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Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
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