Titolo II
Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST).
Art. 7.
Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica
1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la
denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS.
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo le parole: "ha il compito di svolgere" sono inserite le parole:
"di promuovere e coordinare e"; la lettera c) e' sostituita dalla seguente " c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera".
3. All'articolo 2 defla legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis - Il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale".
4. All'articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399, sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio".
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