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Decreto Dirigenziale 22 ottobre 2002 prot. n. 36/2002

Anno accademico 2002 – 2003: copertura delle cattedre e dei posti in organico


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VISTO il D.D. 30 ottobre 2001 con il quale,  per l’a.a. 2001/2002, è stata individuata la ripartizione dei posti da destinare a nomine in ruolo tra la graduatoria per titoli ed esami e la graduatoria nazionale ad esaurimento, tenendo conto, ai fini della compensazione, delle nomine a ciascuna graduatoria attribuite a decorrere dall’entrata in vigore della legge n.124/99;

VISTA  la sentenza 7763/02 con la quale il TAR Lazio ha annullato il D.D. 30 ottobre 2001 in quanto “non spiega le ragioni per cui va tenuto conto soltanto delle nomine intervenute dopo l’entrata in vigore della legge n.124/99 al fine di operare la compensazione dei crediti tra le due graduatorie”;

VISTO che il predetto giudice, a fondamento della propria pronuncia, ha richiamato la decisione dell’1.12.1999 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che “l’obbligo dell’amministrazione di riequilibrare le cattedre attribuite alle due tipologie di concorso non si esaurisce nel singolo anno, ma rappresenta un vincolo permanente, da rispettare all’apertura di ciascun anno scolastico”;

CONSIDERATO che dalla sentenza del TAR Lazio discende l’obbligo per l’amministrazione di tenere conto, al fine di assicurare l’equilibrio tra le due graduatorie, anche delle nomine intervenute antecedentemente all’anno accademico 1999/2000;

CONSIDERATO che la portata dispositiva del D.D. 30.10.2001 si riferisce all’anno accademico 2001/2002 e che gli effetti prodotti restano impregiudicati;

RITENUTO pertanto, per l’anno accademico 2002/2003, di dover procedere alla assegnazione, a ciascuna delle due citate graduatorie, dei posti da destinare a contratti a tempo indeterminato tenendo conto di tutte le nomine nel tempo intervenute fino all’anno accademico 2001/2002;

TENUTO CONTO che, ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui i posti destinati alle nomine in ruolo risultino in numero dispari, l’arrotondamento all’unità è attribuito al concorso per esami e titoli.

DECRETA:

Art.1 Ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato, alle singole discipline delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica è assegnato il numero dei posti a fianco di ciascuna di esse indicato nell’unito prospetto, che ne individua la distribuzione tra le due graduatorie in premessa. Il prospetto stesso è parte integrante del presente provvedimento.

Art.2 Avverso il presente provvedimento, che è atto definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione all’albo del Ministero. 



Roma, 22 ottobre 2002
Prot. n. 36/2002

Il Dirigente
(f.to Remo Di Lisio)



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