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Legge 15 marzo 1999, n. 62
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1999
Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche
Lavori preparatori
disegno di legge d'iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, CORTIANA, PIERONI, LA LOGGIA, SCHIFANI, LORENZI, D'ALESSANDRO PRISCO, PASQUINI, MILIO, DE ANNA, CAMERINI, PELELLA, DE MARTINO Guido, RESCAGLIO, BRUNO GANERI, PAPPALARDO, SARACCO, DE GUIDI, TRAVAGLIA, LAURIA Baldassare, MICELE, MIGNONE, CONTESTABILE, BISCARDI, VALLETTA, RUSSO SPENA, ANDREOTTI, CARCARINO, MAGNALBÓ, MONTELEONE, SALVATO, PASQUALI, DUVA, FALOMI, FIGURELLI, CÓ, LUBRANO DI RICCO, DIANA Lorenzo, CAPALDI, FIRRARELLLO, MAZZUCA POGGIOLINI, SARTORI, SQUARCIALUPI e DE ZULUETA
approvato dalla 7º Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica l'8 luglio 1998 (V. Stampato Camera n. 5095),
modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 10 febbraio 1999 (V. Stampato Senato n. 2605-B) e approvato definitivamente dalla VII Commissione del Senato, in sede deliberante il 3 marzo 1999.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Art. 1.
1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che ivi ottennero risultati scientifici rivoluzionari per la cultura e la società del nostro tempo e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.
3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali . Il direttore del Museo é nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1999 , da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale é incrementato a tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1999 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 , nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 , allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 , nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 , allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 marzo 1999
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D' ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 prevede "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- La legge 15 marzo 1999, n. 62 prevede "Trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 prevede "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
Nota all'articolo 4:
Si riportano i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1999, n.62:
"4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica."
"5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale è incrementato a tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999."
Nota all'articolo 5:
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204:
"Art. 1. 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura (2/a).
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti, operano in coerenza con le finalità del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attività di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificità e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica."
Nota all'articolo 7:
Il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) riguarda:
"Art. 12 Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici."
Nota all'articolo 9:
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ha per oggetto "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili".
L'articolo 2403 del codice civile è il seguente:
"2403. Doveri del collegio sindacale.
Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'articolo 2421.
Nota all'articolo 10:
- Il testo del comma 3, dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1999, n.62 prevede:
"3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali."
- Per il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 si veda la nota all'articolo 7.
Nota all'articolo 12:
Si riporta il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 45. 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. [Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi].
3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."
Nota all'articolo 13:
Il titolo della legge 21 marzo 1958, n.259 è il seguente "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".
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