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Riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.)

D.M. 26 luglio 1967
pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 1967, n. 226.

1. In attesa della riorganizzazione degli istituti di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di Fisica nucleare (I.N.F.N.), costituito con decreto 8 agosto 1951 del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, è riordinato secondo le norme del presente decreto.

2. L'Istituto nazionale di fisica nucleare ha sede in Frascati presso il laboratorio nazionale del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) ed è articolato in laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi collegati.

2. L'Istituto nazionale di fisica nucleare ha sede in Frascati presso il laboratorio nazionale del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) ed è articolato in laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi collegati.

4. L'Istituto redige per ogni esercizio finanziario il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Il bilancio preventivo viene trasmesso ai Ministri di cui al successivo art. 5; il conto consuntivo è sottoposto alla approvazione degli stessi Ministri.

Nel bilancio preventivo dovranno essere iscritte le entrate, comprese quelle derivanti da convenzioni con il Comitato nazionale dell'energia nucleare e il Consiglio nazionale delle ricerche, nonché con altri enti e amministrazioni pubbliche.

Il conto consuntivo sarà trasmesso alla Corte dei conti dal Comitato nazionale dell'energia nucleare.

5. L'Istituto nazionale di fisica nucleare è sottoposto alla vigilanza dei Ministri per la pubblica istruzione, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge n. 283 del 2 marzo 1963, l'Istituto nazionale di fisica nucleare presenta ogni triennio ai Ministeri vigilanti ed al Consiglio interministeriale per la programmazione economica una relazione sul complesso delle attività svolte.

7. Sono organi dell'Istituto nazionale di fisica nucleare:

1) il Presidente;

2) il Consiglio direttivo;

3) la Giunta esecutiva;

4) il Collegio dei revisori dei conti.

I componenti degli organi di cui ai numeri 1), 2) e 3) durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di un triennio successivo.

8. Fanno parte del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare:

il presidente dell'Istituto;

i membri della giunta esecutiva;

il direttore dei Laboratori nazionali di Frascati;

il direttore dei Laboratori nazionali di Legnaro;

il direttore del Laboratorio nazionale del Gran Sasso;

i direttori delle sezioni e sottosezioni;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante del Comitato nazionale per la energia nucleare;

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due rappresentanti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

un rappresentante eletto dal personale ricercatore dell'Istituto;

un rappresentante eletto dal personale tecnico ed amministrativo dell'Istituto.

Il consiglio direttivo costituisce l'organo deliberante dell'Istituto nazionale di fisica nucleare per quanto concerne sia l'attività scientifica, sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari di cui l'Istituto dispone.

9. La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio direttivo, dei quali due con funzioni di vice presidente.

La Giunta esecutiva ha il compito:

a) di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

b) di eseguire le deliberazioni consiliari;

c) di sostituire il Consiglio direttivo in caso di urgenza, adottando i provvedimenti necessari, che entro tre mesi devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica.

Segue l'attività dei laboratori, delle sezioni, sottosezioni e gruppi; esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, le richieste di finanziamento ed esprime in ciascun caso il proprio motivato parere da sottoporre al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può inoltre delegare particolari attribuzioni alla Giunta esecutiva.

10. Il presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sarà scelto, su parere del consiglio direttivo dell'Istituto, tra i professori universitari di ruolo di discipline fisiche o fra gli esperti delle discipline stesse.

Resta in carica per un periodo di tre anni e può essere riconfermato una sola volta.

Può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ai vice presidenti.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente più anziano di età.

Il presidente, su proposta del consiglio direttivo, designa alla commissione direttiva del Comitato nazionale di energia nucleare il direttore del laboratorio nazionale di Frascati e provvede alla nomina dei direttori dei laboratori, delle sezioni, delle sottosezioni e dei gruppi dell'Istituto. Indice le riunioni del consiglio direttivo e le presiede; indice e presiede le riunioni della giunta esecutiva partecipando alle deliberazioni di entrambi i collegi con voto determinante in caso di parità. Stipula le convenzioni e i contratti in nome e per conto dell'Istituto; assicura l'osservanza dei regolamenti dell'Istituto; lo rappresenta in giudizio e sovraintende ai laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi dell'Istituto.

Il presidente può delegare ai direttori dei laboratori, delle sezioni, sottosezioni e gruppi, nei limiti di lire 30.000.000, la stipulazione dei contratti, nell'ambito delle singole dotazioni e delle competenze territoriali e scientifiche.

Alla fine del proprio mandato presenta al consiglio direttivo una relazione sul complesso delle attività di ricerca svolte dall'Istituto nazionale di fisica nucleare durante il triennio.

11. La Giunta esecutiva è convocata dal presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di uno dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per discutere ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, per deliberare sulle iniziative scientifiche, sulla istituzione o soppressione di laboratori, sezioni, sottosezioni e gruppi dell'Istituto, nonché per esprimere il proprio parere sulla relazione del presidente in merito all'attività svolta nel triennio.

Il Consiglio direttivo può inoltre essere convocato ogni qual volta il presidente ne ravvisi la opportunità o a seguito di richiesta della Giunta esecutiva o su istanza di almeno un quinto dei membri del Consiglio stesso.

12. Il presidente dell'Istituto, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo, nomina il direttore amministrativo dell'Istituto, il quale dura in carica quattro anni e può essere confermato fino al compimento del 65° anno di età.

Il «Regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno dell'Istituto» di cui al successivo articolo 14 specificherà le mansioni e i compiti del direttore amministrativo.

13. Il controllo della gestione dell'Istituto è affidata ad un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composto da quattro revisori effettivi e quattro supplenti designati:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente, dal Ministro del tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un revisore effettivo ed uno supplente, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei bilanci e delle scritture contabili, esamina i bilanci di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori dei conti esercitano il loro mandato anche individualmente e possono asssitere alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

14. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio direttivo dovrà deliberare il «Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare» ed il «Regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno dell'I.N.F.N.». Tali regolamenti da emanarsi con l'osservanza della procedura prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge 11 agosto 1960, n. 933, sono sottoposti all'approvazione dei Ministri per la pubblica istruzione e per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento per l'amministrazione e il funzionamento interno dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, per la gestione dell'Istituto si osservano le procedure relative ai beni e contratti previste dal titolo IV del regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno del Comitato nazionale per l'energia nucleare, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 1963.

A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, e sino a quando non sarà emanato il regolamento del personale previsto dal primo comma del presente articolo, le eventuali delibere relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale dovranno essere sottoposti all'approvazione dei Ministri vigilanti, sentito il Ministro per il tesoro.

Il personale che attualmente presta servizio alle dipendenze dell'I.N.F.N. in qualità di impiegato potrà essere inquadrato tra il personale dell'Istituto secondo i modi che saranno previsti nel regolamento del personale di cui al presente articolo.

15. Il presidente ed i componenti degli Organi collegiali dell'I.N.F.N., previsti dall'art. 7 del presente decreto, rimarranno in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato.


D.L. 13 settembre 1996, n. 475    pubblicato nella Gazz. Uff. 16 settembre 1996, n. 217

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 5 novembre 1996, n. 573 (Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n. 265).

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per le università e per gli enti di ricerca, nonché per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. 1. Al fine di collegare l'entità delle tasse e dei contributi degli studenti ai servizi erogati dalle singole università, le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per gli anni accademici 1995-1996 e 1996-1997. Per l'anno accademico 1996-1997 il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, come definite ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dell'articolo 5, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non potrà subire alcuna variazione in aumento. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal precedente periodo le università provvedono nell'ambito delle risorse di propria competenza. Per l'anno accademico 1995-1996 è mantenuto il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

3. 1. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, i termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 28 febbraio 1997 sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. 1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infiermeristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con D.M. 14 settembre 1994, n. 739, con D.M. 14 settembre 1994, n. 740, con D.M. 14 settembre 1994, n. 741 con D.M. 14 settembre 1994, n. 742, con D.M. 14 settembre 1994, n. 743, con D.M. 14 settembre 1994, n. 744 e con D.M. 26 settembre 1994, n. 745 e con D.M. 26 settembre 1994, n. 746, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995. Ai medesimi fini di cui al presente articolo è riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

 

5. 1. Per le attività connesse al funzionamento dei sistemi informativi automatizzati e della rete informatica della ricerca (GARR) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa annua di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1996. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, così come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 .

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 1. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, e finanziati con apposite leggi pluriennali .

2. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), ente di diritto pubblico, per l'attuazione del piano corrente, approvato dal CIPE con deliberazione 3 agosto 1993, è stabilito in lire 532 miliardi per il 1997 e lire 555 miliardi per il 1998. In relazione agli obiettivi di sviluppo contenuti nel piano, la dotazione organica dell'I.N.F.N., così come definita sulla base dell'articolo 1, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 può essere incrementata per un massimo di 120 unità, da ripartirsi in livelli e profili professionali, con particolare riferimento a quelli scientifico-tecnici, secondo quanto deliberato dagli organi direttivi competenti ed approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

3. Per l'avvio del piano concernente le ricerche di fisica della materia approvato dal CIPE in data 8 agosto 1995, è autorizzato a favore dell'Istituto nazionale di fisica della materia (I.N.F.M.) il finanziamento di lire 10 miliardi nell'anno 1996, lire 20 miliardi nell'anno 1997 e lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble, è autorizzato, altresì, il finanziamento per complessive lire 7 miliardi nell'anno 1996, lire 5 miliardi nell'anno 1997 e lire 7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, alla cui erogazione si provvede unitariamente secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 11, del D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, anche costituendo un comitato di gestione con gli enti interessati, in particolare per indirizzare le attività del laboratorio di Trieste. Per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomica e astrofisica, è autorizzato il finanziamento di lire 8 miliardi per l'anno 1996, lire 8 miliardi per l'anno 1997 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a favore degli osservatori astronomici e astrofisici, sentito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.).

3-bis. Le procedure già avviate in applicazione delle delibere del Comitato tecnico scientifico per i parchi scientifici e tecnologici di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 si concludono secondo le norme vigenti all'atto delle delibere stesse .

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1996, lire 565 miliardi per l'anno 1997 e lire 585 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

  7. 1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 
   

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