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  Entra in Equipollenza tra i titoli accademici finali esteri e i corrispondenti titoli accademici finali italiani Divisore Grafico
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I titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia (art.170 del R.D. n.1592/1933). Gli artt. 170 e 332 dello stesso decreto prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri la possibilità di richiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani

In virtù dell’autonomia riconosciuta alle Università, alle autorità accademiche è data la facoltà di valutare, se i titoli conseguiti all’estero possono avere corrispondenza nel nostro sistema di istruzione superiore.

La domanda deve essere indirizzata al RETTORE di un ATENEO nel cui Statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato all’estero.

I documenti da allegare sono:

originale del titolo finale di scuola secondaria superiore(o certificato sostitutivo), che sia valido per l’ammissione all’università del Paese in cui esso è stato conseguito;

traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui alla lettera a);

dichiarazione di valore sullo stesso titolo di cui alla lettera a), rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso;

titolo accademico - in originale – di cui si richiede il riconoscimento, anch’esso accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento;

certificato – in originale – con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all’estero per conseguire il titolo accademico straniero di cui alla lettera d);

traduzione ufficiale in italiano del certificato di cui alla lettera e);

programmi di studio (su carta intestata dell’università straniera o avvalorati con timbro della università stessa),di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano; l’autenticità di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco;

generalmente, anche 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata.

Le autorità accademiche possono:

dichiarare l’equivalenza, a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente dell’Università italiana; oppure.

garantire il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l’interessato di iscriversi ad un anno intermedio del corso di studi italiano per completare gli esami, ed, eventualmente, preparare e discutere la tesi finale.

L’iter di equivalenza/riconoscimento si conclude con l’emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del Senato Accademico.

Il riconoscimento dei titoli accademici stranieri può aver luogo anche in base a specifici accordi culturali bilaterali stipulati con altri Paesi o convenzioni.

I cittadini Comunitari residenti in Italia, dopo aver fatto perfezionare la loro documentazione dalla Rappresentanza Italiana competente, potranno presentare la loro domanda di riconoscimento direttamente alla Segreteria dell’Università Italiana prescelta (termine di presentazione 5 novembre con possibilità di dilazione fino al 31 dicembre – di ogni anno).

I cittadini Comunitari residenti all’estero e gli Extra Comunitari residenti all’estero o residenti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, dovranno presentare la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero; la Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale delle richieste, provvede poi al loro inoltro alle università italiane (termine di presentazione il 31 agosto di ogni anno).

Organi competenti a fornire informazioni dettagliate sui documenti da allegare alla domanda e sulle caratteristiche formali sono le autorità diplomatiche italiane all'estero, e, in Italia, le Segreterie Studenti o gli Uffici per gli Studenti Stranieri presso le singole università.

Le Ambasciate che rappresentano presso le varie nazioni straniere il nostro Ministero degli Affari Esteri, in materia di titoli stranieri fanno riferimento al seguente ufficio ministeriale: MAE – Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale – Ufficio VI – P.le della Farnesina, 1 – 00194 ROMA –

Per quanto riguarda i cittadini italiani che vogliono ottenere il riconoscimento del proprio titolo all’estero ovvero, anche soltanto di un periodo di studi, si consiglia di rivolgersi alla Sezione Culturale dell’Ambasciata in Italia del paese o dei paesi cui si è interessati.

 
   

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