VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;
VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97;
O R D I N A:
ART. 1
E’ indetta per il mese di giugno 2004 una sessione straordinaria di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell’anno accademico 2002-2003.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 20 maggio 2004 presso la segreteria dell’università presso cui intendono sostenere gli esami.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Sono esonerati dal versamento della tassa di cui alla lettera b) e dal contributo all’università coloro che hanno già effettuato detti versamenti per l’iscrizione alla sessione ordinaria di esami di Stato.
Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università competente per coloro i quali dichiarino nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
In luogo del diploma di laurea i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.
ART. 4
I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato presso l’Università di Bologna.
ART. 5
Con decreto del Capo del Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica saranno nominate per ogni sede
le commissioni giudicatrici.
ART. 6
Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 8 giugno 2004. Le prove successive si svolgono secondo l’ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università sede di esame.