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Decreto Ministeriale 8 marzo 2001 

Criteri e modalitą procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base


Emblema Repubblica Italiana
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VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168: “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999: “Regolamento recante norme concernenti l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per lasemplificazione amministrativa”, che, all’art. 11, comma 1, lett. D), delega il Governo ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso;

VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 dell’ 1 dicembre 1998 “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l’articolo 104 istitutivo del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base;

VISTO, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 104 che prevede come il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con proprio decreto, determini i criteri e le modalità procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del predetto FIRB;

TENUTO CONTO del Programma Nazionale per la Ricerca, approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2000, che, in coerenza con le relative Linee Guida (accolte dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica nella seduta del 25 maggio 2000 e recepite nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 giugno 2000), trova nel FIRB uno degli strumenti per la realizzazione degli obiettivi ivi prefissati;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il DPR 3 giugno 1998, n. 252: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazione e delle informazioni antimafia”;

D E C R E T A

Titolo I

(Principi Generali)

Articolo 1

(Criteri e modalità procedurali)

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell’art. 104, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri e le modalità procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) istituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST).

Articolo 2

(ambito operativo)

1. In attuazione dell’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il MURST interviene, attraverso le risorse del FIRB, a sostegno di attività di Ricerca di Base definite come attività che mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.

Articolo 3

(modalità procedurali)

1. Gli specifici interventi a favore delle attività di cui all’articolo 2 sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale.

2. Secondo modalità procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di:

a) progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale.

3. Secondo modalità procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di:

a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;

b) progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali;

c) progetti per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell’articolo 7 e al comma 5 dell’articolo 8, per tutti gli interventi, il MURST concede un contributo alla spesa nella misura pari al 70% dei costi riconosciuti ammissibili.

 

Articolo 4

(Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base)

1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle disponibilità annuali del FIRB, ripartite con decreto del MURST in coerenza con i criteri contenuti nel Programma Nazionale per la Ricerca di cui al D.Lgs. n. 204/98.

2. Il MURST, nel rispetto delle disposizioni seguenti, cura l’istruttoria dei progetti di cui all’articolo 3 del presente decreto avvalendosi di una specifica Commissione (di seguito denominata Commissione) nominata dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

3. La Commissione di cui al precedente comma 2, per la valutazione degli aspetti di natura tecnico-scientifica delle iniziative, acquisisce il parere, con onere a carico del FIRB, di esperti, anche internazionali, all’uopo nominati dal MURST.  

4. La Commissione, per gli adempimenti di propria competenza, si riunisce con cadenza almeno mensile ed è composta da:

-         un componente designato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con funzioni di Presidente;

-         un componente designato dal CUN unitamente al relativo supplente;

-         un componente designato dalla CRUI unitamente al relativo supplente;

-         un componente designato dal Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca (CEPR), unitamente al relativo supplente;

-         un componente designato dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) unitamente al relativo supplente;

-         un componente designato dall’Assemblea della Scienza e della Tecnologia (AST) unitamente al relativo supplente;

-         due componenti designati dal Comitato Nazionale per l’Economia e il Lavoro (CNEL) unitamente ai relativi supplenti, in rappresentanza, rispettivamente, del mondo imprenditoriale e delle forze sociali;

-         un componente designato dalla IV Commissione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) unitamente al relativo supplente;

-         il Presidente del Comitato di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e relativo supplente.

 

5. Nelle more della costituzione dell’AST, e sino alla relativa designazione, la competenza al riguardo è attribuita al Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

 

Articolo 5

(soggetti ammissibili)

1. Sono ammissibili a beneficiare degli interventi a favore dei progetti di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera a), e secondo le modalità disciplinate nelle ulteriori disposizioni del presente decreto, i seguenti soggetti:

a)      università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;

b)      enti di Ricerca, di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;

c)      ricercatori universitari, purchè i relativi regolamenti universitari ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e abbiano definito la disciplina per i diritti di proprietà intellettuale;

d)      ricercatori e tecnologi dipendenti dagli enti di ricerca di cui al precedente punto b): per tali soggetti si osservano i principi dettati dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999;

e)      altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca.

2. Con riferimento agli interventi a favore dei progetti di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettere a) e b), sono ammissibili esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), e) del presente articolo,

3. Con riferimento agli interventi di sostegno a favore dei progetti di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera c), sono ammissibili i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), e) del presente articolo, nonchè le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. In tutti i casi in cui, nella realizzazione del progetto, sia prevista la partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi, il contributo è concesso purchè:

a)      sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;

b)      gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui ai commi precedenti;

ovvero:

c)      i soggetti di cui al comma precedente ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;

d)      sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.

 

TITOLO II

(attività finanziabili con procedimento valutativo)

Articolo 6

(progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale)

1. Ai fini dell’ottenimento degli interventi a favore della realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del presente decreto, uno o più dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, inoltra, al MURST, la relativa domanda redatta, in n. 4 copie, secondo lo schema pubblicato unitamente al presente decreto e del quale non costituisce parte integrante.

2. Il MURST, verificatane la regolarità, trasmette la documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento, ad uno o più degli esperti di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto, individuati sentita la Commissione di cui al comma 2 dello stesso articolo 4, per le valutazioni di natura tecnico-scientifica. 

3. L’esperto, entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al MURST l’esito della propria istruttoria effettuata sulla base dei seguenti criteri:

-         rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti;

-         collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale, nonchè con studiosi di chiara fama internazionale;

-         risultati attesi e al relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale;

-         coerenza con gli indirizzi del Programma Nazionale della Ricerca;

-         eventuale previsione di inserimento di giovani competenze all’interno dei progetti con meccanismi contrattuali flessibili ed economicamente competitivi.

4. Il MURST, acquisito il parere della Commissione espresso sulla base della valutazione dell’esperto di cui al precedente comma, adotta, con proprio decreto, la relativa determinazione.

5. Il decreto di concessione, completo del relativo disciplinare, definisce le specifiche modalità di erogazione, nonchè le modalità di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti. 

6. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

-         spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

-         spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca nella misura forfetizzata del 60% del costo del personale;

-         spese per l’acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell’attività oggetto del progetto;

-         spese per stages e missioni all’estero di ricercatori coinvolti nel progetto;

-         costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l’attività di ricerca;

-         altri costi di esercizio (ad es. costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all’attività di ricerca;

7. I progetti sono ammessi al finanziamento nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione al MURST che, in caso di esaurimento delle risorse disponibili, ne da tempestiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Per i progetti ammessi all’intervento, i relativi costi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda.

8. Il decreto di cui al precedente comma 5 può prevedere la concessione di una anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo, subordinata alla presentazione di idonea garanzia ove tra i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla quota di relativa competenza.

9. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Essi sono, inoltre, notificati alla Commissione di cui al precedente articolo 4, comma 2, nonchè alla Segreteria Tecnica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/98 e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all’articolo 5 dello stesso decreto.

 

TITOLO III

(attività finanziabili con procedimento negoziale)

Articolo 7

(progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private)

1. Al fine di contribuire al potenziamento del patrimonio infrastrutturale di ricerca del Paese accrescendone la capacità competitiva anche a livello internazionale, il MURST, previo parere della Commissione di cui all’articolo 4, comma 3, del presente decreto, e tenuto conto delle indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca, può provvedere alla conclusione, con uno o più dei soggetti di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettere a), b) e), di accordi per la realizzazione di specifiche iniziative. 

2. Le iniziative di cui al comma precedente dovranno presentare carattere di multidisciplinarietà, molteplicità di scopi applicativi, forte rilevanza scientifica internazionale.

3. Gli accordi predetti sono definiti sulla base di specifiche proposte avanzate al MURST dai soggetti di cui al comma precedente. 

4. Le proposte sono sottoposte alla Commissione che, avvalendosi degli esperti, esprime la propria valutazione di natura tecnico-scientifica.

5. Acquisita la valutazione della Commissione, il MURST sottoscrive l’accordo previo parere della IV Commissione del CIPE. L’accordo definisce le modalità di realizzazione delle attività, le modalità di erogazione dell’agevolazione, nonchè le modalità di controllo delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

6. L’accordo deve prevedere l’inserimento, all’interno delle strutture partecipanti e ai fini dello sviluppo delle attività, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3, è a totale carico del FIRB.

7. Fatto salvo quanto specificatamente disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 dell’articolo 6. 

 

Articolo 8

(progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale)

1. Ai fini, prioritariamente, dell’attuazione del Programma Nazionale della Ricerca, il MURST, con proprio decreto, e previo parere della Commissione, invita i soggetti ammissibili di cui al precedente art. 5, comma  1, lettere a), b), e), a presentare i progetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b), sulle tematiche individuate indicando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali di durata e i limiti di costo.

2. La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

-         innovatività della metodologia proposta;

-         rilevanza e/o originalità dei risultati attesi;

-         potenzialità di promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali;

-         integrazione tra attività di ricerca e di alta formazione;

-         partenariato pubblico-privato realizzata anche attraverso l’azione di associazioni di categoria;

-         coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta progettuale.

3. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque favorire la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati.

4. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si applicano le procedure indicate all’articolo 6 del presente decreto, salva l’applicazione delle disposizioni seguenti.

5. Ogni progetto deve prevedere l’inserimento, all’interno delle strutture proponenti e/o partecipanti, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, secondo le forme di legge e per una durata almeno triennale. Il relativo costo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3, è a totale carico del MURST.

TITOLO IV

(disposizioni finali)

Articolo 9

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



Roma, 8 marzo 2001

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(On. Ing. Antonino CUFFARO)

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Modulistica

 
   

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