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STATUTO DELLA SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI

"C.I.R.A. (CENTRO ITALIANO DI RICERCHE AEROSPAZIALI) S.c.p.A."

ARTICOLO 1

E’ costituita, ai sensi dell’art. 2615ter C.C., la Società Consortile per azioni sotto la denominazione di "C.I.R.A. (Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali) S.c.p.A." (in seguito denominata Società), il cui statuto è soggetto alle disposizioni contenute nel regolamento ministeriale Decreto 10 giugno 1998, n. 305 (in seguito denominato regolamento ministeriale), pubblicato sulla G.U. del 24 agosto 1998.

ARTICOLO 2

La Società ha sede legale in Capua (CE) alla Via Maiorise, snc.

E’ in facoltà della Società di istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie.

ARTICOLO 3

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2020 salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberati a norma di legge.

ARTICOLO 4

Gli eventuali utili di bilancio sono destinati, su delibera dell’Assemblea che approva il bilancio, ad incrementare il fondo "Reinvestimento Ambito PRORA" di cui all’art. 10 della legge 237/93.

ARTICOLO 5

La Società ha per oggetto: lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione, formazione del personale nei settori aeronautico e spaziale, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali, in aderenza all’evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori medesimi e in coerenza con i relativi piani nazionali ed internazionali, per l’attuazione del PROgramma nazionale di Ricerche Aerospaziali (denominato PRORA), di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979.

La realizzazione e gestione delle opere, degli impianti, delle infrastrutture, dei beni strumentali e delle attrezzature funzionali alle attività di cui alla lettera a).

Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società potrà:

a)stipulare contratti e convenzioni con i Ministeri, con industrie, con Università, Centri ed Enti di ricerca, anche privati, nazionali ed esteri;

b)svolgere attività di consulenza, progettazione e studi nel settore di attività;

c)costituire e partecipare a società, consorzi e fondazioni coerentemente con il proprio scopo sociale;

d)compiere qualsiasi altra operazione comunque necessaria o connessa al conseguimento dell’oggetto sociale.

Alla Società è fatto divieto di:

a)assumere obbligazioni per conto dei singoli consorziati;

b)partecipare alla gestione delle imprese socie.

 

Per le obbligazioni assunte dalla Società risponderà esclusivamente la stessa Società.

ARTICOLO 6

Il capitale sociale della Società è pari a lire 1.907.500.000

(unmiliardonovecentosettemilionicinquecentomila) ripartito in n. 19.075 (diciannovemilasettantacinque) azioni da lire 100.000 (centomila) cadauna.

Il trasferimento delle azioni o aumenti di capitale, fatti a norma di legge, dovranno tenere conto delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 2 lettera a) del regolamento ministeriale.

ARTICOLO 7

La partecipazione alla Società è riservata a soggetti pubblici e privati ed alle imprese del settore che:

a)siano costituite in Italia sotto forma di società di capitali, abbiano in Italia proprie strutture tecnico-operative;

b)svolgano attività di ricerca o di produzione nel e/o per il settore aeronautico e spaziale;

c) nell’ultimo quinquennio non si siano verificate le condizioni di cui al successivo articolo.

In attuazione dell’art.5 6°comma legge 7 agosto 1997, n.266 e dell’art.1, 2°comma sub a) del regolamento ministeriale è riservata nel capitale sociale una prevalente partecipazione dello Stato o di enti pubblici non inferiore al 52%.

ARTICOLO 8

I recessi sono regolati a norma di legge.

L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea Straordinaria, sentito il Consiglio d’Amministrazione, nei confronti del socio che:

a) non ottemperi agli obblighi imposti dalla legge o dal presente Statuto, o dalla normativa interna ed in genere dalle deliberazioni degli

organi sociali, quando l’inadempimento sia di particolare gravità;

b) sia in mora nel versamento dei conferimenti, salvo il disposto dell’art. 2344, commi 1 e 4 C.C., restando in ogni caso le somme versate acquisite alla società;

c) abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione previsti dal presente statuto;

d) compia atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità

della Società;

e) nel caso di impresa, abbia cessato la propria attività o sia stata posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita, ovvero sia stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, o a procedura di amministrazione straordinaria.

Il socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

Il socio escluso ha diritto di proporre opposizione entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.

ARTICOLO 9

a)Sono organi della Società:

b)l’Assemblea;

c)il Presidente del Consiglio d’Amministrazione;

d)il Consiglio d’Amministrazione;

e)il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 10

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria:

a) approva il programma di attività annuale e/o pluriennale corredato dai dati di spesa, predisposto dal Consiglio d’Amministrazione;

b) approva il bilancio consuntivo;

c) delibera di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;

d) fissa, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo, il valore delle azioni;

e) nomina, sulla base delle designazioni di cui all’art.12, i componenti del Consiglio d’Amministrazione e tra di essi il Presidente di cui fissa i poteri;

f) nomina, sulla base delle designazioni di cui all’art.13, i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Sindaci, fatta eccezione del Presidente;

g) delibera l’emolumento del Presidente e dei Componenti il Consiglio d’Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Consultivo Scientifico;

h) delibera su tutti gli altri argomenti che, a norma di legge, del regolamento ministeriale o di Statuto, le competono, ovvero che sono sottoposti al suo esame dal Consiglio d’Amministrazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno, rispettivamente per l’approvazione del programma annuale di attività e del bilancio consuntivo.

In quest’ultimo caso, l’Assemblea sarà convocata entro quattro mesi, ovvero, ove ricorrano particolari esigenze, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio d’Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, indicando gli argomenti da trattare.

Le adunanze dell’Assemblea possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell’ambito del territorio nazionale.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia l’entità del capitale rappresentato.

L’Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Possono intervenire all’Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell’adunanza e che abbiano nello stesso termine depositato le loro azioni presso la sede sociale.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

La delega non può essere conferita né agli Amministratori né ai Sindaci, né ai dipendenti della Società.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d’Amministrazione, fissandone l’ordine del giorno.

Il Presidente, a norma dell’art 2371 del C.C., presiede l’Assemblea dei Soci.

Il Presidente, in caso d’assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 12

In attuazione dell’art.1 2°comma sub a) del regolamento ministeriale il Consiglio di Amministrazione deve avere una prevalente partecipazione di membri designati dallo Stato o dagli enti pubblici partecipanti al capitale sociale.

Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri di cui: 1 (uno) designato dai Soci Industriali, 1 (uno) designato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, 3 (tre), tra cui il Presidente, designati dai Soci quali agenzie ed enti pubblici controllati e vigilati da Amministrazioni statali ai sensi del regolamento ministeriale.

Il Consiglio d’Amministrazione dura in carica tre anni.

Al Consiglio d’Amministrazione spettano tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto o dalla legge.

Il Consiglio d’Amministrazione:

a) definisce l’attività e le linee di sviluppo della Società;

b) predispone e sottopone annualmente all’Assemblea dei soci, almeno due mesi prima dell’inizio dell’esercizio, i programmi annuali e/o pluriennali di attività ed i preventivi dei mezzi finanziari ed organizzativi di attuazione, sentito il Comitato Consultivo Scientifico previsto all’articolo 15 del presente statuto;

c) predispone e sottopone annualmente all’Assemblea dei soci, nei quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo con la relazione;

d) delibera in ordine a quanto disposto dal regolamento ministeriale e da suoi aggiornamenti, con particolare riferimento a quanto previsto all’art.1, comma 2 lettera b);

e) stabilisce, sentito il Direttore generale, le direttive riguardanti l’assetto organizzativo, il trattamento economico e la gestione del personale della Società;

f) nomina i membri del Comitato Consultivo Scientifico;

g) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale e ne determina il trattamento economico;

h) delibera, sentito il Direttore generale, le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale dirigente;

i) si esprime sulla domanda di ammissione e sul gradimento di nuovi soci, sulle fusioni di società consorziate nonché sulla esclusione di soci e comunque nel rispetto della normativa di cui al regolamento ministeriale;

j) prende atto della dichiarazione di recesso dei soci, adottando i provvedimenti consequenziali;

k) può proporre modifiche di statuto;

l) può delegare a singoli Consiglieri la trattazione di specifiche questioni;

m) stabilisce le modalità e le facilitazioni per mettere a disposizione dei soci le strutture operative per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca scientifica e tecnologica;

n) compie qualsiasi atto necessario od opportuno per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Il Consiglio d’Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata o, in caso di motivata urgenza, mediante telegramma o telefax, spediti rispettivamente, almeno dieci giorni, o almeno cinque giorni, prima della riunione.

Deve essere altresì convocato quando lo richiedano almeno due Consiglieri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno i tre quinti del Consiglio in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno di tre Consiglieri.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio d’Amministrazione interviene il Direttore generale.

ARTICOLO 13

Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente è nominato dal Ministero del Tesoro.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ed i Soci Industriali designano ciascuno 1 (uno) membro effettivo ed 1 (uno) supplente.

Il Collegio dei Sindaci, a norma degli articoli 2403 e seguenti del

Codice Civile, effettua il controllo della gestione sociale.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni.

ARTICOLO 14

Il Direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di natura triennale, rinnovabile, risponde della gestione aziendale ed è responsabile dell’attuazione delle delibere del Consiglio d’Amministrazione.

ARTICOLO 15

Il Comitato Consultivo Scientifico, composto da 7 (sette) membri - esperti provenienti da Università, Enti e Centri di ricerca e dal mondo economico e industriale – di cui 1 (uno) indicato dai tecnici-ricercatori dipendenti della Società, 1 (uno) dai Soci Industriali e 1 (uno) dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, fornisce al Consiglio d’Amministrazione supporto di consulenza scientifica, comprese le esigenze di formazione, esprimendo parere sui programmi di attività annuali e pluriennali della Società stessa. Inoltre dà il suo parere su tutti gli argomenti ai quali il Consiglio di Amministrazione potrà interessarlo.

Dura in carica tre anni.

Il Comitato Consultivo Scientifico si riunisce presso la sede legale della Società o anche in luogo diverso, su convocazione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione che lo presiede, partecipandovi senza diritto di voto.

Il Presidente designa tra i membri un Segretario per la stesura dei verbali.

ARTICOLO 16

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 17

Tutte le controversie tra i soci, e tra soci e Società, derivanti dalla interpretazione o applicazione del presente Statuto, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale, formato da tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna parte ed il terzo in accordo tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale nella cui competenza territoriale è collocata la sede legale della Società.

Gli arbitri decideranno entro novanta giorni dalla costituzione del Collegio come amichevoli compositori, e con dispensa dalle formalità di procedura.

ARTICOLO 18

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, dal regolamento ministeriale e dal presente statuto.

La Società prima di attivare la procedura di scioglimento trasmette al Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica una dettagliata relazione, con particolare riferimento al patrimonio, seguendo le disposizioni dettate ai sensi del punto 4 articolo 2 del regolamento ministeriale.

ARTICOLO 19

Tutti gli Organi Sociali rimangono effettivi fino alla effettiva operatività dei nuovi Organi Sociali secondo il presente statuto.

Il Consiglio d’Amministrazione è costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

In sede di prima applicazione del presente statuto non si applica la clausola prevista dal punto i) dell’art.12.

ARTICOLO 20

Ai sensi dell’art.1 comma 2 sub a) del regolamento ministeriale Decreto 10 giugno 1998 n.305, il presente statuto è soggetto all’approvazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

 
   

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