IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";
VISTO il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
VISTO, in particolare, l'art. 7, comma 1, del predetto decreto legislativo, nonché l'articolo 4, comma 5, del predetto decreto ministeriale, che prevedono che, per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca possa avvalersi di esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti di onorabilità, qualificazione scientifica ed esperienza professionale nella ricerca industriale;
VISTA la deliberazione del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale venivano fissati i criteri per l'inserimento e la permanenza degli esperti tecnico-scientifici nell'albo previsto dal punto A.5 della deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;
VISTO il Decreto Direttoriale 20 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 2001, recante: “Selezione pubblica finalizzata alla formazione dell'albo degli esperti tecnico-scientifici, previsti dal punto A.5 della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281”;
VISTA la nota del Capo del Dipartimento del 16 gennaio 2002, prot. n. 5/Seg., con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del predetto decreto, di valutare le domande ai fini della prima costituzione dell'albo;
ACQUISITI i verbali della Commissione relativi alle riunioni del 15 febbraio, 7 marzo, 30 aprile, 14 maggio, 7 giugno, 2 e 31 luglio 2002 e contenenti le proposte espresse dalla Commissione in merito alle valutazioni delle domande presentate;
INFORMATO, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001, il Comitato di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio1999, n. 297;
RITENUTA l’opportunità di procedere all’adozione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 6, del richiamato decreto direttoriale del 20 dicembre 2001;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
Articolo 1
1. E’ formalmente costituito l’albo degli esperti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L’albo è consultabile al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce “Albo degli Esperti”.
2. Il presente decreto è comunicato al Comitato di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche ai fini della definizione dei criteri per la permanenza degli esperti nell’albo e delle relative modalità di verifica.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana