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  Entra in D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il D.M. 24 aprile 2002 – attuazione art. 19 (Relazioni delle Università). Divisore Grafico
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Emblema Repubblica Italiana
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DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DIREZIONE GENERALE PER L’UNIVERSITA'
UFFICIO VII

 

Protocollo: n. 552 Roma, 26 aprile 2004
   
 

Ai
Rettori delle Università e delle Istituzioni universitarie
LORO SEDI

Ai
Presidenti dei Consorzi per l’insegnamento universitario a distanza
LORO SEDI

e, p.c. :
Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE

 

OGGETTO: D.M. 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) come ridefinito, per la parte finanziaria, con il D.M. 24 aprile 2002 – attuazione art. 19 (Relazioni delle Università).

Com’è noto, il D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25, all’art. 2, comma 8, stabilisce che “l’Osservatorio (ora Comitato nazionale) per la valutazione del sistema universitario predispone ogni anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonché, alla fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti rapporti sono trasmessi al Ministro ed al Parlamento”.

Anche ai fini di quanto sopra il D.M. 8 maggio 2001, all’art. 19 (relazioni delle Università) fornisce puntuali indicazioni, che si ritiene necessario di seguito ricordare:

1.“Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 8, 15 e 16, comma 3, del presente decreto, le Università invieranno al Ministero una relazione con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione interno nella quale dovrà essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.
2.Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università invieranno al Ministero, al termine del periodo che sarà stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l’indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.
3.Ove le Università non dovessero utilizzare le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si dovessero verificare scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, comma 2, e in quella successiva di cui al comma 2, il Comitato formulerà al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che potranno essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all’anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali).
4.Quanto previsto al precedente comma 3 non trova applicazione alle iniziative finanziate con i fondi previsti agli articoli 4 e 15, comma 2, lettera b), per le quali gli stessi articoli stabiliscono specifiche indicazioni operative.”.

Con riferimento a quanto sopra riportato si precisa che, per esigenze operative connesse alla predisposizione dei ricordati rapporti da parte del Comitato, le relazioni indicate al comma 1 dovranno essere prodotte anche per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli artt. 9 (orientamento e tutorato) e 12 (corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata), in questi casi non corredate dalla relazione del Nucleo.

Nel fornire di seguito le prime necessarie indicazioni in ordine alle modalità operative concernenti gli adempimenti previsti, si informa che il Ministero, mediante il CINECA di Bologna, sta predisponendo la procedura informatizzata per l’acquisizione delle predette informazioni.

Tale procedura si riferisce soltanto alle modalità di acquisizione delle informazioni stesse in quanto l’art. 19 sopra richiamato definisce in maniera puntuale i contenuti degli adempimenti ai quali sono tenute le Università (presentazione delle relazioni “di previsione” di cui al comma 1 e delle relazioni “di attuazione” di cui al comma 2).

Si ricorda, in particolare, che il comma 1 indica espressamente gli articoli (4, 5, 7, 8, 15 e 16,comma 3) relativi alle iniziative per le quali le Università, prima della attuazione delle iniziative finanziate, devono provvedere alla acquisizione della relazione tecnica del Nucleo di valutazione dell’Ateneo.

In relazione a quanto sopra si ritiene necessario far presente che il “termine…”, richiamato ai commi 2 e 3 del predetto art. 19 ai fini della presentazione della relazione “di attuazione” (comma 2) e della applicazione dei meccanismi di recupero dei fondi (comma 3), deve intendersi fissato al 31 dicembre 2003.

Ove i fondi assegnati non siano stati formalmente impegnati, con atti aventi rilevanza giuridica nei confronti di terzi, entro il predetto termine del 31 dicembre 2003, le Università dovranno fornire nella relazione “di attuazione” le motivazioni per le quali non hanno potuto provvedere al riguardo – anche tenuto conto dei tempi di comunicazione delle assegnazioni stesse – nonché le previsioni di impegno dei medesimi.

Si fa presente che, soltanto dopo la definizione da parte del CINECA della predetta procedura informatizzata, il Ministero comunicherà le modalità ed il termine per la presentazione delle relazioni di “previsione” indicate al comma 1.

Si precisa inoltre che, per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli artt. 10 (internazionalizzazione), 13 (iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione europea) e 14 (centri di eccellenza nella ricerca), saranno successivamente fornite specifiche indicazioni in ordine alle modalità di rilevazione ed alla fissazione dei relativi termini temporali.

Si ricorda infine che i Consorzi (per l’insegnamento universitario a distanza) ai quali sono state attribuite risorse (a valere sull’art. 4, relativo alla innovazione didattica) provvederanno ad inviare al Ministero le relazioni indicate dall’art. 19 sopra richiamato (ad eccezione delle relazioni tecniche dei Nuclei di valutazione).

 

Il Capo del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)



 
   

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