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  Entra in D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132. Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Divisore Grafico
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S.C.A.G.S.I.S.
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

 

Protocollo: n. 3246/SEGR/AFAM Roma, 21 luglio 2003
   
 

Ai Presidenti ed ai Direttori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale

LORO SEDI

 

OGGETTO: D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132. Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

In relazione a varie richieste di chiarimenti pervenute in merito alla predisposizione degli statuti si precisa quanto segue.

La formulazione dello statuto, ancorché se ne rendano sempre possibili in seguito modifiche ed integrazioni, costituisce il primo fondamentale passo della riforma delle istituzioni del settore artistico, musicale e coreutico, delineata dal legislatore.

In via generale, va segnalato che le materie riservate all’autonomia sono, come specificato dalla legge n.508/1999, quelle che attengono all’assetto ordinamentale, alla didattica, alla ricerca, alla produzione artistica e all’organizzazione amministrativa, finanziaria e contabile dell’istituzione.

Infatti, salvo le materie espressamente riservate alla legge, ai regolamenti governativi e alla contrattazione nazionale di comparto (per esempio: stato giuridico del personale, elementi legati al valore legale dei titoli rilasciati), lo statuto dovrà costituire il fondamento per l’esercizio delle attività istituzionali.

Nello statuto, quindi, devono essere disciplinati aspetti e contenuti necessari perché qualificati tali dalla legge e dal relativo regolamento.

Lo statuto, in quanto finalizzato alla disciplina degli elementi essenziali per l’attività funzionale delle istituzioni, deve quindi regolamentare le funzioni e la composizione degli organi di governo, mentre la disciplina dell’attività didattica, della ricerca, della produzione artistica e dell’organizzazione amministrativa, finanziaria e di contabilità va rimessa ai previsti specifici regolamenti.

A tal proposito appare necessario distinguere tra i regolamenti di istituto, qualificati tali dalle disposizioni di legge (quali il regolamento didattico, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed il regolamento di organizzazione degli uffici), sottoposti all’esame ed all’approvazione ministeriale, e quelli meramente interni alle istituzioni (per esempio: regolamenti elettorali, regolamento di accesso agli atti pubblici) che possono essere previsti dallo statuto.

Per quanto riguarda, poi, l’ordinamento didattico, esso dovrà conformarsi alle previsioni  dello specifico schema di regolamento, ora in itinere, che individua analiticamente quali siano gli ambiti di intervento regolamentare riservati alle istituzioni.

Più in particolare, in relazione a specifiche questioni sollevate dalle istituzioni, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Organi necessari
La costituzione degli “organi necessari” è subordinata all’approvazione degli statuti. Per quanto riguarda la nomina del direttore si precisa che l’elezione (da parte dei docenti, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori) costituisce il presupposto indispensabile per l’attribuzione dell’incarico di direzione, anche nel caso in cui negli istituti musicali pareggiati si configuri un rapporto di dipendenza del direttore nei confronti dell’ente locale di riferimento. Si ricorda che l’elettorato passivo è riservato ai docenti. Dopo l’approvazione dello statuto occorre prioritariamente procedere all’elezione del direttore, stante la sua necessaria presenza nel consiglio di amministrazione (art.7, comma 2, lett. b) e nel consiglio accademico (art.8, comma 2). Si precisa, infine, che i provvedimenti di nomina del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore, saranno adottati con decreto del Ministro.

2. Procedure per lo statuto
L’art.14, comma 2, lett. a), prevede che gli statuti sono deliberati dagli attuali organi di gestione, opportunamente integrati con due rappresentanti degli studenti, previo parere obbligatorio del collegio dei docenti. L’integrazione con gli studenti non è necessaria, se le componenti rappresentative degli stessi sono già in carica.

3. Procedure per il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
Il relativo regolamento va deliberato secondo lo schema tipo formulato dal MIUR d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze (art.14, comma 2, lett. c). Tale schema è in corso di definizione e sarà trasmesso tempestivamente alle istituzioni per consentirne l’adozione a decorrere dall’esercizio finanziario 2004.

4. Procedure per il regolamento di organizzazione degli uffici
L’art.13, comma 1, del D.P.R. in oggetto prevede che “con apposito regolamento è disciplinata l’organizzazione degli uffici cui compete la gestione amministrativa e contabile dell’istituzione”. Tale regolamento, ai sensi dell’art.14, comma 4, deve essere adottato, per competenza, dal consiglio di amministrazione.

5. Procedure per il regolamento didattico
Il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, integrato con due rappresentanti degli studenti, previo parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Lo stesso può essere adottato solo dopo l’approvazione del regolamento governativo previsto in materia dalla legge n.508/1999, il cui iter è già avviato.

6. Composizione del consiglio di amministrazione
Lo statuto deve confermare la disposizione regolamentare dell’art.7, comma 3, in particolare nella parte in cui prevede che “il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro”. Si precisa che la predetta quota di contribuzione è determinata con decreto del Ministro e che, pertanto, essa non può essere stabilita con disposizione statutaria o regolamentare.

7. Nomina del presidente negli istituti musicali pareggiati
Poiché il Regolamento ha disciplinato in modo uniforme l’assetto del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, prevedendo la nomina del presidente sulla base della proposta del Ministro, ai fini dell’individuazione della terna, verrà sentito, preventivamente, l’ente locale interessato, per assicurare il necessario raccordo istituzionale.

8. Attribuzione dell’incarico di direttore amministrativo
L’art.13 ha previsto l’attribuzione della funzione di direttore amministrativo con incarico di durata predeterminata, deliberato del consiglio di amministrazione. Per i requisiti di attribuzione di tale incarico, lo stesso art.13 prescrive il possesso del diploma di laurea e l’appartenenza alla carriera direttiva, anche di altra pubblica amministrazione. In quest’ultimo caso, l’incaricato è posto in posizione di comando. Lo stesso art.13, al comma 4, prevede la possibilità che l’incarico venga attribuito a personale dirigenziale, secondo le procedure previste dall’art.19 del decreto legislativo n.165/2001. Tale disposizione può essere applicata soltanto avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’istituzione ed in base a risorse aggiuntive, disponibili sul proprio bilancio, non essendo, allo stato, previste specifiche contribuzioni ministeriali. Si fa presente che, essendo stata avviata la trattativa di comparto, in tale sede sarà disciplinato il trattamento economico connesso all’incarico. Ai fini dell’attribuzione dell’incarico a personale non dirigenziale, va comunque tenuto presente che il personale appartenente ai ruoli dei direttori amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica, è in possesso dei requisiti necessari per ricoprire l’incarico. In ogni caso, qualora risulti disponibile il relativo posto organico, il Ministero provvederà alla copertura anche attingendo all’attuale graduatoria dell’ultimo concorso espletato.

9. Materie di competenza della contrattazione nazionale di comparto
Si ricorda che le materie relative allo stato giuridico ed al trattamento economico, ivi compresi gli istituti della mobilità e dei comandi, sono riservate alla contrattazione di comparto e quindi non sono oggetto di disposizioni statutarie.

10. Sedi decentrate o distaccate
L’attivazione di sezioni distaccate o di corsi in sedi decentrate è riservata allo specifico regolamento, in avanzata fase di definizione, in coerenza con le linee di programmazione e di sviluppo del settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale

Si fa, infine, presente che è stata istituita un’apposita sezione dell’AFAM nel sito MIUR (www.miur.it), nella quale saranno pubblicati gli eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Il Direttore Generale
(f.to Giorgio Bruno Civello)



 
   

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