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Decreto Ministeriale 23 aprile 2001 prot. n. 96/2001

Decreto criteri ripartizione FFO e interventi di riequilibrio per l'esercizio 2001


Emblema Repubblica Italiana
logo murst il ministro


VISTA la legge 168/89 istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTO l’art.5 comma 8 della legge 24.12.1993, n.537;

VISTO il maggiore stanziamento disponibile sul Cap.1263 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2001;

VISTA la legge 19.10.1999, n.370 ed in particolare l’art. 2, comma 2;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario in data 28.2.2001;

RITENUTO di definire contemporaneamente la ripartizione del maggiore stanziamento disponibile nonché gli interventi di riequilibrio per l’esercizio 2001;

SENTITI il Consiglio Universitario Nazionale, la Conferenza Permanente dei Rettori e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) alle Università, Politecnici ed Istituti Universitari saranno operate secondo i seguenti criteri:

Art. 1 - Consolidamento del FFO attribuito alle singole istituzioni per il 2000, tenuto conto del complessivo effetto dell’intervento di riequilibrio per tale anno e copertura delle obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei precedenti esercizi, in particolare per quanto attiene: agli interventi previsti nell’ambito della Programmazione 1998/2000 da consolidarsi a decorrere dal presente esercizio; al completamento degli interventi disposti con l’art.8 del D.M.n.340 del 27.7.2000; allo stanziamento per le Scuole superiori ad ordinamento speciale di cui all’art.56 comma 5 della legge n.388 del 23.12.2000, nonché alle assegnazioni, a titolo di una tantum, relative alle quote di accordi di programma già formalizzati ed al saldo degli oneri arretrati dal 1994 al 1999 per trattamenti di quiescenza (indennità una tantum in luogo di pensione e costituzione di posizione assicurativa presso l’Inps) già corrisposti dagli Atenei.

Art. 2 - Interventi per il riequilibrio

Per la definizione quantitativa degli interventi di riequilibrio nei confronti di ciascuna istituzione viene utilizzato il Modello già predisposto dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario nel 1998 (utilizzato per gli anni 1998, 1999 e 2000) senza alcuna variazione nei valori dei parametri ivi indicati (allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto, con particolare riferimento ai paragrafi 5.1 e 5.2).

Ai fini del calcolo, i dati  sugli studenti iscritti da utilizzare sono quelli - trasmessi dalle singole istituzioni all’Ufficio statistico del MURST - relativi all’a.a.1999/2000, depurati del numero degli iscritti a corsi di studio attivati autonomamente, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali (DPR.25/98 art.2 c.4), nonché di quelli iscritti ai corsi di laurea e di diploma in scienze motorie.

Per l’accelerazione del processo di riequilibrio viene destinata, con prelievo dalle maggiori disponibilità del capitolo 1263, una quota pari a 112 miliardi da ripartire fra quegli Atenei che presentano un valore di FFO calcolato, secondo il Modello di cui all’allegato 1, superiore del 10% ed oltre rispetto a quello effettivo.

Per il corrente anno la riduzione del FFO consolidato, da destinare per la quota di riequilibrio, viene stabilita nella percentuale del 8,5 %, da operarsi dopo l’intervento di cui al comma precedente e tenendo conto delle assegnazioni consolidate di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto.

Per il riequilibrio ordinario non si opera alcuna riduzione o incremento di FFO per quelle istituzioni che presentino una posizione, tra valori calcolati ed effettivi, al +/- 7%. Per valori superiori a tale differenza la riduzione di FFO terrà comunque conto di tale soglia.

Per le istituzioni con valore di FFO calcolato inferiore del 7% a quello effettivo si procederà alla riduzione dell’importo risultante per il 50% nel corrente esercizio e per la restante quota nell’anno 2002.

Per le istituzioni con valori di FFO calcolato superiore del 7% a quello effettivo si procederà all’attribuzione dell’intervento di riequilibrio con prelievo di quanto necessario dalle risorse del cap. 1263.

Art. 3 - Interventi di sostegno per l’avvio della riforma didattica

Per le esigenze di avvio dei corsi di laurea (di cui al DM 4/8/2000) vengono destinati 200 miliardi, consolidabili negli anni successivi previa verifica sulla effettiva utilizzazione per le finalità che determinano l’intervento specifico.

Le modalità di ripartizione delle risorse assegnate per il presente intervento, suddivise in tre quote, sono indicate nell’allegato 2, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4 - Intervento per incentivare la mobilità dei docenti

A valere sulle maggiori risorse del capitolo 1263 per il 2001, sono destinati 10 miliardi per incentivare, mediante cofinanziamento, la mobilità del personale docente tra le istituzioni universitarie.

Gli interventi di cofinanziamento, che avranno effetto dalla data di effettiva entrata in servizio dei docenti interessati, sono commisurati nella misura unitaria annua, da consolidarsi interamente nel FFO degli anni successivi, pari a:

  • 100 milioni per i professori di I^ fascia
  • 75 milioni per i professori di II^ fascia
  • 50 milioni per i ricercatori.

Gli interventi sono riservati a favore di quelle istituzioni che, nel periodo 2.11.2000 1.11.2001, abbiano assunto in servizio docenti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • chiamate di professori (I^ e II^ fascia) idonei in valutazioni comparative, di cui alla Legge n.210/98, che non abbiano prestato servizio, negli ultimi 10 anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell’istituzione chiamante. Sono escluse dal presente intervento le chiamate del primo idoneo su concorsi banditi dall’Ateneo stesso, nonché le chiamate effettuate dalla sede gemmante su concorsi banditi dalla sede gemmata.
  • trasferimenti di professori ordinari, di professori associati confermati e ricercatori confermati che non abbiano prestato servizio di ruolo, negli ultimi 10 anni, nella sede chiamante e che non provengano dai ruoli di università della stessa regione. Le sedi gemmate di nuova istituzione, potranno derogare al vincolo della provenienza extra regionale, purché non si tratti di personale proveniente dalla sede gemmante.

L’incentivo in parola potrà essere disposto, per le chiamate per trasferimento, soltanto nei casi in cui gli inquadramenti in questione vengano operati in quelle facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi) e docenti di ruolo, sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle stesse facoltà, ridotto del 30%.

Fermo restando il rispetto dei vincoli connessi alla mobilità dei docenti, previsti dalla normativa vigente (art.3 legge n.210/98), nei casi di cessazione nell’arco di tre anni dalla data della loro presa di servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo all’incentivo, si procederà al corrispondente recupero di quanto assegnato.

Art.5 - Chiamate di studiosi ed esperti stranieri o italiani residenti all’estero

Sulla base delle modalità già previste con il D.M. n.13 del 26.1.2001:

  • 20 miliardi sono destinati alla copertura di contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica.
  • 20 miliardi potranno essere utilizzati per sostenere specifici programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti di cui al punto precedente.
  • 10 miliardi sono destinati ad incentivare le chiamate nel ruolo della docenza di prima fascia di docenti in possesso dei requisiti di legge, stranieri o italiani impegnati stabilmente all’estero in attività didattiche o di ricerca nell’ultimo triennio.

Eventuali disponibilità non utilizzate per gli interventi del presente articolo, integreranno le risorse previste al precedente art.4.

Art.6 - Nuovi Atenei

Per le particolari esigenze connesse con la fase di avvio dei nuovi Atenei, verranno ripartiti 20 miliardi, fra le sei nuove sedi, in proporzione agli studenti iscritti nell’a.a.1999/2000.

Art.7 - Sostegno per gli atenei in ambiti regionali in situazione di disagio socio-economico

Vengono destinati 30 miliardi, consolidabili negli esercizi successivi, quale intervento di sostegno per gli atenei operanti in regioni economicamente svantaggiate di cui all’obiettivo 1 della UE, e saranno ripartiti mediante applicazione, limitatamente all’insieme di università interessate a questo specifico intervento, del Modello utilizzato per il riequilibrio.

Art.8 - Incentivi di cui all’art.2 della Legge 370/1999

Vengono destinati 60 miliardi complessivi, non consolidabili per gli esercizi successivi, nella misura indicata per ciascuno dei seguenti obiettivi:

  • 40 miliardi da ripartire tra quegli atenei che hanno ottenuto nei bandi di cofinanziamento per i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), per il quadriennio1997-2000, valori superiori alla media nazionale nelle specifiche aree scientifico-disciplinari (DPCM 6.8.1990 n.282) con riferimento agli indicatori e con le modalità specificate nell’allegato documento tecnico (allegato 3), facente parte integrante del presente decreto.
  • 8 miliardi per incentivare il numero di laureati che hanno conseguito il titolo con una durata degli studi più prossima a quella legale prevista per il corso stesso, utilizzando a tal fine i dati relativi alla età anagrafica dei soggetti all’atto del conseguimento dei titoli nel1999.
  • 8 miliardi per incentivare la minore percentuale di "abbandono" fra il primo ed il secondo anno di iscrizione, all’uopo utilizzando il numero degli studenti iscritti al primo anno che non hanno superato alcun esame;
  • 4 miliardi per incentivare la minore spesa, nell’anno 2000, per gli assegni fissi al personale di ruolo, rapportata al FFO stimato con il calcolo di cui all’art.2.

Art. 9 - Supporto ai Nuclei di Valutazione

In considerazione dei complessi e maggiori compiti attribuiti ai Nuclei di Valutazione dalla legge 370/99 e valutata la necessità di dotare gli stessi di idonee strutture di supporto, si attribuisce, a ciascuna sede, quale intervento consolidabile la somma di 150 milioni. Tali risorse dovranno essere rigorosamente utilizzate per quanto in parola.

Art.10 - Consolidamento interventi per il miglioramento del rapporto studenti-docenti di cui all’art.6 del D.M. n.340 del 27.7.2000.

Dopo l’ultimo bando concorsuale del corrente anno, verrà operata una ricognizione delle procedure attivate da ciascuna sede universitaria, al fine di verificarne la rispondenza con le segnalate situazioni di squilibrio che hanno determinato l’assegnazione finalizzata dello scorso anno pari a complessivi 90 miliardi. Successivamente a tale verifica, si procederà al consolidamento o meno, delle risorse in parola. Eventuali riduzioni delle assegnazioni già comunicate, verranno ripartite, allo stesso titolo, fra quelle sedi che hanno correttamente utilizzato le risorse assegnate per colmare gli squilibri segnalati.

Art. 11 - In considerazione dell’eccezionalità della situazione dell’Università degli studi di Roma "La Sapienza", da tempo impegnata nell’avvio del complesso processo di decentramento e riarticolazione in una pluralità di atenei federati, che non le ha permesso di utilizzare quota delle risorse previste nella programmazione 1998-2000 per il decogestionamento dei mega atenei, non si applica alla predetta Università la manovra di riequilibrio per l’anno 2001 e per la quota residua del riequilibrio 2000.

Art.12 - L’eventuale residuo stanziamento che, dopo gli interventi di cui ai precedenti articoli, risultasse ancora disponibile, verrà destinato alla copertura di motivati ed eccezionali interventi di sostegno che dovessero emergere nel corso del corrente esercizio.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione ai competenti Organi di controllo.



Roma, 23 aprile 2001
Prot. n. 96/2001

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(f.to Guerzoni)


(Registrato alla Corte dei Conti l’8 giugno 2001 reg. 2 foglio 359)


 
   

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