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Ordinanza Ministeriale 23 febbraio 2004 

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Sessioni anno 2004


Emblema Repubblica Italiana
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VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con  regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;

VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938,  n.1652 e successive modificazioni;

VISTO il  decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;
 
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n.445;

VISTA la nota n.4710/ 1S del 21 novembre 2003 con la quale l’Ufficio Legislativo di questo Ministero ha espresso l’avviso che la laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, costituisce titolo idoneo per l’accesso all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo di cui al citato decreto n.445/2001, indipendentemente dal tirocinio post-lauream;

UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell’adunanza del 14 gennaio 2004 in relazione alle sedi di svolgimento dei predetti esami;


O R D I N A:


ART. 1

Sono indette per l’anno 2004  la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgo.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate  nella tabella annessa alla presente ordinanza.

 

ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 5 marzo 2004 e alla seconda sessione non oltre il 30 luglio 2004   presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.

Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data  del 30 luglio 2004 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S in originale o in copia autentica o in copia notarile.

b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato dell’università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita  nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

In luogo  dei documenti di cui alla lettera  a), i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n.445.

I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati,  sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.

Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.


ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando  un certificato ovvero  una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .


ART. 5

L’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta.


ART. 6

Il tirocinio è una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi svolto presso le strutture di cui al comma 1, dell’art.2 del D.M. 445/2001 e si svolge secondo le modalità previste dai successivi commi del predetto art.2.

La data di inizio del predetto tirocinio è fissata al 1 aprile 2004 per la prima sessione e al 1 settembre 2004 per la seconda sessione.


ART. 7

La prova scritta si svolge il giorno 15 luglio 2004  per la prima sessione e il 15 dicembre 2004 e per la seconda sessione presso le Università di cui al prospetto allegato secondo le modalità previste dall’art. 3 e 4 del decreto 445/2001.

Le due parti della prova scritta si svolgeranno in un’unica giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall’archivio di cui al comma 4 dell’art.4 del decreto ministeriale 445/2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila quesiti sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (www.miur.it) almeno 60 giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio verranno estratti,  con procedura automatizzata che garantisce la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa.

Il M.I.U.R. si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione dei quesiti , e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei.

A tal fine le Università dovranno comunicare al Ministero e al CINECA entro il 30 maggio 2004 per la prima sessione ed entro il 31 ottobre 2004 per la seconda sessione, il numero delle domande di ammissione agli esami pervenute.

Per ogni candidato saranno predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova di esame.

I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il CINECA il giorno 13 luglio 2004 per la prima sessione e il giorno 13 dicembre 2004 per la seconda sessione. A decorrere dall’avvenuta consegna ciascuna Università  appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell’integrità delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri  all’atto della consegna ad ogni candidato.

Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici , che  presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi allo specifica parte delle prove di esame e  due moduli di risposte, ciascuno dei quali  presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica;  una busta vuota,  provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido.

I bandi predisposti dagli Atenei devono indicare che il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera;  che ha la possibilità  di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare anche che l'inserimento nella busta del modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova.

A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato, né dal presidente della commissione  a pena della nullità della prova e di trattenere  sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova  sia il foglio anagrafica.

Al termine delle prove di esame  i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati e accompagnati dai predetti verbali.

Ogni Università provvede, a cura del responsabile amministrativo, all’immediata consegna al CINECA esclusivamente delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’articolo 5 del D.M 445/2001 da parte della Commissione di cui all’articolo 3 dello stesso decreto.



Roma, 23 febbraio 2004

Il Ministro
(f.to Letizia Moratti)


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Allegato 1

 
   

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