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Decreto Direttoriale 31 luglio 2003 prot. n. 1457/Ric/2003

Decreto FIRB concessione vincolati


Emblema Repubblica Italiana
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Dipartimento per la Programmazione il Coordinamento e gli Affari Economici

Il Direttore del Servizio per lo Sviluppo e il Potenziamento dell’Attivitā di Ricerca


VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

VISTO, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/00 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;

VISTO l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge 388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 2001, recante: “Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;
 
VISTO, in particolare, l'art. 6 del Decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

VISTO, altresì, l’articolo 8 del predetto Decreto dell’8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche s scala internazionale;

VISTI i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. nn. 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi dei predetti articoli 6 e 8 del Decreto Ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, progetti nell’ambito, rispettivamente, dei Programmi Strategici: Post Genoma; Nuova Ingegneria Medica; Neuroscienze; Tecnologie Abilitanti per la Società della Conoscenza-ICT; Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo Integrato dei materiali; Eredità e Prospettive nelle Scienze Umane; Scienza e Tecnologia nella Società della Conoscenza; Tutela dei Diritti e della Sicurezza dei Cittadini;

VISTO in particolare l’art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali da n. 817-Ric. a 824-Ric., per il quale la quota dell’intervento finanziario in esso stabilito è destinata a sostenere progetti autonomi di ricerca presentati ai sensi dell’art. 3, comma 2 lett. a), del decreto ministeriale 199-Ric. dell’8 marzo 2001, e vincolati alle tematiche già oggetto dei Programmi Strategici;

VISTA la quota riservata, a tali progetti, nell’ambito di ciascun Programma Strategico, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali;

VISTE le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali da n. 817-Ric. a 824-Ric;

VISTO il Decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449 Ric., con cui è stata nominata la  Commissione incaricata, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

VISTI i criteri e i parametri fissati dalla Commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

VISTO il Decreto ministeriale 13 novembre 2002, prot. n. 1627-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della suddetta Commissione espresse nella seduta del 9 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

VISTO il Decreto ministeriale 21 novembre 2002, prot. n. 1680-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 29 ottobre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

VISTO il Decreto ministeriale 23 dicembre 2002, prot. n. 1931-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 26 novembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

VISTO il Decreto ministeriale 20 gennaio 2003, prot. n. 36-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 18 dicembre 2002 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

VISTE le disponibilità del FIRB;

VISTO il decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002;

VISTO il decreto direttoriale n. 1472/Ric. del 24 ottobre 2002;

RITENUTA la necessità di procedere alla adozione di un primo decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell’articolo unico dei richiamati decreti ministeriali di approvazione delle proposte della Commissione, per l’assunzione dell’impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. del 8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";


DECRETA

Articolo 1

1. I progetti di cui all’elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del FIRB, e secondo i limiti ivi indicati.

2. L'importo di 1.535.000,00 euro grava sulle specifiche disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, così come modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002.

3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. del 8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:
- 30% a titolo di anticipazione all’atto della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all’atto dell’acquisizione della ivi prevista rimodulazione;
- il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all’atto dell’accettazione dei rendiconti di cui al successivo articolo 4 del presente decreto.

4. Il MIUR provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.


Articolo 2

1. Per  i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del Miur.


Articolo 3

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del Miur qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.


Articolo 4

1. I coordinatori  scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla Commissione dei garanti

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione "ex post" e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.


 Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Roma, 31 luglio 2003
Prot. n. 1457/Ric/2003

Il Direttore Generale
(f.to Luciano Criscuoli)


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Allegato 1

 
   

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