Alcuni Atenei hanno segnalato la presentazione di opposizioni agli elenchi elettorali relativamente alla inclusione di professori di I fascia già vincitori di concorsi i cui atti sono stati recentemente annullati con sentenze del giudice amministrativo.
Al riguardo si fa presente che le predette sentenze non sono passate in giudicato, in quanto impugnate in secondo grado o con ricorso per revocazione, e che, comunque, la eventuale ripetizione del concorso non comporta la necessità del previo annullamento delle nomine dei vincitori, che può essere differito all'esito della rinnovazione della procedura concorsuale.
La legittimità di tale determinazione trova conforto, oltre che in un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, anche in una recente sentenza con la quale il TAR Lazio, pronunciando in merito all'annullamento della nomina di un vincitore disposto in ottemperanza a giudicato, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio affermando che "l'Amministrazione non poteva procedere, anche nell'interesse dell'attività didattica, a disporre la cessazione del ricorrente dalla qualifica di professore universitario prima della rinnovazione della procedura concorsuale" (sentenza n.3051/98).
In tal senso si è anche recentemente pronunciata la Sezione seconda del Consiglio di Stato (parere n.461 del 21 aprile 1999).