Si comunica che con D.M. 10 giugno 2002, registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2002, reg. 5, fgl. 398 pubblicato nella G.U. del 28.8.2002, n.201, si è provveduto alla determinazione dei criteri da adottarsi per la ripartizione tra le Università delle risorse per le borse di studio post-laurea, per l’anno in corso (legge 398/89).
Tali risorse sono destinate, tra l’altro, a finanziare le borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca.
Con la nota n.611 del 24 novembre 2000 questo Ministero aveva richiamato l’attenzione delle SS.LL. sulle innovazioni introdotte dalla legge 210/98 in materia di dottorato di ricerca raccomandando la riprogettazione delle politiche dei nuovi corsi di dottorato di ricerca e la destinazione del 50% delle risorse assegnate per le borse post laurea a progetti che rispondessero ai requisiti indicati nella citata nota.
Considerato che il Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario, in sede di relazione annuale sullo stato della didattica dei corsi di dottorato di ricerca riferita all’anno 2001, ha segnalato alcune disfunzioni nella gestione dei corsi stessi, anche quest’anno le SS.LL., nell’istituire nuovi corsi di dottorato di ricerca vorranno, oltre che attenersi alle indicazioni contenute nella suindicata nota n.611 del 24 novembre 2000 , tener conto dei suggerimenti di seguito elencati.
1) Incoraggiare iniziative di accorpamento di più corsi che sbocchino nella costituzione di scuole di dottorato dotate di adeguate risorse e con capacità di programmazione plurisettoriale.
2) Nel caso di dottorati istituiti tra più sedi consorziate le attività didattiche siano concentrate su una sola sede nella quale far affluire le risorse destinate al funzionamento dei corsi stessi.
3) Promuovere la ricerca di fonti esterne di finanziamento, in modo particolare per quelle attività scientifiche che possono avere ricadute applicative, infatti l’interesse di enti esterni può contribuire all’affermazione dei corsi di dottorato sul piano professionale con la conseguente creazione di sbocchi professionali per i dottori di ricerca.
4) Incentivare la mobilità dei dottorati consentendo un incremento della borsa per studenti che provengano da altra sede, al fine di evitare che le scuole di dottorato si trasformino in un prolungamento del corso di laurea e/o laurea specialistica.
5) Prevedere una valutazione periodica della produzione scientifica dei dottorandi da effettuarsi secondo modalità specifiche per ciascuna area scientifico disciplinare.
6) Incentivare la internazionalizzazione dei dottorati sia mediante l’istituzione di borse riservate a studenti stranieri sia incoraggiando appropriate e valide iniziative di collaborazione con qualificati atenei stranieri.
Ciò premesso, questo Ministero, alla luce dell’esperienza maturata dopo l’entrata in vigore della legge 210/98 e del D.M.224/99, ritiene opportuno sollecitare le SS.LL e la C.R.U.I., cui la presente è parimenti indirizzata, per la definizione di un sistema omogeneo di selezione dei candidati da adottarsi da parte di tutti gli Atenei, al fine di evitare disparità di trattamento e per consentire di avviare alla ricerca candidati qualitativamente preparati.
Nel ringraziare della collaborazione si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro in merito a quanto evidenziato.