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Emblema Repubblica Italiana
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DIPARTIMENTO AFFARI ECONOMICI
Uff. III

 

Protocollo: n. 523 Roma, 12 marzo 1998
   
 

AI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ
ED ISTITUTI UNIVERSITARI
LORO SEDI

AI DIRETTORI DEGLI OSSERVATORI
ASTRONOMICI, ASTROFISICI, ECC.
LORO SEDI

 

OGGETTO: Rapporti contrattuali per attivitā di ricerca.
Nota esplicativa

        L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che le Università, nell'ambito della disponibilità del bilancio, possano conferire "assegni per la collaborazione ad attività di ricerca", nonchè "contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca", con ciò ampliando il panorama delle opportunità offerte agli Atenei in tema di accesso, soprattutto dei giovani, alle attività di ricerca.
        Si ritiene opportuno fornire alcune essenziali linee riepilogative delle diverse possibilità oggi esistenti nell'indicata materia.

A. Assegni di ricerca
        La ricordata disposizione della legge 449/'97 indica come possibili destinatari degli assegni "dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca". Il rapporto di collaborazione non è pertanto attivabile - oltre che con il "personale di ruolo" presso le Università (per l'espressa esclusione contenuta nella norma in esame) - con neo-laureati privi di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato.
        La norma in esame demanda alle Università l'adozione di apposite disposizioni che assicurino idonee procedure di valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità dei bandi e degli atti relativi al conferimento degli assegni, stabilendo inoltre che il Ministro provveda con proprio decreto a determinare gli importi e le modalità di conferimento dei medesimi.
        E' stato allo scopo predisposto l'unito decreto che si trasmette in copia per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la fissazione dell'importo dell'assegno, che potrà essere anche differenziato, purchè entro il limite minimo e massimo fissato rispettivamente in 25 e 30 milioni di lire annui lordi.
        L'attività di ricerca in parola, che presenta caratteristiche di flessibilità particolarmente rispondenti alle esigenze delle attività stesse, deve presentare le seguenti caratteristiche:

  1. carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
  2. stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto,
  3. svolgimento in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza orario di lavoro predeterminato.

        Come disposto dalla stessa legge 449/'97, gli assegni in questione sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono invece gravati della ritenuta previdenziale del 12 per cento, a norma dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, come modificato dall'art.59, comma 16, della medesima legge 449/'97.
        Con riferimento alla ministeriale n. 2867 del 15.12.1997 con cui lo scrivente ha provveduto ad assegnare a ciascun Ateneo apposito stanziamento, si ribadisce che tale intervento, da consolidare nei successivi esercizi, finalizzato all'espletamento delle attività poste in essere per il rilancio della ricerca nazionale in attuazione della richiamata L. 449/'97, è da intendersi disposto a titolo di cofinanziamento. Per l'attivazione degli assegni in argomento la quota a carico dell'Ateneo dovrà essere superiore o almeno pari al 50 % di tale assegnazione.

B - Contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca.
        Il medesimo comma 6 dell'art. 51 della legge 449/'97 contempla espressamente la facoltà per le Università di stipulare, "per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca", appositi contratti d'opera ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
        A tali contratti, che la legge espressamente dichiara "compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati", si applica - in materia fiscale, assistenziale e previdenziale - la disciplina prevista per i rapporti di lavoro autonomo.

C - Assunzione di ricercatori a tempo determinato.
        E' confermata la facoltà per le Università di stipulare altresì contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, con riferimento a specifici programmi di ricerca di durata temporalmente definita, in conformità ai criteri e alle previsioni normative indicate con la nota ministeriale del 17 marzo 1997.
        Pertanto, i contratti stipulati sulla base della predetta nota ministeriale restano pienamente in vigore. Si precisa soltanto che la relativa retribuzione, alla luce dei sopra ricordati nuovi indirizzi normativi, può non essere, per il futuro, necessariamente parametrata a quella dei ricercatori non confermati.
        Resta comunque fermo che, trattandosi - nella fattispecie - a tutti gli effetti di rapporti di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato, per tali contratti si applica la disciplina fiscale, assistenziale e previdenziale prevista per i redditi derivanti da lavoro dipendente.

* * *

        Si fa presente infine che, a chiusura dell'esercizio 1998, sarà cura di codesto Ateneo fornire, a mezzo di modello riepilogativo predisposto da questo Ufficio, elementi informativi sull'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e sull'avvenuto stanziamento aggiuntivo da parte dell'Ateneo, nel rispetto del criterio del co-finanziamento, nonché pareri e valutazioni in merito all'applicazione dei nuovi strumenti contrattuali.

 

IL MINISTRO
(f.to Berlinguer)



Allegati:
Tabella risorse assegnate

Documenti correlati:
d.m. del 11/02/98: Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca

 
   

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