Il MINISTRO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 15 marzo 1999, n. 62 che prevede la trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo della fisica e Centro di studi e ricerche;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza dell'11 ottobre 1999;
VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DAGL/1.1.4/31890/4.23.37 del 14 dicembre 1999;
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1
Istituzione
1. Ai sensi della legge 15 marzo 1999, n. 62, è istituito il Museo della fisica e Centro studi e ricerche, denominato "Enrico Fermi" che ha sede in Roma, Via Panisperna n. 89.
2. Il Museo e Centro studi e ricerche ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. All'attività dell'ente concorrono, tramite rapporto convenzionale, con apporto scientifico e con eventuali contributi finanziari, l'università "La Sapienza" di Roma, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), nonché, alle medesime condizioni mediante stipulazione di convenzioni integrative, altre università ed istituzioni di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere, che ne facciano richiesta. Possono, inoltre, fornire la sola collaborazione scientifica anche gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 2
Finalità del Museo e del Centro studi e ricerche
1. Il Museo della fisica e il Centro studi e ricerche persegue le seguenti finalità:
a) promuovere e diffondere la conoscenza della storia della fisica italiana, con particolare riguardo all'attività di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricerca;
b) promuovere, programmare e realizzare studi e ricerche nel settore della fisica facilitando la collaborazione scientifica fra ricercatori italiani e stranieri;
c) consentire ai ricercatori che operano presso il Centro di utilizzare la più avanzata strumentazione messa a disposizione dai soggetti convenzionati, i quali concorrono, altresì, a fornire l'assistenza tecnica e il supporto scientifico per lo svolgimento delle ricerche;
d) promuovere la diffusione dei risultati dell'attività scientifica svolta anche attraverso l'organizzazione di mostre temporanee e permanenti sui risultati delle ricerche;
e) assicurare, dopo il ripristino, la conservazione degli ambienti originari, del materiale scientifico e delle attrezzature, dei laboratori e della biblioteca esistenti;
f) acquisire ulteriore materiale scientifico di valore storico;
g) consentire l'apertura al pubblico dei locali, dei laboratori della biblioteca nonché la visione del materiale scientifico.
Art. 3
Organizzazione e funzionamento
1. L'ente adotta propri regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il personale. I regolamenti sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che li approva, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e previa acquisizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, del parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i regolamenti sono emanati anche in assenza dell'approvazione ministeriale.
Art. 4
Patrimonio e risorse finanziarie
1. Il patrimonio del Museo è costituito dagli apporti che saranno attribuiti all'ente in materiali o altri beni mobili e immobili, per effetto di lasciti, donazioni, cessioni da parte dei soggetti convenzionati e da terzi.
2. Sono altresì assegnati all'ente in uso perpetuo e gratuito l'edificio sito in Roma, Via Panisperna n. 89, nonché le attrezzature esistenti.
3. Le risorse finanziarie sono costituite:
a) dai contributi previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5 della legge 15 marzo 1999, n. 62;
b) da altri contributi di amministrazioni pubbliche e private;
c) dai contributi erogati dai soggetti che concorrono, in via ordinaria, previa convenzione, alle attività dell'ente;
d) dai proventi di attività proprie ivi comprese le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Museo e da corrispettivi di contratti e convenzioni con terzi;
e) da lasciti, donazioni e altri atti di liberalità.
Art. 5
Programmi di attività
1. Il Museo e Centro studi opera secondo un programma di attività triennale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che viene trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il quale ne valuta la coerenza anche con il programma nazionale di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e lo approva nel rispetto dei termini e con le modalità previste all'articolo 3.
Art. 6
Organi dell'ente
1. Organi dell'ente sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di Amministrazione;
c) il direttore del Museo;
d) il collegio dei revisori.
Art. 7
Presidente
1. Il presidente, è nominato fra personalità di alta qualificazione scientifica nel settore della fisica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende alle attività del Centro studi e ricerche, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere.
2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, è collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 8
Consiglio di Amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, rispettivamente designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Presidente dell'INFN, dal Presidente dell'INFM, dal rettore dell'università "La Sapienza" di Roma.
2. Il consiglio può essere integrato da un rappresentante designato da una delle altre istituzioni convenzionate che assicura il maggior contributo finanziario per il funzionamento del Museo.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Assiste alle riunioni del consiglio con voto consultivo, il direttore del Museo.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Il consiglio di Amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 3;
c) approva i programmi di ricerca di cui all'articolo 5;
d) impartisce al direttore del museo le linee guida sulla gestione del Museo anche ai fini della fissazione degli orari di visita, della determinazione del prezzo di ingresso e delle relative modalità di riscossione.
Art. 9
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto nel modo seguente:
a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) un revisore effettivo, ed uno supplente designati dal Ministro per i beni e le attività culturali.
c) un revisore effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I componenti, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Per la validità delle sedute del collegio è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
Art. 10
Direttore del Museo
1. Il direttore del Museo, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 1999, sovrintende alla organizzazione, alla gestione dei servizi del Museo, coordinando le attività scientifiche, tecniche e amministrative secondo le linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e predispone il regolamento di funzionamento del Museo di cui all'articolo 4.
2. Il direttore del Museo dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, è collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.
Art. 11
Indennità di carica e incompatibilità
1. Al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e al direttore del Museo sono attribuite indennità di carica determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il presidente, il direttore del Museo e i componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
Art. 12
Personale
1. Il personale scientifico è costituito da professori e ricercatori delle università e da ricercatori delle istituzioni di ricerca convenzionate i quali operano presso il Centro studi secondo le modalità stabilite nelle stesse convenzioni e nel regolamento di funzionamento di cui all'articolo 3, compatibilmente con lo svolgimento dei compiti istituzionali presso gli enti di provenienza e senza oneri aggiuntivi per il Centro studi.
2. La dotazione organica del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stabilita con i regolamenti di cui all'articolo 3 in misura non superiore a dieci unità ed è articolata in ruoli, livelli e profili professionali, in relazione alle esigenze dell'ente. Le modalità di assunzione e il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per i servizi direttivi, tecnici e amministrativi è utilizzato, altresì, personale tecnico e amministrativo comandato dalle istituzioni convenzionate in numero determinato dal regolamento di funzionamento di cui all'articolo 3. Il predetto personale, se dipendente da pubbliche amministrazioni statali può essere collocato fuori ruolo.
4. Entro i limiti del proprio bilancio l'ente può stipulare contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale anche ai fini del funzionamento del Museo.
Art. 13
Valutazioni e controlli
1. Il Museo della fisica e Centro studi e ricerche è soggetto al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e al Ministro per la funzione pubblica. I bilanci preventivi e i conti consuntivi sono approvati nel rispetto degli stessi termini e modalità indicati all'articolo 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.