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Emblema Repubblica Italiana
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DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITA’, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Direzione generale per l’Università

 

Protocollo: n. 264 Roma, 27 febbraio 2004
   
 

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Al Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE
     
e p.c.

Alla CRUI
p.zza Rondanini, 48
00186 Roma

Al CNSU
SEDE

 

OGGETTO: Banca dati dell’offerta formativa a.a. 2004/2005

Facendo seguito alle note n. 781 del 16 ottobre 2002 e n. 995 del 3 luglio 2003, e da ultimo agli incontri con le Università che si sono svolti presso il Ministero nel mese di febbraio, si forniscono le indicazioni operative appresso indicate.

Si ritiene necessario rammentare che il termine fissato per l’inserimento nella Banca dati dell’offerta formativa (sezione OFF.F) dei corsi che le Università intendono attivare per l’a.a. 2004/2005 è il 31 marzo c.a.. Entro tale data le Università individueranno tra i corsi presenti nella sezione RAD e già istituiti, quelli che saranno attivati, e cioè che accoglieranno nuove immatricolazioni per tale anno accademico (siano essi “in programmazione” o “in autonomia”).

Soltanto i corsi “in itinere”, ossia quelli per i quali le proposte di nuova istituzione o di modifica dell’ordinamento didattico di corsi già istituiti, siano presenti nella sezione RAD della Banca dati entro la data del 31 marzo c.a., potranno essere inseriti nell’offerta formativa dell’a.a. 2004/2005 in un momento successivo. Per tali corsi verrà infatti riaperta la procedura di aggiornamento della sezione OFF.F dal 15 al 31 maggio c.a., purchè nel frattempo il loro iter si sia compiuto con l’emanazione del decreto rettorale di istituzione o di modifica dell’ordinamento del corso. Fanno eccezione i corsi (in itinere) ad accesso programmato nazionale, per i quali il rispetto dei tempi operativi per la definizione dei posti rende tassativo il termine del 31 marzo c.a..

Come per il passato, gli Atenei espliciteranno i percorsi formativi dei corsi da attivare, chiarendo le situazioni che nella sezione RAD della Banca Dati sono state sintetizzate con l’introduzione dei “range” (intervalli di crediti) e degli “ambitoni” (ambiti di sede).

Si ritiene opportuno rammentare che i corsi con stessa denominazione, “replicati” dall’Università nella stessa sede o in altre sedi, devono essere riportati nella Banca dati come corsi distinti. Per ciascuno devono essere quindi forniti tutti i dati richiesti e, successivamente, verificati i “requisiti minimi” di personale docente.

Infine, per tutti i corsi da attivare, annualmente la Banca dati dovrà essere opportunamente completata con le ulteriori informazioni richieste dalla suddetta nota 995/03, che ha già trovato parziale attuazione per l’a.a. 2003/2004 secondo le modalità indicate nella nota esplicativa n. 1216 del 8 agosto 2003. A tale riguardo, si mettono in evidenza i successivi punti, riuniti per argomento1.


i. Informazioni integrative relative a tutti i corsi (rif.to § 1, pag 3)
Si rammenta che l’inserimento delle informazioni relative a strutture d’accoglienza, orientamento, ecc. è diventato obbligatorio. E’ confermato il livello di dettaglio dei dati richiesti così come riportato nella nota tecnica allegata alla ministeriale n. 1216/03, sez. A, pag. 3.


ii. Informazioni integrative relative ai corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico

•Requisiti minimi di strutture (§ 2.3, pag. 6 - § 3.3, pag.7 - § 4.2.3, pag. 9).
La nota 995/03 (§ 3, pag. 6) prevede che i Nuclei di valutazione di Ateneo acquisiscano per ciascun corso “la relazione dell’Università sulla disponibilità di strutture” al fine di valutarne con motivata relazione “l’adeguatezza qualitativa e quantitativa minima”.
Attesa la complessità dell’adempimento, la mancanza di riferimenti oggettivi e la limitatezza dei tempi disponibili, nella Banca dati dell’offerta formativa potrà essere indicata la data della relazione favorevole del Nucleo, oppure, ove per i predetti motivi la relazione non sia disponibile, l’autocertificazione del Rettore.

iii. Informazioni integrative relative ai corsi di laurea specialistica (non a ciclo unico)

•Allegato 4/bis (§ 3, pag .5)
Le informazioni relative all’allegato 4 alla nota 995/’03 – modello da allegare, a fini conoscitivi, alla proposta di istituzione del corso - dovranno essere annualmente confermate o aggiornate in fase di attivazione del corso, per la loro evidenziazione nella Banca dati pubblica relativa all’anno accademico d’interesse.

•Piano di fattibilità e requisiti di strutture (§ 3, pag. 6 e § 3.3, pag. 7)
La nota 995/03 (§ 3, pag. 6) prevede che, ai fini dell’attivazione dei corsi, l’Università deve predisporre, annualmente, “un piano di fattibilità (corredato da una relazione favorevole del Nucleo di Valutazione….)” da cui risultino i punti indicati nella stessa pagina. A tale riguardo, si fa presente che da tale piano (e dalla annessa relazione del Nucleo) deve risultare, in particolare, il possesso dei requisiti di strutture secondo quanto indicato nel § 3.3, pag. 6 della nota 995/03.
Attesa la complessità dell’adempimento, la mancanza di riferimenti oggettivi e la limitatezza dei tempi disponibili, nella Banca dati dell’offerta formativa potrà essere indicata la data della relazione favorevole del Nucleo, oppure, ove per i predetti motivi la relazione non sia disponibile, l’autocertificazione del Rettore.

Per ogni corso, dovranno essere inoltre indicati:

- i nominativi di almeno tre docenti di ruolo, secondo i criteri già utilizzati per l’a.a. 2003/2004 (v. nota 1216/03, sez. B.2, pag 6);
- la percentuale delle attività formative (dei curriculum del corso) generatrici di crediti formativi universitari2 che si prevede verranno svolte da docenza a contratto3.

Requisiti minimi di personale

La verifica dei requisiti minimi di docenza di ruolo anche per l’a.a. 2004/2005 sarà effettuata da parte del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, con la collaborazione del CINECA, nei termini e con le modalità che saranno successivamente comunicati.

Si rammenta che, come specificato nelle ministeriali n. 781/02 (pag. 4) e 995/03 (pag. 10) “i corsi attivati non in possesso dei requisiti minimi…sono consentiti soltanto nell’ambito del sistema transitorio…, e pertanto la loro regolarizzazione dovrà essere effettuata…, entro l’a.a. 2004-2005; pertanto dall’anno accademico 2005-2006 l’attivazione dei predetti corsi è subordinata alla verifica preventiva del possesso dei requisiti minimi in questione”.

Rapporti tra studenti e docenti e tra studenti e tutor

Come preannunciato nella ministeriale 1216/03 (pag. 2), i Nuclei di valutazione dovranno verificare il rispetto dei rapporti tra studenti e docenti e tra studenti e tutor per l’a.a. 2003/2004, come definiti nella nota 995/03 (§ 5, pag. 9).

Si fa presente che tale operazione verrà, più opportunamente, condotta nell’ambito degli adempimenti previsti dalla legge 19 ottobre 1999 n. 370, art. 1, comma 2. Istruzioni e modalità operative verranno pertanto comunicati dal Comitato in occasione della predisposizione della nota tecnica relativa a “Nuclei 2004”.

Per favorire la massima operatività delle strutture interessate all’aggiornamento della Banca dati, si allega una scheda nella quale sono sinteticamente riportati gli adempimenti “necessari” alla definizione dell’offerta formativa effettiva per l’anno accademico 2004/2005.

 

Il Capo del Dipartimento
(f.to Giovanni D'Addona)

1Resta inoltre inteso che i requisiti minimi, già valutati in fase di istituzione, per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, devono essere verificati anche in sede di attivazione annuale.

2
Ai fini della presente rilevazione, vanno considerati 120 crediti, quelli riferiti al “corso biennale” al quale si accede dal corso di laurea (curriculum) i cui crediti formativi sono integralmente riconosciuti  (D.M. 3 novembre 1999 n 509, art. 9, comma 3).

3
Ai fini della presente rilevazione, si dovranno prendere in considerazione soltanto i professori a contratto, come definiti dal D.M. 21 maggio 1998 n. 242, art. 1, comma 1. Si precisa che tale modalità di rilevazione andrà seguita da tutte le Università, statali e non statali.



Entro il 31 marzo 2004, le Università dovranno:

PER TUTTI I CORSI (LAUREE, LAUREE SPECIALISTICHE A CICLO UNICO E LAUREE SPECIALISTICHE)
•indicare quali dei corsi contenuti nei regolamenti didattici di Ateneo saranno attivati, quindi aperti alle immatricolazioni, tenendo conto di quanto indicato a pag. 2 della presente nota circa i corsi “replicati”;
•compilare le relative schede informative (analoghe a quelle dell’anno precedente 2003/2004), “sciogliendo” i “range” (intervalli di crediti) e gli “ambitoni” (ambiti di sede);
•compilare le schede contenenti le informazioni integrative (facoltative l’anno scorso), secondo quanto riportato nella nota n. 1216 dell’ 8 agosto 2003, sez. A, pag. 3;

inoltre,

SOLO PER LE LAUREE E LE LAUREE SPECIALISTICHE A CICLO UNICO

•riportare (relativamente a tutti i corsi che l’Ateneo intende attivare) la data della relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo sul possesso dei “requisiti minimi di strutture”, oppure, ove la relazione non sia disponibile, l’autocertificazione del Rettore;

inoltre,

SOLO PER LE LAUREE SPECIALISTICHE (NON A CICLO UNICO)
•confermare o aggiornare le informazioni contenute nell’allegato 4 alla nota n. 995 del 3 luglio 2003 (allegato 4/bis);
•riportare (relativamente a tutti i corsi che l’Ateneo intende attivare) la data della relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo sui piani di fattibilità e il possesso dei “requisiti di strutture”, oppure, ove la relazione non sia disponibile, l’autocertificazione del Rettore;
•i nominativi di almeno tre docenti di ruolo, secondo i criteri già utilizzati per l’a.a. 2003/2004 (v. nota 1216/03, sez. B.2, pag 6);
•la percentuale (di previsione) di attività formative (del curriculum del corso) generatrici di crediti formativi universitari svolte da docenza a contratto.

PROROGA PER CORSI IN ITINERE
Per i corsi ancora in itinere alla data del 31 marzo si potranno effettuare le operazioni di definizione dell’offerta formativa dal 15 al 31 maggio 2004, con l’eccezione dei corsi ad accesso programmato nazionale.
Si consiglia, nel caso di modifica di corsi preesistenti, di inserire i vecchi corsi nell’offerta formativa al 31 marzo. Essi saranno sostituiti da quelli eventualmente inseriti nel RAD nei termini sopra indicati nel caso di conclusione positiva del loro iter entro il 31 maggio 2004.



 
   

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