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Decreto Ministeriale 7 maggio 2003 prot. n. 89/2003

Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 2003 (Riequilibrio).


Emblema Repubblica Italiana
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VISTO il D.M. n.67 del 24.4.2002 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario ed agli interventi di riequilibrio per l'anno 2002;

VISTO l’art.5 comma 8 della legge 24.12.1993, n.537;

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap.5507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2003;

CONSIDERATO che le maggiori disponibilità di bilancio dell’esercizio in corso non consentono l’applicazione degli interventi necessari per l’anno in corso;

SENTITI il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza Permanente dei Rettori e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

CONSIDERATO altresì che la riforma degli ordinamenti didattici ha determinato elementi di non confrontabilità nel rilevamento dei dati, atteso il non contemporaneo avvio della riforma stessa fra le sedi universitarie e la disomogenea modalità di classificazione delle variabili da utilizzare, si rende necessario, ai fini della costruzione del modello di riequilibrio, avvalersi degli stessi dati dello scorso esercizio, riferiti all’a.a. 2000/01;

D E C R E T A 

Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università, Politecnici ed Istituti Universitari saranno operate secondo i seguenti criteri:

Art. 1 - Al fine di consentire la copertura finanziaria degli interventi previsti nel presente decreto, il FFO assegnato per il 2002, al quale sono aggiunte le quote degli interventi di cui al successivo art.2 (escluse le quote una-tantum), viene preliminarmente ridotto dell’1,9%, escludendo da tale riduzione gli Atenei che presentano una differenza percentuale tra i valori calcolati e quelli effettivi, superiore al 5%.

Art. 2 - Interventi a copertura di obbligazioni precedentemente assunte
Copertura delle obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei precedenti esercizi, in particolare per quanto attiene:
- al completamento degli interventi disposti con l’art.4 del D.M.n.67 del 24.4.2002;
- allo stanziamento per le Scuole superiori ad ordinamento speciale di cui all’art.56 comma 5 della legge  n.388 del 23.12.2000;
- al consolidamento delle quote relative alle Scuole di specializzazione per le professioni legali (art.9 del D.M. 21 giugno 1999 – Programmazione del sistema universitario per il triennio 1998-2000);
- alle assegnazioni, a titolo di una tantum, relative alle quote di accordi di programma già formalizzati.

Art. 3 - Interventi per il riequilibrio e per l’accelerazione dello stesso
Per la definizione quantitativa degli interventi di riequilibrio nei confronti di ciascuna istituzione viene utilizzato il Modello  predisposto dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario adottato dal 1998.
Ai fini del calcolo, i dati sugli studenti iscritti da utilizzare sono quelli - trasmessi dalle singole istituzioni all’Ufficio statistico del MURST - relativi all’a.a.2000/2001, depurati del numero degli iscritti a corsi di studio attivati autonomamente, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali (DPR.25/98 art.2 c.4), nonché di quelli iscritti ai corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.
Per l’accelerazione del processo di riequilibrio viene destinata una somma pari a 30 milioni di euro, ripartita tra quegli Atenei che presentino una distanza dal riequilibrio superiore al 7%.
Per il corrente anno la riduzione del FFO consolidato, da destinare per la quota di riequilibrio, viene stabilita nella percentuale del 9,5%.
Qualora, dopo gli interventi di riequilibrio di cui al presente articolo, si determinasse un risultato negativo per le sedi con una originaria differenza tra i valori calcolati e quelli effettivi positiva, viene operata una compensazione fino alla concorrenza del FFO assegnato per il 2002.

Art. 4 - Intervento per incentivare la mobilità dei docenti
Per il corrente esercizio, tenuto conto del divieto di cui all’art.34 comma 4 della Legge 289/2002, sono destinati 2 milioni di euro per incentivare, mediante cofinanziamento, la mobilità per trasferimento del personale docente tra le  istituzioni universitarie statali.
Gli interventi di cofinanziamento sono commisurati nella misura unitaria annua, da consolidarsi interamente nel FFO degli anni successivi, pari a:
- 51.646 euro per i professori di I^ fascia
- 38.734 euro per i professori di II^ fascia
- 25.823 euro per i ricercatori confermati
Gli interventi sono riservati a favore di quelle istituzioni che, nel periodo 2.11.2002 1.11.2003, abbiano operato trasferimenti di professori ordinari, di professori associati confermati e di ricercatori confermati che non abbiano prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante  e che non provengano dai ruoli di università della stessa provincia. Le nuove Università istituite per gemmazione, potranno derogare al vincolo della provenienza extra provinciale, purché non si tratti di personale proveniente dalla sede gemmante.
L’incentivo in parola potrà essere disposto soltanto nei casi in cui i trasferimenti in questione vengano operati in quelle facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi) e docenti di ruolo, sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle stesse facoltà, ridotto del 30%.
Nei casi di cessazione nell’arco di tre anni dalla data del trasferimento, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo all’incentivo, si procederà al corrispondente recupero di quanto assegnato.

Art. 5 - Chiamate di studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all’estero
7 milioni di euro sono destinati alla copertura di contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica, la cui selezione verrà operata secondo i criteri indicati nel D.M. n.501 del 20.3.2003.

Art. 6 - Ulteriori interventi
 Una quota pari a 11,4 milioni di euro, è riservata per i seguenti interventi:
- eventuale compensazione di somme arretrate dovute a vario titolo;
- esigenze di sostegno per gli Atenei di recente istituzione;
- interventi di sostegno per motivate e straordinarie esigenze.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione ai competenti Organi di controllo.



Roma, 7 maggio 2003
Prot. n. 89/2003

IL MINISTRO
f.to MORATTI


(Registrato alla Corte del Conti il 03/06/2003 - Registro 3 - Foglio 383 - Elenco 164)




Allegati
Tabella riequilibrio
Rapporto Studenti-Docenti

 
   

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