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Decreto Ministeriale 24 agosto 1998 prot. n. 305/1998
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1998 n.196

Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.)


Emblema Repubblica Italiana
logo murst il ministro


Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, e in particolare l'articolo 5, comma 7, ove si prevede che con il regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge n. 184 del 1989, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4 della legge stessa, con abrogazione della legge n. 184 del 1989 a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento;

Visti gli ordini del giorno approvati dalle commissioni riunite 5 e 10 del Senato (0/14/2071-B/5 e 10 e 0/12/2071/B/5 e 10) il 25 luglio 1997, in sede di discussione del disegno di legge 2071/B, poi approvato definitivamente come legge n. 266 del 7 agosto 1997, recanti impegni per il Governo in ordine a specifici principi e criteri per la redazione del regolamento di cui all'articolo 5, comma 7;

Viste le audizioni del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Sottosegretario a1lo stesso dicastero svolte presso la X commissione permanente della Camera dei deputati in data 24 e 31 marzo 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 1.1.4./31890/4.23.28 del 9 giugno 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali, di seguito denominato PRORA, di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979, come aggiornato ai sensi delpresente articolo e dell'articolo 2, prevede, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori aeronautico e spaziale e in coerenza con i relativi piani nazionali:
a) l'attivita' di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di informazioni, formazione del personale nei settori medesimi, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei e internazionali;
b) la realizzazione e gestione di opere ed impianti funzionali alle attivita' di cui alla lettera a).

2. L'attuazione del PRORA resta affidata al Centro italiano ricerche aerospaziali S.p.a., di seguito denominato CIRA, di cui alla delibera CIPE del 20 luglio 1979, la cui sede legale e le cui strutture operative permangono nelle localita' ove hanno luogo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il mantenimento del predetto affidamento e' subordinato:
a) alla modifica della struttura societaria, prevedendo, anche in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266, una prevalente partecipazione dello Stato o di enti pubblici nel capitale sociale e nel consiglio di amministrazione, nonche' all'approvazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di un nuovo statuto della societa', predisposto dal CIRA S.p.a., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo criteri di snellimento degli organi sociali e disponendo la nomina, da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del Presidente del collegio sindacale della societa';
b) all'approvazione, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un aggiornamento del PRORA, sulla base di una proposta definita dai nuovi organi sociali di cui alla lettera a) entro novanta giorni dal loro insediamento, in conformita' al piano spaziale nazionale e tenendo conto delle prospettive del settore aerospaziale europeo.

3. La realizzazione del PRORA e' sottoposto a valutazione della compatibilita' ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti; le opere da esso previste sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. I beni strumentali realizzati dal CIRA con i contributi di cui al presente regolamento fanno parte a tutti gli effetti del patrimonio disponibile dello Stato.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' stipulato tra l'Agenzia spaziale italiana (ASI), il CIRA, la regione Campania, ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, eventuali altre strutture universitarie e scientifiche ed enti locali, un apposito accordo di programma con durata quinquennale, al fine di promuovere e sostenere le attivita' del PRORA in un quadro di sviluppo del settore aeronautico e spaziale, con riferimento anche alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di supporto.

2. Per il monitoraggio del PRORA, per la formulazione di osservazioni e proposte per gli aggiornamenti del medesimo, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica istituisce con proprio decreto un'apposita commissione, composta da tre membri designati rispettivamente dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tra i dirigenti delle amministrazioni o tra esperti, da uno designato dalle associazioni delle industrie del settore aerospaziale, dal presidente del CIRA o da un suo delegato, dal direttore generale del competente Dipartimento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato, nonche' da due esperti di nomina del Ministro medesimo, uno dei quali con funzioni di presidente. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Il decreto di cui al presente comma determina i compensi dei componenti la commissione, il cui onere e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Ulteriori aggiornamenti del PRORA, successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere disposti con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anche sulla base di osservazioni e proposte della commissione di cui al precedente comma. I decreti possono determinare nuove condizioni concernenti l'assetto societario e gli accordi internazionali da definire per l'ulteriore prosecuzione dell'affidamento del PRORA al CIRA.

4. Il decreto previsto all'articolo 1, comma 2, lettera b), e quelli di cui al comma 3, dettano disposizioni anche concernenti le procedure di scambio di informazioni, di valutazione, di erogazione delle risorse finanziarie, nonche' i rapporti contabili tra Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e CIRA.

5. Lo statuto e il decreto di cui rispettivamente all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), nonche' i decreti di cui al comma 3 del presente articolo sono comunicati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica al Parlamento.

Art. 3.

1. In caso di inadempienze che impediscano la realizzazione degli obiettivi definiti dai decreti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e di cui all'articolo 2, comma 3, di sensibili deviazioni dai limiti relativi ai costi necessari per il conseguimento degli obiettivi, determinati dai predetti decreti, nonche' di modifiche alla struttura societaria e di accordi internazionali non conformi allo statuto o alle disposizioni contenute nei decreti medesimi, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la commissione di cui all'articolo 2, comma 2, puo' con proprio decreto revocare l'affidamento del PRORA al CIRA e disporre le modalita' regolamentari per la selezione di altro soggetto attuatore del programma in conformita' alla normativa vigente.

Art. 4.

1. L'onere derivante dall'attuazione del PRORA, per la parte a carico dello Stato, e' valutato nell'ammontare complessivo di lire 750 miliardi, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, comprensivo delle somme gia' disposte ed erogate ai sensi ed in applicazione della legge 16 maggio 1989, n. 184, e fermo restando l'utilizzo delle disponibilita' di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421.

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate nell'ambito del PRORA, ivi comprese le spese per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), resta autorizzata la spesa di lire 40 miliardi annui da erogare al CIRA, a valere sul capitolo 2101 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la legge 16 maggio 1989, n. 184, e' abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si estinguono le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 16 maggio 1989, n. 184, e di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 19 febbraio 1991, n. 46.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 giugno 1998



Roma, 24 agosto 1998
Prot. n. 305/1998

Il Ministro
Berlinguer

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1998 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 142

NOTE

Note alle premesse:

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
"7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata".

Note all'art. 1:

- La delibera CIPE del 20 luglio 1979, concernente l'approvazione degli obiettivi e gli indirizzi operativi contenuti nel Progetto speciale ricerca applicata nel Mezzogiorno, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1979, n. 234.
- Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 16 maggio 1989, n. 184, cosi' come sostituito dall'art. 5, comma 6, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali), e' il seguente:
"L'ASI e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della CIRA S.p.a., che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 degli eventuali aggiornamenti".

Nota all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali):
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64".

Note all'art. 4:

- L'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3, della legge 19 dicembre 1992, n. 488), cosi' recita:
"Art. 19. - 1. A decorrere dal 15 aprile 1993 e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, un commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
2. Il commissario liquidatore provvede a verificare, entro la data del 31 maggio 1993, il conto consuntivo dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno riguardante l'anno 1992 ed il conto consuntivo per il primo quadrimestre 1993. Qualora gli organi tella soppressa Agenzia non abbiano provveduto a detti adempimenti, ferme restando le responsabilita' specificamente previste in materia, provvede il commissario liquidatore.
3. Il commissario liquidatore che, per quanto non previsto dal presente decreto, opera con i poteri di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, provvede a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia gia' formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresi', a decorrere dal 15 aprile 1993, alle operazioni di trasferimento alle amministrazioni competenti delle attivita', delle funzioni, dei beni strumentali individuando il personale organicamente addetto ad esse ai fini delle operazioni di cui agli articoli 14 e 15, trattenendo, per esigenze di servizio fino al 31 dicembre 1993 anche coloro che non abbiano presentato la domanda di cui all'art. 14, comma 2, secondo le norme del presente decreto e tenendo presente l'esigenza di non determinare soluzioni di continuita' nelle operazioni in corso, utilizzando per lo scopo le risorse derivanti dal Fondo di cui al comma 5. Il commissario provvede inoltre alla temporanea gestione del personale rimasto in servizio, curando gli adempimenti di cui all'art. 14, nonche' all'attivita' di funzionamento ed organizzazione del proprio ufficio con le predette risorse, sulle quali gravano anche il compenso al predetto commissario liquidatore, determinato con il decreto di nomina o atto equipollente successivo.
4. Il commissario liquidatore provvede, altresi', ad una ricognizione delle competenze residue attribuite al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che non risultino trasferite ad altre amministrazioni ai sensi del presente decreto e ne fa relazione al Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne assume temporaneamente la titolarita'.
5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un apposito Fondo, da ripartire tra le amministrazioni competenti, al quale affluiscono le disponibilita' di bilancio destinate al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, con esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art. 12, comma 1, e all'art. 13. Al Fondo affluiscono altresi', previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' le disponibilita' di tesoreria relative alle competenze trasferite.
5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 e' ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE puo' rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi.
5-ter. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, ivi comprese quelle di carattere compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalita' e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis.
6. Al termine della gestione commissariale, il centro elaborazione dati esistente presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993, e' attribuito all'amministrazione identificata entro il 30 ottobre 1993 d'intesa con il presidente dell'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Al centro elaborazione dati possono accedere tutte le amministrazioni alle quali sono assegnate competenze ai sensi del presente decreto.
7. Tutte le attivita' del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 1993: fino alla predetta data il controllo sulle attivita' del commissario liquidatore e' esercitato dal collegio dei revisori dei conti in carica alla data del 15 aprile 1993, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 31 ottobre 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attivita' connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore e' tenuto a rendere il conto, la cui veridicita' e' previamente verificata dal collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvale del centro di elaborazione dati, nonche' di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unita' scelte tra il personale gia' appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale della soppressa Agenzia; nei confronti di tale personale, l'utilizzazione presso le amministrazioni o enti di assegnazione decorre dalla data di rendimento del conto e, comunque, dal 1 novembre 1994. Il commissario liquidatore puo' continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a sette unita', da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 250 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.
8. La Cassa depositi e prestiti provvede all'attuazione delle funzioni attribuitele ai sensi del presente decreto con gestione autonoma e rendiconto separato".
- La legge 16 maggio 1989, n. 184, concernente: "Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1989, n. 120.
- Il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive), e' il seguente:
"3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed e' corrisposta con i criteri e le modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Note all'art. 5

- L'art. 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per l'attuazione dei compiti indicati all'art. 1, comma 2, e sulla base delle risorse finanziarie indicate nello stesso articolo, la CIRA S.p.a. presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei connessi aspetti d'impatto ambientale, valutati secondo le vigenti disposizioni, il piano delle opere e degli impianti da realizzare, corredato del progetto di massima, da sottoporre all'esame del comitato tecnicoscientifico di cui all'art. 7. Detto piano concerne, sulla base dello studio di fattibilita' approvato dal CIPE il 28 novembre 1985, in particolare, gli occorrenti edifici nonche' laboratori, centri di calcolo, grandi impianti di prova e relative infrastrutture di supporto. Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. Il piano e' sottoposto a valutazione della compatibilita' ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza.
2. Sulla base del parere del comitato tecnicoscientifico di cui all'art. 7, il Ministro del tesoro regola, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con apposita convenzione, da concludere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espletamento dei compiti affidati alla CIRA S.p.a. e, in particolare, i relativi rapporti finanziari.
3. La convenzione di cui al comma 2 ha durata ventennale e potra' formare oggetto di proroghe successive, ciascuna di durata quinquennale".
- L'art. 1 della legge 14 febbraio 1991, n. 46 (Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA), cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connese alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 16 maggio 1989, n. 184, ivi comprese per la formazione del personale di cui al comma 1 dell'art. 1 della medesima legge 16 maggio 1989, n. 184, e' autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994.
2. I criteri e le modalita' di spesa per i compiti affidati alla CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), nonche' i rapporti finanziari scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono fissati con convenzione da stipulare con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 19,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991/1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento ''Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)''.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".


 
   

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