I titoli di Dottorato, conseguiti in un Paese straniero a seguito di studi e ricerche a livello universitario avanzato, possono essere legalmente riconosciuti come equipollenti a un Dottorato di Ricerca italiano applicando l' art. 74 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
Il riconoscimento viene attualmente effettuato in presenza delle seguenti condizioni:
1. nazionalità italiana o comunitaria del detentore del Dottorato straniero;
2. possesso previo di una Laurea italiana (o di un titolo universitario straniero di cui sia stata già ottenuta l'equipollenza con una Laurea italiana );
3. documentazione ufficiale che il Dottorato straniero è stato conferito dopo minimo 3 anni di studi e ricerche.
Autorità competente per il riconoscimento è il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) - Servizio per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti (SAUS) - Uff. X - (P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma - Tel. 06/ 59911 (centralino).
La richiesta di riconoscimento deve essere redatta su carta da bollo, indirizzata all'ufficio citato, e accompagnata dalla seguente documentazione (da verificarsi con il medesimo ufficio):
-certificato di nascita;
-certificato di cittadinanza;
-Diploma di Laurea in originale o in copia autenticata (in alternativa, documento dell'avvenuta equipollenza di titolo accademico straniero con Laurea italiana);
-titolo di ricerca (Dottorato) conseguito all'estero - in originale o in copia autenticata -, tradotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di Valore della Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana all'estero competente per territorio;
-tesi o lavoro scientifico con cui si è conseguito il titolo di ricerca, insieme al relativo curriculum studiorum (non è consentito, in alternativa alla tesi, spedire pubblicazioni scientifiche che ne sono derivate);
-eventuali attestati del tutor o del supervisore della ricerca, o del responsabile dei corsi di Dottorato;
-quanto altro si reputi utile per una più completa valutazione da parte del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), che per legge deve esprimersi sull'equipollenza richiesta.
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