivazione è trasmessa al Ministero per l’autorizzazione formale.
ART. 3
Le Accademie sono tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.