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Decreto Direttoriale 16 febbraio 2004 prot. n. 130/Ric./2004

Bando FAR - Decreto direttoriale n. 130/Ric. del 16 febbraio 2004 Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell'ICT


Emblema Repubblica Italiana
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Dipartimento per l’Universitā, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO


VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (d’ora in poi MIUR);

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”;

VISTO l’articolo 56 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all’innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l’anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 7 aprile 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell’11 giugno 2003), adottato ai sensi del predetto articolo 56 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e che, all’articolo 2, nel ripartire la predetta quota di 225 milioni di euro, prevede l’assegnazione di 175 milioni di euro al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per interventi da realizzare secondo gli strumenti del FIRB e del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999;

VISTO il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999, recante: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” e, in particolare l’articolo 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, recante le: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell’articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventia valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca;

VISTA la proposta, trasmessa in data 27 giugno 2003, prot. n. 268, dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca al Ministero dell’Economia e delle Finanze, di assegnazione del predetto importo di 175 milioni di euro al FAR, per 82 milioni di euro, e al FIRB per 93 Meuro;

VISTO il Decreto direttoriale n. 1911 dell’11 novembre 2003, con il quale sono state ripartite le predette risorse assegnate al FAR per l’anno 2003, secondo le ivi indicate finalità;

VISTO, in particolare, che il suddetto Decreto direttoriale destina una quota pari a 35 milioni di euro al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi ai sensi dell’articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell’8 agosto 2000,

VISTO, inoltre, che, delle suddette risorse, una quota pari a 25 milioni di euro è destinata, ai sensi del richiamato DPCM del 7 aprile 2003, al finanziamento di proposte progettuali da presentarsi nelle seguenti aree tematiche e secondo la seguente ripartizione:

Ricerca e sviluppo di tecnologie e metodologie per incubatori, reti di imprese, territori digitali e e-government di prossima generazione 12,5
Ricerca e sviluppo di tecnologie per l’interazione multisensoriale e per l’integrazione dinamica dei servizi per sistemi adattativi 12,5

RITENUTA la necessità di procedere all’adozione del decreto di cui al richiamato articolo 12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. del 8 agosto 2000;

ACQUISITO in relazione agli interventi così definiti il parere positivo della Commissione di cui all’art. 4 del predetto DPCM del 7 aprile 2003;

VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

D E C R E T A

Articolo 1

  1. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1 del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003, recante la: “Ripartizione del Fondo per progetti di ricerca, ex art. 56, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)”, i soggetti di cui all’art. 5, commi 1, 2, 3, 4, del Decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» - sono invitati a presentare progetti per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell’articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000.
     
  2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive mirate alla ridefinizione dei processi organizzativi e tecnologici dei distretti industriali nonché dei sistemi di logistica integrata per le reti di Pmi.
     
    Tema 1 - Oggetto della ricerca: Realizzazione di piattaforme ICT innovative finalizzate a nuovi processi e tecnologie per distretti e filiere industriali
     
    Possibili risultati attesi :
        a)   Realizzazione di nuove architetture, piattaforme e software per la cooperazione ed integrazione dinamica di servizi innovativi. Sviluppo di metodologie per l’ integrazione e la gestione con e-services di servizi adattivi alle specifiche realtà dei distretti/filiera
     
        b)   Realizzazione di nuovi modelli di rappresentazione, acquisizione, gestione della conoscenza, con progettazione di sistemi tecnologici di condivisione della conoscenza.
     
        c)   Piattaforme per l’interazione multicanale e multisensoriale d) Sviluppo e messa a punto di architetture organizzative di distretti/filiera attraverso l’analisi e la reingegnerizzazione di processi critici utilizzando strumenti ICT avanzati.
     
    Tema 2 - Oggetto della ricerca: Sistemi logistici intelligenti per PMI
     
    Possibili risultati immediati attesi :
        a) Nuovi modelli e soluzioni ICT per l’ integrazione tra reti di PMI e sistema logistico al fine di migliorare la competitività delle imprese
     
        b) Nuove piattaforme di sviluppo software e nuovi sistemi tecnologici basati su e-services adattivi e combinabili per la logistica integrata
     
        c) Nuovi modelli di filiere produttive che sfruttino le potenzialità di tecnologie emergenti
     
  3. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente comma e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento.
     
  4. Ciascun progetto deve prevedere, nella realizzazione delle specifiche attività, la partecipazione, per almeno il 15% del costo delle attività progettuali, di soggetti di cui al precedente articolo 1 del presente decreto e rientranti nei parametri dimensionali di piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 21 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000.
     
  5. Con riferimento al tema n. 1, ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di un dimostratore che utilizzi l’attività di ricerca ICT, sperimentandola su imprese in cluster o filiera, e la relativa valutazione in termini di funzionalità, facilità di estensione e livelli di servizio.
     
  6. Con riferimento al tema n. 2, ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di un dimostratore che utilizzi l’attività di ricerca ICT, sperimentandola sul sistema logistico, e la relativa valutazione in termini di funzionalità, flessibilità, facilità di estensione e livelli di servizio.
     
  7. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.
     
  8. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

Articolo 2

  1. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente articolo 1, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dal richiamato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003.

Articolo 3

  1. L’ammontare massimo delle risorse del FAR destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 25 milioni di euro.
     
  2. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 6 milioni di euro, e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca. Il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare i 9 milioni di euro.

Articolo 4

  1. Ciascun progetto deve proporre l’esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente e che non siano oggetto di altri finanziamenti pubblici.
     
  2. Le attività di formazione, di cui al punto 4 dell’articolo 2, devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall’oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

Articolo 5

  1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all’art. 5 del decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000.
     
  2. La valutazione e selezione per l’ammissibilità al finanziamento dei progetti sarà effettuata, anche in forma comparata, sulla base dei seguenti elementi:
        a) grado di rispondenza del progetto all’oggetto della ricerca dello specifico tema;
          
        b) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l’elencazione riportata nello specifico tema di ricerca
      
        c) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese ICT, delle imprese e degli operatori specializzati utilizzatori delle applicazioni/ piattaforme oggetto della ricerca, delle strutture universitarie e di ricerca;
     
        d) effetto di incentivazione prodotto dall’agevolazione, ai sensi del punto 6 della vigente Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo (solo per progetti presentati da Grandi imprese);
     
        e) novità e originalità dei prodotti sviluppati e delle conoscenze acquisibili per i settori strategici interessati;
     
        f) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo, che accrescano la competitività delle imprese direttamente e indirettamente coinvolte;
     
        g) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse;
      
        h) attendibilità delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente;
      
        i) congruità delle risorse finanziarie in ordine alla realizzazione del progetto;
        
  3. Costituiscono titolo di valutazione preferenziale ai fini della selezione:
    • il perseguimento del più ampio numero di risultati tra i possibili risultati attesi nel tema cui afferisce il progetto;
     
    • la trasferibilità delle conoscenze sviluppate verso possibili risultati attesi in altre tematiche di ricerca;
     
    • il ricorso all’impiego di conoscenze multidisciplinari nel campo delle nuove tecnologie per attività di impresa e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, applicazioni della biologia avanzata;
     
    • la potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità;
     
    • la capacità del progetto a generare o potenziare Centri di Eccellenza e/o di Competenza .
     
  4. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all’esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Articolo 6

  1. 1. Il progetto deve essere redatto secondo gli schemi riportati in allegato al richiamato decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, e disponibili anche sul sito WEB del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo: www.miur.it.
     
  2. Il progetto, composto da un originale più quattro copie, deve essere contenuto in un unico plico sigillato recante all’esterno, oltre ai dati del mittente, la dicitura “Bando FAR Articolo 56” e deve essere presentato esclusivamente a mezzo raccomandata postale indirizzata a:

    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca – Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

      
  3. Il progetto deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 21 aprile 2004 e, ai fini del rispetto del termine suddetto, farà fede il timbro e la data apposti dall’ufficio postale accettante.
     
  4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l’espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
     
  5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 7

  1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 8

  1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute all’articolo 12 del decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000.


Roma, 16 febbraio 2004
Prot. n. 130/Ric./2004
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Giovanni D'ADDONA)

 
   

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