IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato PNR), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
VISTO, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/00 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del PNR;
VISTO l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge 388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;
TENUTO CONTO che il PNR trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, registrato alla Corte dei Conti il 14 marzo 2001, recante: “Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base”;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del predetto decreto che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;
VISTI i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. nn. 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi dell’articolo 8 del predetto Decreto Ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, progetti nell’ambito, rispettivamente, dei Programmi Strategici: Post Genoma; Nuova Ingegneria Medica; Neuroscienze; Tecnologie Abilitanti per la Società della Conoscenza-ICT; Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo Integrato dei materiali; Eredità e Prospettive nelle Scienze Umane; Scienza e Tecnologia nella Società della Conoscenza; Tutela dei Diritti e della Sicurezza dei Cittadini;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali che disciplina il cofinanziamento, secondo le disposizioni dell’articolo 6 del richiamato decreto ministeriale n. 199-Ric. del 8 marzo 2001, di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base coerenti con le tematiche di cui agli ivi previsti Programmi Strategici;
VISTO il Decreto direttoriale n. 816-Ric. del 2 agosto 2001, come integrato con Decreto Direttoriale del 14 settembre 2001, che ha fissato al 1 ottobre 2001 il termine di decorrenza per la presentazione dei suddetti progetti;
VISTE le disponibilità del FIRB destinate al finanziamento dei predetti progetti;
CONSIDERATO il numero delle domande di cofinanziamento sinora pervenute relativamente ai progetti richiamati;
RITENUTA l’opportunità, al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse disponibili, di sospendere la ricezione di ulteriori domande di cofinanziamento;
D E C R E T A
Articolo unico
1. A decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale è sospesa la ricezione di nuove domande per il cofinanziamento di progetti autonomanente presentati ai sensi dell’articolo 6 del Decreto ministeriale n. 199-Ric. del 8 marzo 2001.
2. Con specifico decreto direttoriale si darà formale comunicazione della conclusione del periodo di sospensione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.