Con il D. L.vo 9/10/2002, n. 231, si è data attuazione alla direttiva della Comunità Europea 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
In relazione a quanto sopra, si invitano codesti Istituti nell’ambito dell’attività gestionale, che comprenda “transazioni commerciali” (art. 2 D. L.vo 231/2002 consegna merci e prestazioni servizi contro il pagamento di un prezzo), a rispettare i termini di pagamento contrattuali o legali al fine di evitare l’automatica decorrenza degli interessi prevista dal surrichiamato decreto legislativo con esborsi, molto spesso gravosi, per l’Erario.
Si richiamano , pertanto, i Presidenti dei C.d.a. nell’attività di gestione del bilancio, di cui sono direttamente responsabili, di porre in essere tutti gli accorgimenti e le attività necessarie per evitare il ritardo dei pagamenti che scaturiscono dai contratti stipulati.
I revisori dei conti, cui è dovuto il controllo amministrativo – contabile e di gestione, sono invitati a vigilare sul puntuale rispetto delle norme contenute nel predetto decreto, segnalando eventuali anomalie riscontrate.
Si coglie l’occasione per richiamare il rispetto di quanto previsto dall’art. 24 della legge 27/12/2002 n. 289 concernente l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. per l’acquisto di beni e servizi.