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Allegato a:

DPCM 30 aprile 1997



TABELLA n. 1

LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI
DELLA CONDIZIONE ECONOMICA E DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE


    1. L'Indicatore della Condizione Economica è definito con modalità specifiche sulla base della natura del reddito nel modo seguente:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati: il dato corrispondente all'imponibile definito in sede di dichiarazione sostitutiva dei datori di lavoro o degli enti eroganti. Gli emolumenti arretrati ed il trattamento di fine rapporto non concorrono alla formazione dell'Indicatore della condizione economica.

b) redditi da lavoro autonomo:
b1) impresa individuale, esercizio di arti o professioni: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi ovvero, se maggiore, quanto desunto dall'applicazione dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi 181-189, così come definiti dal relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno di riferimento;
b2) collaborazione coordinata e continuativa ed altri redditi di lavoro autonomo: il corrispondente importo che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

c) redditi da partecipazione in società di capitale:
c1) le partecipazioni sino al dieci per cento del capitale sociale, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate sulla base degli utili e dividendi distribuiti, che risultano dalla dichiarazione dei redditi;
c2) le partecipazioni in misura superiore al dieci per cento, riferito al complesso dei componenti del nucleo familiare convenzionale, sono valutate nel modo seguente:
- Spa o Sapa: l'utile fiscale netto della società che risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, moltiplicato per la quota di partecipazione;
- Srl: il maggior valore tra l'utile distribuito e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione;
d) redditi derivanti da società di persone, di associazione tra persone e assimilate, da impresa familiare: il maggior valore tra l'utile distribuito e quello definito sulla base dei parametri di cui all'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, moltiplicato per la quota di partecipazione.

e) redditi dei terreni e da impresa agricola e/o di allevamento: il reddito è determinato in base alla redditività per ettaro e per capo di allevamento, riferita alla regione o all'area specifica in cui l'attività è collocata. I dati, ricavati dalla elaborazione delle informazioni fornite dalla rete contabile dell'Unione Europea (tabella n. 2), sono annualmente aggiornati con decreto del Ministro entro il 28 febbraio. Non sono presi in considerazione i redditi relativi ai terreni non coltivati e sottoposti al regime di aiuti del set-aside obbligatorio o volontario. Le Regioni e le Università possono procedere ad ulteriori diversificazioni di tali importi in relazione alle specifiche condizioni delle diverse realtà.

f) redditi da fabbricati: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

g) altri redditi imponibili Irpef: l'importo corrispondente che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

h) Irpef: il valore dell'imposta netta a carico dei membri del nucleo familiare convenzionale, che risulta dalla dichiarazione dei redditi.

    2. Per i redditi di cui al comma 1 si fa riferimento a quelli percepiti nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.
    3. L'Indicatore della condizione patrimoniale è definito con modalità specifiche sulla base della natura del patrimonio nel modo seguente, con esclusivo riferimento alle componenti che non sono impiegate direttamente nell'attività di impresa individuale o di lavoro autonomo:

a) patrimonio immobiliare:
a1) fabbricati e terreni edificabili: il valore dell'imponibile definito ai fini Ici nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. E' esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà a condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile definito ai fini Ici. Le regioni e le università stabiliscono, per gli interventi di rispettiva competenza, i criteri per la valutazione degli immobili di cui i componenti del nucleo familiare convenzionale dispongano a titolo di nuda proprietà.
a2) terreni agricoli non destinati all'uso dell'impresa agricola, non direttamente coltivati, non gestiti in economia da imprenditori agricoli a titolo principale: il valore dell'imponibile definito ai fini Ici nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

b) patrimonio mobiliare:
b1) depositi bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
b2) fondi di investimento: ultima quotazione della Borsa valori di Milano dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
b3) partecipazioni azionarie e non azionarie: concorrono alla formazione dell'Indicatore della condizione patrimoniale solo se il nucleo familiare convenzionale possiede una quota complessiva inferiore al dieci per cento del capitale sociale della singola società. Per le società quotate in borsa la valutazione avviene con riferimento all'ultima quotazione della borsa di Milano dell'anno precedente alla presentazione della domanda; per le società non quotate la valutazione avviene moltiplicando il valore del patrimonio netto che risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, moltiplicato per la quota di partecipazione.

    4. Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente considerati parte del nucleo familiare convenzionale concorrono alla formazione degli Indicatori della condizione economica e della condizione patrimoniale nella misura del 50%.

    5. I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda sono valutati, secondo le stesse modalità di cui al comma 1 ove applicabili, sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno, determinato con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, corretto in relazione al valore del reddito medio nazionale a parità di potere d'acquisto. I valori dei coefficienti di correzione sono indicati nella tabella n. 3 e sono aggiornati annualmente entro il 28 febbraio con decreto del Ministro. Per tali redditi, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione.

    6. I patrimoni disponibili all'estero sono valutati solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di 1 milione a metro quadro.


 
   

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